Basilea, accordi di

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

Basilea, accordi di

Ignazio Angeloni

Linee guida riguardanti i requisiti patrimoniali e prudenziali degli istituti di credito, concordati a livello internazionale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CB). Dalla sua istituzione nel 1974, il CB ha raggiunto 3 principali accordi attinenti ai requisiti patrimoniali delle banche operanti a livello internazionale, denominati rispettivamente B. I, B. II e B. III.

Basilea I

Stipulato nel 1988, fissava un requisito minimo di capitale unico per le banche, in funzione del volume e delle caratteristiche del loro attivo. L’accordo prevedeva che le banche accumulassero capitale (in forma di azioni ordinarie, fondi propri e altre forme di raccolta privilegiata) nella misura dell’8% delle attività bancarie impiegate, ponderate per classi di rischio. Applicato con successo da più di 100 Paesi, negli anni 1990 il primo accordo di B. ha iniziato a rivelarsi inadeguato ad assicurare la stabilità di un settore bancario la cui dimensione, sofisticatezza e interconnessione crescevano in modo molto rapido nel sistema finanziario globalizzato. Per tenere conto di questi sviluppi, nel 2001, il CB ha pubblicato in un documento di consultazione una nuova proposta, denominata B. II.

Basilea II

Gli obiettivi fondamentali del nuovo accordo erano 3: superare la rigidità costituita dal fatto che nel regime B. I la ponderazione dell’attivo non variava nel tempo in funzione delle caratteristiche di rischio del debitore; aggiungere alla considerazione dei rischi di credito, già insita in B. I, e a quella dei rischi di mercato integrata con emendamento nell’accordo originale, anche quella dei rischi operativi; prevedere che le banche potessero, per valutare la rischiosità dell’attivo e il suo evolversi nel tempo, utilizzare fonti di informazione alternative, fra cui le valutazioni delle agenzie di rating (➔) o anche modelli di valutazione del rischio elaborati internamente. Infine, il nuovo accordo affiancava al cosiddetto primo pilastro (i requisiti patrimoniali in senso stretto) ulteriori strumenti regolamentari e di supervisione da parte delle autorità di vigilianza e provvedimenti per garantire la trasparenza e l’autodisciplina del mercato, classificati rispettivamente come secondo e terzo pilastro. Con queste caratteristiche e dopo estese consultazioni con l’industria bancaria, l’accordo di B. II è diventato operativo nel 2006, con tempi di attuazione diversi a seconda dei Paesi.

La crisi finanziaria iniziata nel 2007, tuttavia, ha rivelato che alcune delle caratteristiche dell’accordo avevano consentito, se non favorito, la formazione di rischi eccessivi nel sistema bancario. La diagnosi del CB e del Financial Stability Board (FSB) ha individuato 3 elementi di debolezza principali: la cosiddetta prociclicità dei coefficienti di capitale (cioè il fatto che l’aumento del rischio in fasi macroeconomiche recessive tende, attraverso l’adeguamento del capitale, a determinare una restrizione del credito aggregato, accentuando la recessione); i conflitti di interesse derivanti sia dall’uso dei modelli interni di valutazione del rischio sia dal rapporto di stretta collaborazione e clientela fra le agenzie di rating e le banche; l’insorgere di vaste aree di attività bancaria o parabancaria fuori bilancio e, come tali, non regolate e non soggette a requisiti prudenziali.

Basilea III

A seguito delle critiche mosse all’accordo di B. II, il CB ha iniziato l’elaborazione di nuove linee guida, B. III, pubblicando le prime proposte nel 2009. Le principali innovazioni riguardavano: l’aumento dei requisiti prudenziali, ottenuto elevando i coefficienti minimi e adottando una definizione di capitale più stringente; la costituzione di un margine anticiclico, per evitare l’effetto di amplificazione ciclica a cui si è fatto riferimento; l’introduzione di criteri di indebitamento (leverage; ➔ leva) e liquidità, in aggiunta a quelli sul capitale. L’accordo è stato completato dall’imposizione di requisiti di capitale addizionali per le banche con rilevanza sistemica, da una più stretta regolamentazione delle agenzie di rating e da disposizioni per evitare l’insorgere di attività bancarie ombra (shadow banking), non riportate in bilancio. Dopo elaborazioni e affinamenti sotto la supervisione del FSB, l’accordo di B. III è stato approvato dal Gruppo dei 20 (➔ G 20) nel summit di Seoul del novembre 2010.

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