Annullabilità

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annullabilità In diritto civile, forma di invalidità del negozio giuridico per la quale l’atto esiste e produce i suoi effetti finché non ne venga richiesto (e ottenuto) l’annullamento (➔). I casi di a. sono tassativamente previsti dalla legge e riguardano in generale la capacità del soggetto (può validamente compiere un negozio giuridico chi non sia incapace di agire o incapace naturale: art. 119, 120, 427, 428, 591, 774, 775, 1425, 1426) e la sua volontà (che non deve essere viziata da errore, violenza morale o dolo: art. 122, 482, 526, 591, 624, 787, 1427-1440). Vi sono inoltre ipotesi speciali di a. che riguardano singoli istituti: per es., è annullabile su domanda del rappresentato il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi (art. 1394), o su domanda del venditore la vendita conclusa in violazione dei divieti speciali di comprare sanciti dall’art. 1471, nr. 3 e 4 c.c. L’a. è generalmente relativa, in quanto può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge, o comunque da alcuni soggetti espressamente determinati; in pochi casi è assoluta, ovvero può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. L’efficacia provvisoria, tipica del negozio annullabile, può essere resa stabile mediante la convalida (➔), in quanto quest’ultima sostanzialmente costituisce una rinuncia all’azione di annullamento.

Dal punto di vista del processo civile è l’invalidità dell’atto processuale (➔ nullità). Mentre un contratto nullo è privo di effetti, quindi il giudice accerta l’esistenza del relativo vizio con sentenza di mero accertamento, il contratto annullabile produce effetti, che il giudice può rimuovere retroattivamente con sentenza costitutiva. La nullità della sentenza può essere fatta valere solo con i mezzi di impugnazione, a eccezione del vizio di inesistenza (art. 161 c.p.c.). Il giudice civile non ha il potere di annullare, né quello di revocare o modificare, un atto amministrativo, ma solo di disapplicarlo in caso di illegittimità (art. 4 e 5 l. 2248/1865). I giudici ordinari o speciali non possono disapplicare una legge ordinaria, dovendo rivolgersi alla Corte costituzionale.

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