Area Economica Europea (European Economic Agreement, EEA)

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

Area Economica Europea (European Economic Agreement, EEA)

Paolo Guerrieri

Area Economica Europea (European Economic Agreement, EEA)  Accordo firmato il 1° gennaio 1994 tra i Paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (➔ EFTA) e la Comunità Europea (poi Unione Europea), stipulato per estendere diritti e obblighi del mercato unico alle economie dell’EFTA.

Gli Stati membri

L’accordo fu firmato nel maggio 1992 tra i 12 Stati membri della Comunità Europea e i 6 Stati membri dell’EFTA, ma, fra questi ultimi, la Svizzera non lo ratificò a seguito dell’esito negativo di un referendum tenutosi pochi mesi prima (dicembre 1992). Successivamente, altri 3 Paesi dell’EFTA (Austria, Finlandia e Svezia) diventarono Stati membri dell’Unione Europea, mentre la Norvegia, rifiutò di aderirvi. Nel maggio 1995, anche il Liechtenstein entrò a far parte dell’Area Economica Europea.

Questa articolata situazione è anche il risultato della complessa evoluzione dei rapporti tra l’EFTA e gli Stati della Comunità Europea, a partire dall’inizio degli anni 1970. Nel 1973, dopo l’adesione alla Comunità Europea di due Stati membri dell’EFTA (Gran Bretagna e Danimarca), vennero negoziati accordi bilaterali di libero scambio (Free Trade Agreements, FTA) con ciascuno dei 5 rimanenti membri del’EFTA, per poi arrivare all’EEA. L’interesse dei Paesi membri dell’EFTA alla conclusione dell’accordo EEA era dettato dalla paura dei possibili effetti discriminatori, derivanti dalla creazione del mercato unico, e da una più stretta integrazione economica tra gli Stati membri della UE. Siglando l’accordo, i membri dell’EFTA si impegnarono ad accettare la legislazione della Comunità Economica Europea riguardante il mercato unico, anche in prospettiva, e pur non partecipando alla formazione di queste leggi.

La politica dell’Area Economica Europea

Il contenuto dell’accordo EEA interessa, in via principale, i 4 pilastri fondamentali del mercato interno (le ‘quattro libertà’): la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. Rientrano nell’intesa altre politiche di supporto al mercato unico (per es. le politiche sociali, ambientali e di protezione del consumatore), come anche la maggior parte delle norme comunitarie di concorrenza (per es., i divieti degli appalti pubblici discriminatori in base alla nazionalità e le norme comunitarie sugli aiuti di Stato). Nel complesso, più dell’80% della normativa della Comunità Europea entra a far parte dell’accordo EEA. Sono escluse, tuttavia, la politica agricola e la politica economica esterna (tariffa esterna comune, misure antidumping ecc.).