AUTOSERVIZIO

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

AUTOSERVIZIO

Armando MARCUCCI

Servizio puoblico di linea. - I servizî pubblici di linea per il trasporto su strada dei viaggiatori sono disciplinati dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, modificata dal D.P. 28 giugno 1955, n. 771, titolo V, che stabilisce l'obbligo della concessione, a chiunque la richieda, dei servizî automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario. Le concessioni - in base ad un regolamento che comprende condizioni d'ordine tecnico, amministrativo ed economico - vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria. I concessionarî hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Le concessioni sono accordate: a) dal sindaco del comune per le autolinee ordinarie, anche se con esercizio stagionale, che si svolgano integralmente nel territorio comunale e non siano dirette a collegare il comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino; b) dall'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (I.C.M.C. e T.C.) per le autolinee ordinarie ricadenti nel territorio di una sola provincia, per quelle colleganti il comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situate in province diverse, e per quelle ordinarie con esercizio stagionale di durata non superiore a tre mesi e con percorso limitato al territorio di un solo comune; c) dal Ministero dei Trasporti per le autolinee turistiche e per quelle di interesse internazionale, nonché per le autolinee ordinarie aventi caratteristiche diverse da quelle contemplate alle precedenti lettere a) e b).

La vigilanza su tutte le autolinee - e quindi anche per quelle concesse dai comuni - è di competenza degli Ispettorati Compartimentali M.C. e T.C.

Nel 1949 la rete dei servizî pubblicì di linea era costituita da 5404 linee per 293.500 chilometri; con un parco automobilistico di oltre 8000 automezzi sono stati compiuti 290 milioni autobus chilometro.

Esaurita la prima fase di massima espansione della rete extraurbana, l'indice dell'incremento annuale delle autolinee ha fatto registrare una lenta e progressiva contrazione; il maggiore sviluppo economico, tecnico e sociale raggiunto dalle popolazioni e le sempre nuove necessità della vita moderna hanno peraltro determinato ulteriori problemi e particolari esigenze di traffico, in particolare per i trasporti del centro-sud, per quelli di spiccato carattere sociale e per le autolinee di carattere turistico nazionali ed internazionali. In relazione alla rete stradale la rete delle autolinee del centro-sud è più fitta di quella delle regioni del nord: quasi tutti i 2500 comuni del sud e delle isole sono collegati ai rispettivi scali ferroviarî ed ai capoluoghi di provincia.

In tutto il territorio nazionale sono state concesse numerose autolinee con abbonamenti e tariffe notevolmente ridotte destinate al trasporto esclusivo delle maestranze degli stabilimenti industriali, degli agricoltori e degli studenti; inoltre i programmi di esercizio delle autolinee ordinarie sono stati opportunamente adeguati alle nuove esigenze determinate dagli spostamenti di notevoli masse operaie e studentesche.

Le autolinee stagionali che servono particolari correnti di traffico stagionale, principalmente di carattere turistico, hanno avuto un notevole sviluppo: nel 1959 sono state concesse 1148 autolinee, lunghe complessivamente 70.000 chilometri.

Di notevole interesse sono le autolinee internazionali a carattere essenzialmente turistico: al 30 novembre 1959 ne erano in esercizio 130 con una percorrenza di oltre 15.000 chilometri in territorio italiano. Sulle autolinee internazionali nel 1958 sono stati trasportati un milione e settecentomila viaggiatori, mentre sulle autolinee turistiche nazionali hanno viaggiato quasi tre milioni di viaggiatori.

Al 31 ottobre 1959, la rete nazionale dei servizî pubblici di linea extraurbani, ordinarî, stagionali, turistici e speciali per trasporto studenti e operai è risultata così costituita:

Nel 1958 furono trasportati circa 820 milioni di viaggiatori.

Presso il Ministero dei Trasporti (Ispettorato generale M.C. e T.C.) una Commissione centrale mista tra funzionarî dell'Ispettorato stesso e delle Ferrovie dello Stato e rappresentanti della Associazione Nazionale dei Concessionarî esamina in sede consultiva: la istituzione di nuove autolinee interferenti con i servizî ferroviarî; l'adeguamento delle tariffe delle autolinee parallele alle ferrovie; le condizioni di esercizio delle autolinee interferenti con le ferrovie: la sostituzione di servizî ferroviarî con servizî automobilistici.

Servizio trasporto merci. - I trasporti di merci mediante autoveicoli sono disciplinati dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, modificata dal D.P. 28 luglio 1955, n. 771, titolo VI.

I trasporti di merci su strada hanno assunto una notevole importanza sul piano nazionale e su quello internazionale in conseguenza dell'alto livello tecnico raggiunto dalla produzione automobilistica e delle elastiche prestazioni del trasporto su strada. Essi si distinguono in: trasporti di merci proprie effettuati, con autoveicoli di proprietà, da privati o da aziende industriali, commerciali o agricole. Per eseguire tali trasporti occorre ottenere una "licenza" di trasporto valevole in tutto il territorio nazionale; trasporti di merci per conto di terzi, meglio caratterizzati come esercizio professionale dei trasporti. Sono subordinati ad una "autorizzazione" o "concessione". Sono previste tre categorie: 1) trasporti di merci in conto di terzi in servizio di noleggio, effettuabili su tutto il territorio nazionale. Le autorizzazioni sono limitate nel numero e secondo la portata dei veicoli; 2) trasporti di merci per conto di terzi in servizio di piazza, con sosta in aree pubbliche per offerta al pubblico e con autoveicoli muniti di tassametro. È un servizio pubblico con obbligatorietà del trasporto. D'impiego generalmente limitato all'ambito urbano, può effettuarsi solo nella circoscrizione della provincia. Le autorizzazioni sono limitate nel numero e secondo la portata dei veicoli; 3) trasporti di merci in servizio pubblico di linea; sono soggetti ad apposita concessione; si effettuano con obbligatorietà a richiesta di terzi, su percorso prefissato, con orarî prestabiliti, con apposite tariffe, con obbligo di resa entro un termine fissato, con stazionamenti in località predeterminate per la presa in consegna e per la resa delle merci.

A seconda delle diverse categorie di trasporto, i veicoli sono distinti da una striscia diagonale dell'altezza di centimetri 20, disposta da destra a sinistra sulla parte anteriore e sulla parte posteriore di ogni veicolo e colorata bianca per i servizî da noleggio, azzurra per i servizî di piazza, verde per i servizî di linea, rossa per i trasporti effettuati in conto proprio.

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal Ministero dei Trasporti - Ispettorato Generale M.C. e T.C. Le ditte che aspirano al trasporto in conto terzi debbono comprovare la loro idoneità tecnica, morale e finanziaria secondo modalità precisate. In caso di domande eccedenti il numero e l'entità delle autorizzazioni concedibili per ogni provincia, criterî preferenziali sono l'esercizio già in atto da parte di ditte seriamente organizzate, la maggiore capacità organizzativa tecnica e finanziaria di quelle nuove e, a parità di condizioni, la priorità della domanda.

Non sono sottoposti al disciplinamento della legge: a) gli autoveicoli muniti di attrezzature speciali costituenti mezzi d'opera e cioè: autocarri-attrezzi, autopompe, autoinnaffiatrici, trattrici stradali, ecc.; b) gli autoveicoli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato, alle Amministrazioni dello Stato, al servizio estinzione degli incendî, al servizio trasporto degli effetti e pacchi postali nell'ambito del comune; le autovetture e le motocarrozzette ad uso privato per trasporto di persone allorché trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario.

Non esiste una particolare tassa di trasporto, ma soltanto la normale tassa di circolazione che varia con la portata dei veicoli. Le imprese di trasporto in conto di terzi sono inoltre soggette alle imposte applicate per tutte le attività industriali, in quanto il trasporto è considerato esplicazione di attività industriale.

Non esistono tariffe obbligatorie per i servizî di noleggio. La determinazione del prezzo del trasporto è lasciata alla libera contrattazione delle parti. L'Ispettorato Generale M.C. e T.C. approva le tariffe dei servizî di linea. Le norme sul contratto di trasporto, sulla lettera di vettura (documento che accompagna il trasporto) e sulla responsabilità del vettore, ecc. sono contenute nel codice civile, artt. 1678, 1702.

Soltanto in talune grandi città esiste il servizio di piazza, invero non molto sviluppato. La situazione dei trasporti di merci su strada, non sufficientemente orientata, ha fatto sì che in atto non esistano servizî pubblici di linea.

Sviluppatissimi appaiono i trasporti di merci cosiddetti in conto proprio e quelli in conto terzi in servizio di noleggio. Al 30 settembre 1959 nei trasporti in conto proprio erano impiegati 200.960 autoveicoli (di portata superiore a 5 q) con una capacità di carico di 5.221.000 q; nei trasporti per conto terzi effettuati da 87.915 ditte erano impiegati 123.200 autoveicoli (di portata superiore a 5 q) con una capacità di carico di 6.208.000 q. Complessivamente i trasporti di merci su strada in conto proprio ed in conto terzi vengono eseguiti da 287.235 autocarri e da 36.925 rimorchi. Da rilevare il notevolissimo frazionamento dell'industria del trasporto (conto terzi), che è esercitato da 87.915 ditte.

Conseguenti ad accordi stipulati con le Amministrazioni interessate, i trasporti internazionali di merci sono disciplinati con le norme vigenti per le temporanee esportazioni e le temporanee importazioni di autoveicoli e dei loro rimorchi. Accordi bilaterali definitivi esistono tra l'Italia e il Belgio, la Germania e la Svizzera; accordi bilaterali provvisorî vigono tra l'Italia e l'Austria, la Francia, la Iugoslavia, l'Olanda, la Spagna.

Le ragioni economiche e di politica dei trasporti che inducono la quasi totalità dei paesi a contingentare nel traffico interno i trasporti su strada di merci sono valide anche nel traffico internazionale.

Nel 1958 con i servizî di trasporti su strada sono state importate t 703.000 di merci (in prevalenza legnami, semilavorati metallici, gas liquidi, macchinarî) ed esportate 280.000 t di merci (in prevalenza prodotti petroliferi, vino ed affini, prodotti ortofrutticoli, marmo e materiali da costruzione, prodotti chimici).

Impulso notevole ai trasporti internazionali è stato dato dalla Convenzione doganale sul trasporto internazionale delle merci su strada approvata con legge n. 1747 del 30 luglio 1952, alla quale hanno aderito Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Germania Occidentale, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia e Svizzera. La convenzione prevede che sotto la scorta di uno speciale documento di garanzia, denominato "carnet T.I.R.", il carico delle merci trasportate su un autoveicolo possa giungere a destinazione in un altro Stato, anche transitando per il territorio di terzi paesi, senza dover subire visite doganali, oltre quelle effettuate dalla dogana di partenza e da quella di destinazione.

A norma della legge n. 1146 del 29 dicembre 1959, gli autoveicoli stranieri sono soggetti in Italia al pagamento della normale tassa di circolazione e di un diritto fisso pari a lire 1500 per ogni tonnellata di cose trasportate (1000 lire se la percorrenza è inferiore a 100 chilometri). In esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni del pagamento del diritto fisso.

Stazioni per servizî automobilistici. - L'art. 24 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, stabilisce che ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche, il Ministero dei Trasporti può accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I concessionarî delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorrono alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalità stabilite dal Ministro dei Trasporti. Il Ministero può sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune.

La necessità delle stazioni, almeno nei centri maggiori e nei nodi più importanti, si è imposta per i grandi vantaggi che ne derivano ai viaggiatori, per il perfezionamento tecnico dei servizî, e perché con esse si può, tra l'altro, facilitare la soluzione del grave problema della circolazione nei centri abitati, assicurando un ordinato e più moderno esercizio dei mezzi pubblici di trasporto su strada.

Ai fini di una migliore sistemazione e funzionalità delle stazioni sembra preferibile costruire, nelle maggiori città, anziché un unico grande complesso, due o più impianti in aree opportunamente scelte e non lontane dal centro, verso le quali convogliare determinati gruppi di autoservizî, tenuto conto delle loro finalità, del loro orientamento e del futuro sviluppo del traffico extraurbano.

La costruzione di più stazioni in una città induce a progettare impianti limitati alle funzioni che nell'esercizio ferroviario sono disimpegnate dal fabbricato viaggiatori. Non appaiono necessarie pertanto né rimesse né aree di parcheggio per autobus, né le officine di riparazione, salvo s'intende un servizio per i rifornimenti di carburante e di olio, il gonfiaggio dei pneumatici e per brevi riparazioni di emergenza. In una stazione per servizî di trasporto su strada devono essere compresi: un'area per gli arrivi e le partenze degli autoveicoli con banchine protette da pensiline; dei locali comuni per servizî generali ossia atrio, sala di attesa, ufficio informazioni, deposito bagaglio, bar con eventuale ristorante, lavabi e gabinetti, cabine telefoniche; uffici separati per ciascuna ditta concessionaria; locali varî per uso commerciale (negozî, rivendite, agenzie, ecc.); ufficio per ritiro e consegna effetti postali agli autobus di linea e anche per servizio del pubblico.

Risultano già costruite autostazioni per autolinee nelle città di Arezzo, Bergamo, Como, Fabriano, Firenze, Foligno, Latina, Modena, Montecatini, Pesaro, Ponte di Legno, Rovereto, Rovigo, Salerno, Sanremo, Trento, Trieste; per talune di dette stazioni non è stata richiesta l'autorizzazione prevista dall'art. 24 della citata legge 1822. Sono stati altresì approvati, o sono in corso di approvazione, i progetti delle stazioni di Cosenza, Darfo, Novara, Pisa, Roma, Spilimbergo, Udine, Vercelli e Vicenza.

Tenuto conto degli importanti compiti che sono affidati alle stazioni, la scarsa diffusione delle stesse - talune sono di modeste proporzioni - palesa l'esistenza di fattori sfavorevoli al loro sviluppo. Fra questi i più determinanti appaiono: la non materiale indispensabilità delle stazioni all'esercizio delle autolinee; il frazionamento dell'industria del trasporto viaggiatori in circa 1700 imprese concessionarie; la mancanza di un'azione coordinatrice; il costo notevole delle aree e della costruzione degli impianti.

Stazioni del genere, ubicate per lo più in vicinanza degli scali ferroviarî, sono anche costruite, però non in regime di concessione e prevalentemente da singole ditte, per i servizî di trasporto merci su strada, per i quali è più intesa la necessità di impianti per il deposito e lo smistamento delle merci.

Bibl.: C. Tognetti, Le autostazioni viaggiatori nel loro aspetto funzionale ed economico, in Trasporti pubblici, marzo-aprile 1953; G. Rossi, I trasporti terrestri in regime di concessione o autorizzazione, Milano 1954; A. Asquini, R. Trevisani e V. Lorenzoni, Codice dei trasporti in concessione, Padova 1960.

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