Abitualità

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Condizione di chi manifesta una struttura della personalità incline alla commissione di reati. In quanto forma legale di pericolosità sociale, la dichiarazione di abitualità implica l’applicazione della misura di sicurezza in aggiunta alla pena. L’abitualità presunta dalla legge (art. 102 c.p.) è dichiarata contro chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore a 5 anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro 10 anni, riporta un’altra condanna per un delitto non colposo, della stessa indole, e commesso entro i 10 anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti. La legge stessa, in presenza di queste condizioni, impone una presunzione di pericolosità che non ammette prova contraria e che affranca il giudice dal suo accertamento. Al riguardo, giova considerare che la dottrina prevalente sostiene che la l. n. 663/1986 (c.d. Legge Gozzini), stabilendo che le misure di sicurezza sono sempre emanate previo accertamento concreto della pericolosità sociale, abroga tacitamente l’abitualità presunta dalla legge.

L’abitualità ritenuta dal giudice (art. 103 c.p.) può essere pronunciata a carico di chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro cui essi sono stati commessi, della condotta, del genere di vita della persona colpevole e delle altre circostanze ex art. 133, comma 2, c.p., ritiene che il colpevole sia persona dedita al delitto.

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Misure di sicurezza

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