Accettazione bancaria

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

accettazione bancaria


Cambiale tratta emessa da un’impresa (traente) su una banca (trattario), attraverso la quale si ordina alla banca di pagare un dato ammontare a una scadenza fissa all’ordine del traente. L’operazione si perfeziona quando la banca trattaria pone la propria firma per a., assumendo il ruolo di obbligato principale. Una volta che il titolo è stato accettato da una banca, può essere negoziato anche tramite una società d’intermediazione che può acquisire in proprio le a., oppure può impegnarsi a collocarle presso altri soggetti. Il titolo può essere ceduto con semplice girata piena e con l’annotazione ‘senza garanzia’ da parte del giratario; tale clausola serve per evitare che i successivi giratari (che non sono obbligati principali), possano essere sottoposti ad azione di regresso.

Le a. b. hanno una scadenza breve, normalmente inferiore ai 12 mesi e possono essere presentate allo sconto presso le banche, che in questo caso anticipano l’importo dell’effetto meno gli interessi. Il valore di negoziazione dell’a. b. è determinato scontando, a un dato tasso di interesse, il valore nominale del titolo. L’investitore che acquista un’a. b. acquista un titolo liquido, facilmente negoziabile e altamente garantito, essendo l’obbligato principale una banca.

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