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Diritto

A. ai documenti amministrativi I privati hanno diritto di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, cioè di «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse» (art. 22 l. n. 241/1990, modificata dalla l. n. 15/2005). La legge stabilisce che l’a. costituisce un «principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza» (art. 22 l. cit.) (su cui v. Principio di imparzialità e Trasparenza amministrativa). Il diritto di a. spetta a tutti i soggetti privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata» (art. 22 l. cit.): può trattarsi di diritti soggettivi, di interessi legittimi, o di situazioni strumentali alla tutela di essi. Il diritto di a. si può far valere nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi: dunque, anche nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse (art. 23 l. cit.).

I casi di esclusione del diritto di a., elencati dalla legge e oggetto di stretta interpretazione, riguardano, in particolare, i documenti coperti da segreto di Stato, i procedimenti tributari, le attività finalizzate all’adozione di atti normativi o amministrativi generali, i procedimenti selettivi nei confronti di documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. Con regolamento governativo si possono prevedere altri casi di sottrazione di documenti amministrativi all’a., quando esso possa pregiudicare interessi di particolare rilievo, quali la sicurezza e l’ordine pubblico, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, la politica valutaria e monetaria, la riservatezza e la vita privata delle persone (art. 24 l. cit.).

Esercizio del diritto di accesso. - Il diritto si esercita mediante richiesta di a. motivata. Vi può essere esercizio informale o formale (d.P.R. n. 184/2006). La prima ipotesi vale quando non vi siano soggetti che possano veder compromesso il loro diritto alla riservatezza dall’esercizio di tale diritto: in tal caso la richiesta può essere anche verbale, purché si specifichi l’interesse che ne è alla base, ed è esaminata immediatamente e senza formalità. L’esercizio formale dell’a., invece, si ha quando l’accoglimento immediato della richiesta risulti impossibile, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell’interesse, sull’accessibilità del documento, o sull’esistenza di contro-interessati. L’esercizio formale dà luogo a un procedimento amministrativo autonomo, con un responsabile e un termine di 30 giorni.

Il diritto di a. può esercitarsi nell’ambito di un procedimento amministrativo o al di fuori di esso. Nel primo caso, la conoscenza dei documenti può essere essenziale per esercitare i diritti di partecipazione al procedimento tramite memorie scritte e documenti (art. 10 l. n. 241/1990). Se l’amministrazione non accoglie la richiesta di a., può negare – espressamente o tacitamente – o differire l’a. per assicurare una tutela temporanea agli interessi di particolare rilievo che giustificano la limitazione dell’accesso. Questo non può essere negato ove sia sufficiente il differimento.

La tutela giurisdizionale e amministrativa. - Sono previsti appositi meccanismi di tutela del diritto di a., giurisdizionali e amministrativi. In caso di diniego o di differimento, l’interessato può presentare entro 30 giorni ricorso al TAR, che decide con procedimento speciale e abbreviato entro 30 giorni. Il rito in materia di a. è ora disciplinato dall’art. 116 del c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010).

L’interessato può anche chiedere il riesame del diniego o del differimento dell’a. al difensore civico se si tratta di atti di amministrazioni comunali, provinciali o regionali, o alla Commissione per l’a. ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio se si tratta di atti di amministrazioni statali. L’istanza al difensore civico, o alla Commissione, è preliminare e facoltativa rispetto al ricorso al TAR: se è presentata, sospende i termini del ricorso al giudice.

A. alla giustizia Ampio fenomeno culturale e istituzionale che ha investito i sistemi democratici contemporanei con la progressiva costituzionalizzazione delle garanzie giurisdizionali avvenuta nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato costituzionale. Più in particolare, il fenomeno in questione va letto alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che nella nostra Carta fondamentale si evince dal coordinato disposto dell’art. 24, co. 1, in materia di diritto di azione, con il co. 3 dell’art. 3, che sancisce il fondamentale principio di uguaglianza sostanziale. La garanzia dell’a. alla giustizia riguarda, quindi, tanto i tradizionali diritti soggettivi individuali di derivazione giusnaturalistica, quanto e soprattutto i nuovi diritti, ovvero i diritti sociali emersi con il moderno Stato sociale e volti alla rimozione degli ostacoli, economici, culturali e ambientali tra cittadini. È anzi in questa seconda prospettiva che la garanzia dell’a. alla giustizia rileva, non solo sul piano processuale, ma anche su quello sostanziale del riconoscimento e della tutela effettiva di valori e interessi nuovi. Tipico esempio di questo fenomeno è il riconoscimento di quei diritti che, per la loro diffusione all’interno della collettività, vengono detti diritti o interessi collettivi oppure diritti o interessi diffusi, e riguardano, per es., l’ambiente o i consumatori, tutelati negli ordinamenti di common law dal noto istituto delle class actions.

Va infine ricordato come il tema dell’a. alla giustizia assuma particolare importanza allorquando si ponga come strumento di controllo dell’apparato pubblico governativo. In quest’ultimo caso, infatti, lo strumento giurisdizionale si presenta anche come strumento di partecipazione all’amministrazione pubblica e come strumento di determinazione e perseguimento dell’interesse generale.

Informatica

Connessione con un’unità del calcolatore per ritrovare o registrare dati nella memoria. Tempo d’a. Intervallo di tempo necessario per la connessione.

Tecnica

Negli ingranaggi, arco di a., il tratto di primitiva compreso tra il punto di primo contatto tra due denti compagni e il punto di tangenza delle primitive; costituisce con l’arco di recesso la parte di primitiva lungo la quale avviene il contatto tra due denti in presa.

Telecomunicazioni

Reti di a. Reti di telecomunicazioni che consentono la condivisione di risorse e informazioni da parte dell’utente. Quando l’a. a una risorsa avviene da parte di più utenti indipendenti, si parla di risorsa condivisa ed è necessaria l’implementazione di particolari protocolli di a. multiplo. Questi ultimi si possono raggruppare in tre categorie:

a) protocolli a suddivisione del canale, cui appartengono i sistemi di a. multiplo a divisione di tempo, TDMA, e a divisione di frequenza, FDMA;

b) protocolli ad a. casuale, di cui fanno parte i sistemi ALOHA, slotted ALOHA e CSMA;

c) protocolli a rotazione, rappresentati dai sistemi di tipo polling e token-passing.

Nel protocollo TDMA (time division multiple access), ciascun utente può accedere alle risorse ciclicamente, per un intervallo di tempo prefissato, avendo a disposizione, a ogni accesso, l’intera banda del sistema. Quest’ultima, invece, nel protocollo FDMA (frequency division multiple access), viene suddivisa in diverse sottobande, ciascuna delle quali assegnata a un solo utente che ne detiene il controllo per tutta la durata della connessione. Il protocollo ALOHA (nome derivato dal fatto che nacque negli anni Settanta per collegare tra loro vari elaboratori delle isole Hawaii) non prevede alcuna gestione dell’a. da parte degli utenti connessi, rendendo così molto alta la probabilità di una collisione tra una o più comunicazioni, con conseguente aumento dei tempi d’attesa: in caso di rivelazione di collisione, l’informazione viene ritrasmessa con un ritardo casuale. Questo problema viene drasticamente ridotto con la tecnica slotted ALOHA, in cui gli utenti sono sincronizzati e possono trasmettere solo in intervalli temporali determinati (slot). La tecnica di polling prevede la presenza di una stazione primaria che, a rotazione, abilita l’a. di stazioni secondarie (alle quali sono connessi gli utenti) al canale di comunicazione; invece, nel protocollo di token-passing, privo della stazione primaria, l’a. al canale di trasmissione avviene mediante un segnale, token, proveniente dalla stazione precedente.

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