APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI ALIMENTARI

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI ALIMENTARI (App. II, 1, p. 216)

Giovanni GALLONI

In Italia, a parte un indirizzo di politica agraria manifestatosi, specialmente negli ultimi anni, a seguito dello schema decennale di sviluppo dell'economia e del reddito (schema Vanoni) per un incremento della produzione zootecnica e lattiero-casearia, oltre che per quella ortofrutticola, gli interventi tradizionali in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari riguardano la politica dei prezzi, sia allo scopo di garantire i produttori contro i rischi di prezzi non remunerativi, a causa dei costi di produzione, sia allo scopo di svolgere una funzione calmieratrice sui prezzi al consumo.

Nel settore della cerealicoltura uno degli strumenti più efficaci per una politica dei prezzi è rimasto l'istituto dell'ammasso.

Attualmente esso non persegue più lo scopo che aveva in regime di politica autarchica, o che può avere in circostanze di emergenza bellica, quello cioè di assicurare il fabbisogno alimentare nonostante le diminuite disponibilità del prodotto. A seguito del d. l. C. p. S. 5 settembre 1947 n. 888, a partire dal raccolto della annata agraria 1947-48 è cessato il vincolo totale sul prodotto cerealicolo ed è stato disposto l'ammasso per contingente, diventato volontario e ristrettosi dopo le annate agrarie 1948-49 al solo grano. L'ammasso volontario consente al produttore che non disponga di proprî magazzini per la conservazione del prodotto, o che sia costretto all'immediato realizzo, di non subire gli effetti della legge della domanda e dell'offerta vendendo il prodotto sul mercato nel momento della massima offerta. Infatti lo Stato, acquistando a prezzo remunerativo una parte del prodotto secondo contingenti fissati per ogni provincia, costituisce delle scorte da immettere sul mercato senza fini speculativi nel momento in cui la domanda del prodotto tende a rialzarsi. Fini analoghi di tutela dei produttori perseguono le leggi che disciplinano l'ammasso volontario dei bozzoli (d. l. C. p. S. 23 agosto 1946, n. 310) e dell'olio d'olivo (legge 25 marzo 1958, n. 217).

Per la tutela dei consumatori, abbandonato lo strumento del calmiere, lo Stato interviene sul mercato con strumenti più adeguati per il contenimento dei prezzi e la lotta alla speculazione. Tra questi strumenti vi può essere, nei periodi di penuria di prodotti, l'immissione sul mercato da parte dello Stato di forti quantitativi di derrate acquistate all'estero.

In questo senso ha operato la legge 22 dicembre 1957, n. 1294 relativa agli acquisti all'estero per conto dello Stato, da appositi enti gestori, per l'esercizio 1955-56, di materie prime, prodotti alimentari e prodotti essenziali e la legge 26 novembre 1957, n. 1298 che ha approvato gli accordi tra l'Italia e gli S.U.A. in materia di importazioni di eccedenze agricole americane, accordi conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio e il 30 ottobre 1956.

Particolare rilievo assume la disciplina del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici disposta dalla legge 25 marzo 1959, n. 125 e tendente ad assicurare la libertà dei mercati contro l'ingerenza dei gruppi monopolistici nella intermediazione. La vigilanza sui mercati è affidata in ogni provincia ad una apposita commissione presieduta dal prefetto e, presso ogni mercato, a una commissione di mercato e a un direttore di mercato. Con tre distinti decreti ministeriali 10 giugno 1959 sono stati approvati i regolamenti tipo per i mercati ortofrutticoli, delle carni e del pesce, che disciplinano l'organizzazione, l'igiene e il funzionamento dei mercati, nonché le provvigioni e la assegnazione dei posti di mercato.

Con legge 6 marzo 1958 n. 199 l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del paese è passato dall'Alto Commissariato dell'Alimentazione ad una apposita direzione generale del ministero dell'Agricoltura e Foreste che ha acquistato, oltre i compiti della copertura del fabbisogno alimentare, quelli dell'organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari e degli studî e provvidenze in materia di alimentazione, avvalendosi anche dell'Istituto nazionale della nutrizione.

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