Stoccolma, accordo di

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

Stoccolma, accordo di


Accordo firmato a Stoccolma nell’ambito della Conferenza sul disarmo in Europa (CDE, Conference on confidence-and security-building measures and Disarmament in Europe), conclusasi nel settembre 1986. Con esso, gli Stati della CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe, l’organizzazione internazionale sorta a Helsinki nel 1973 con lo scopo di riprendere il dialogo tra Est e Ovest nel corso della guerra fredda, e dal 1° gennaio 1995 divenuta Organizzazione per la Cooperzione e la Sicurezza Europea – OSCE) accettavano misure di  reciproco controllo rispetto alle proprie manovre militari (definite come confidence building measures) allo scopo di accrescere la fiducia tra i blocchi contrapposti e ridurre il rischio di una possibile guerra sul continente europeo.

Gli accordi nel dettaglio

Gli accordi di S. prevedevano la notifica anticipata di esercitazioni militari concernenti almeno 13.000 soldati (o 3000 paracadutisti o truppe anfibie da sbarco), o 300 carri, o 200 sortite di aerei da combattimento. Il calendario annuale delle attività rientranti in queste categorie doveva essere reso noto agli Stati membri entro il 15 novembre per l’anno successivo, ma almeno due anni prima qualora i soldati impegnati nelle attività fossero più di 40.000.

I firmatari si impegnavano a fornire informazioni sul tipo di attività da condurre, sugli Stati che vi avrebbero partecipato, sul numero delle forze coinvolte, le date di inizio e fine delle operazioni. Il tutto doveva essere redatto in forma standardizzata tra gli Stati (onde evitare interpretazioni ambigue). Inoltre, fu reso obbligatorio l’invito di osservatori se le manovre avessero riguardato oltre 17.000 soldati (o 5000 se paracadutisti o truppe da sbarco). Era anche previsto che tutte le informazioni trasmesse fossero verificabili dagli Stati partecipanti e gli osservatori alle manovre avessero accesso ad adeguati mezzi di ricognizione. L’uso dei cosiddetti mezzi tecnici nazionali (come satelliti, stazioni radioriceventi, ecc.) non doveva essere ostacolato dal Paese ospitante, con l’obbligo di ispezioni in loco senza preavviso in caso di dubbio. Ogni Stato non doveva però accettare più di un’ispezione all’anno da parte di uno stesso Stato, e non più di 3 in tutto.

Nel 1990, parallelamente alla conclusione del trattato sulle forze convenzionali in Europa, i 22 Stati firmatari – 16 della NATO (➔), e 6 del Patto di Varsavia – concordarono anche di provvedere allo scambio regolare di informazioni sulle proprie forze armate, comprese le dottrine e i piani operativi, e sui bilanci per la difesa. Tali misure sono state poi assorbite nella Carta di Parigi del 1990 (il documento sottoscritto in ambito CSCE, con cui fu sancita la fine della guerra fredda e della logica dei blocchi contrapposti) e accettate dagli Stati successori dell’URSS e della Iugoslavia.