Autonomia

Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2006)

Autonomia

Aldo Lo Schiavo

In campo giuridico-amministrativo, l'a. indica, in senso lato, la capacità di un ente o di un'istituzione di autoorganizzarsi e regolamentarsi nei limiti riconosciuti dall'ordinamento generale dello Stato.

Sistema formativo

Fino alla fine del 20° sec., le istituzioni scolastiche e formative italiane, in forza della tradizione centralistica dello Stato unitario, non godevano di alcuna a. (con l'eccezione parziale delle università), in quanto del tutto disciplinate da una specifica legislazione statuale. Dall'inizio del 21° sec., l'intero sistema formativo (comprendente le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli istituti superiori e quelli di alta formazione e specializzazione artistica e musicale) è stato interessato da un vasto processo di riorganizzazione, centrato sul riconoscimento di varie forme di a. rispetto alle singole istituzioni. Il testo contenente le linee generali di avvio di tale processo è costituito dall'art. 21 nella l. 15 marzo 1997 nr. 59, legge di delega al governo per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. In tale quadro è stato previsto il passaggio alle diverse istituzioni formative operanti sul territorio nazionale di funzioni fino ad allora esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dello Stato, la quale viene chiamata a svolgere soltanto le funzioni primarie di indirizzo, di sviluppo e di salvaguardia delle finalità nazionali dei servizi di istruzione. In particolare, le linee normative richiamate stabiliscono che l'a. organizzativa e didattica deve realizzarsi nel rispetto degli obiettivi del sistema di istruzione e degli standard di livello nazionale. Sull'ipotesi che si riesca a garantire la qualità dei livelli di istruzione e la loro equiparabilità sull'intero territorio in considerazione delle inevitabili differenze che l'a. delle singole istituzioni potrà comportare, specie nel caso dovessero prevalere le spinte localistiche di alcune aree geografiche, nel Paese sono state espresse non poche perplessità da parte di esperti, di personalità della cultura e della scuola, di ambienti politici.

Il processo innovativo è stato subordinato al raggiungimento di dimensioni ottimali dei singoli istituti in base a criteri di aggregazione fissati con d.p.r. nr. 233 del 1998. Dopo una fase sperimentale, è stato emanato il regolamento attuativo dell'a. scolastica con d.p.r. 8 marzo 1999 nr. 275, entrato in vigore il 1° sett. 2000. Questo riserva al ministero competente la definizione degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, delle discipline costituenti la quota nazionale dei curricola con il relativo monte ore, dell'orario obbligatorio annuale complessivo, dei criteri generali relativi alla valutazione degli alunni e al riconoscimento di crediti e debiti formativi. Ogni istituto scolastico predispone il proprio Piano dell'offerta formativa, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa dell'istituto stesso.

L'a. riguarda specificamente gli ambiti didattico, organizzativo, di ricerca e sperimentazione, in parte anche di gestione del bilancio e dei beni. Nell'ambito dell'autonomia didattica, fatta salva la libertà d'insegnamento, le scuole possono adottare l'articolazione modulare dell'orario annuale delle singole discipline e attività, attivare percorsi didattici individualizzati, aggregare gli insegnamenti in aree e ambiti disciplinari, programmare iniziative di recupero, sostegno e orientamento, scegliere metodologie e strumenti didattici. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa rientrano le modalità d'impiego dei docenti, gli adattamenti del calendario scolastico, la programmazione plurisettimanale dell'orario, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte orario previsto per le discipline obbligatorie. Alle scuole, singolarmente o tra loro associate, è riconosciuta anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che le autorizza a curare la progettazione formativa, l'innovazione metodologica e disciplinare, l'aggiornamento del personale docente, la ricerca sulle tecnologie d'informazione e comunicazione, la documentazione educativa anche mediante collegamento con gli istituti di ricerca e le università. Le scuole possono promuovere accordi di rete per lo scambio temporaneo di docenti, nonché per l'istituzione di laboratori per la ricerca, la sperimentazione, la formazione in servizio del personale, l'orientamento scolastico e professionale.

Analogo processo ha investito il settore dell'istruzione superiore. Gli istituti che fanno parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in cui rientrano le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, hanno ottenuto il diritto di darsi ordinamenti autonomi in virtù della l. 21 dic. 1999 nr. 508. Dall'anno 2000, detti istituti sono stati dotati di personalità giuridica e godono di a. statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. Per le università, pur dotate da tempo di personalità giuridica e di a. scientifica didattica e amministrativa, la materia è stata ampiamente riordinata, con particolare riferimento all'a. didattica, dal regolamento emanato con d.m. 3 nov. 1999 nr. 509, modificato dal decreto 22 ott. 2004 nr. 270. Le università sono così autorizzate a disciplinare nei regolamenti didattici di ateneo, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio (corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente che danno luogo ai master universitari). Ogni ordinamento didattico determina: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con l'indicazione delle relative classi di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricola; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano altresì gli aspetti organizzativi dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, compresi quelli relativi ai criteri di accesso ai corsi di laurea, alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi, al servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, alle procedure di attribuzione dei compiti didattici di professori e ricercatori e a quelle per lo svolgimento degli esami e verifiche di profitto e della prova finale per il conseguimento del titolo, alla valutazione della qualità delle attività svolte. I regolamenti dei singoli corsi di studio determinano: l'elenco degli insegnamenti e dell'eventuale articolazione in moduli; i crediti formativi specifici; i curricola offerti agli studenti e le regole di presentazione di piani di studio individuali; la tipologia delle forme didattiche; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

bibliografia

L'autonomia scolastica, a cura di L. Catalano (Quaderni di Iter 1), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1998.

A scuola di autonomia: dal pei al pof, a cura di G. Cerini, D. Cristanini, Napoli 1999.

Progettare e governare l'autonomia didattica, a cura di G. Domenici, Napoli 1999.

Conferenza dei rettori delle università italiane, Sullo stato delle università italiane, Siena 2001.

M. Tortorici, Autonomia didattica, in Voci della scuola 2002, a cura di G. Cerini, M. Spinosi, Napoli 2001, pp. 17-21.

Rapporto sulla scuola dell'autonomia 2004, a cura dell'Osservatorio sulla scuola dell'autonomia, Fondazione per la scuola della Compagnia di S. Paolo, Roma 2004.

S. Auriemma, Autonomia, in Repertorio 2005: dizionario normativo annuale della scuola, a cura di S. Auriemma, Napoli 2005, pp. 92-100.

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