Armi e munizioni

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Agli effetti della legge penale, per armi si intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali dalla legge è vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (art. 585 c.p.).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 704 c.p., sono assimilabili alle armi le bombe, le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Munizioni sono gli elementi necessari per permettere a una arma di emettere fuoco.

Premesso che l’art. 695 c.p. sanziona con l’arresto e con l’ammenda la fabbricazione o il commercio non autorizzato di armi, l’evoluzione della normativa è stata disciplinata organicamente dalla l. n. 895/1967, poi modificata ed integrata dalla l. n. 497/1974, e dalla l. n. 110/1975, successivamente modificata dalla l. n. 36/1990.

I principali reati in tema di armi sono i seguenti.

Detenzione o porto illegale di armi da guerra in luogo pubblico o aperto al pubblico. - Il reato consiste nella materiale disponibilità di una delle armi considerate da guerra all’autorità competente (tali essendo quelle destinate all’uso bellico o dotate di caratteristiche idonee al moderno uso bellico). Per il privato non è ammessa la licenza di questo tipo di armi, salvo non abbia ottenuto l’autorizzazione prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Detenzione illegale di armi comuni da sparo. - Si tratta di armi non di guerra. Il ritardo nel denunciare la suddetta detenzione equivale alla mancanza di denuncia.

Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi comuni da sparo. - È illegale il porto d’armi senza la licenza o fuori dei casi in cui questa può essere concessa.

Produzione, commercio e porto di armi giocattolo. - È illegale fabbricare o porre in commercio giocattoli riproducenti armi con l’impiego di tecniche o di materiale che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona.

Alterazioni di armi comuni da sparo. - È alterata l’arma modificata nelle sue caratteristiche meccaniche in modo tale da renderne più agevole il porto o aumentarne l’offensività.

Detenzione o porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi clandestine. - Sono tali le armi comuni da sparo il cui prototipo non figuri nel relativo Catalogo nazionale e le armi comuni da sparo e le canne che siano sprovviste dei numeri contrassegni e di sigle di immatricolazione.

Porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. - Si riferisce alle armi improprie, ossia a tutti quegli strumenti offensivi che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa (bastoni muniti di puntale acuminato, sfere metalliche, strumenti da punta o da taglio ecc.).

Omessa custodia di armi. - Prevede il divieto di consegnare armi da sparo a minori di anni 18 che non siano in possesso della licenza di autorità, oppure a persone incapaci, tossicodipendenti o impedite al maneggio. Tale reato si configura anche quando colui che ne ha la custodia permetta per negligenza che le predette persone si impossessino di armi ed esplosivi.

Mine antipersone. - Sono vietati l’uso, la fabbricazione, la cessione, la detenzione, l’importazione, l’esportazione, la ricerca tecnologica, oltre che la cessione di brevetti e di tecnologie dirette alla produzione di mine antipersone o di parti di esse.

Vanno, infine, segnalate la l. n. 496/1995 (modificata dalla l. n. 93/1997) concernente la proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche, e la l.n. 374/1997 (modificata dalla l.n. 106/1999) in materia di mine antipersona.

Voci correlate

Reato

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