Base imponibile

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

base imponibile


Valore su cui viene applicata l’aliquota per calcolare l’imposta. Si tratta di un’operazione tecnica, i cui limiti sono fissati dalla legge, che stabilisce i criteri di valutazione del presupposto d’imposta. È una grandezza che emerge da una serie di operazioni: per le imposte dirette si determina con l’applicazione al reddito delle deduzioni (➔) e riduzioni fiscali, per le imposte indirette la metodologia di calcolo varia in base al tributo.

Base imponibile e IRPEF

Nel caso dell’imposta personale sul reddito, la b. i. si riferisce all’insieme dei redditi che fanno capo al soggetto tenuto a versare il tributo (soggetto passivo) dell’imposta, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenute alla fonte o a imposte sostitutive. Per definire la b. i. dell’IRPEF, si fa riferimento alla nozione di ‘reddito entrata’. Il reddito considerato come b. i. ammette una notevole varietà di definizioni e di criteri di misurazione, che prendono in considerazione i seguenti elementi:

• reddito prodotto, rappresentato dai cespiti derivanti dal lavoro, dal capitale (profitti, rendite, interessi), che coincide con il flusso delle risorse del soggetto;

• reddito entrata, che considera anche ciò che non è prodotto dal soggetto in quanto proveniente dall’incremento (decremento) di valore subito da un’attività patrimoniale, da entrate straordinarie e occasionali (un dono, una vincita, un’eredità);

• reddito consumato (o spesa), secondo il quale la b. i. si calcola con riferimento alle risorse che vengono spese in consumi di beni e servizi. Tale grandezza prende il nome di b. i. lorda. A essa vengono apportate opportune correzioni che tengano conto delle caratteristiche soggettive del contribuente: tipo di attività svolta (dipendente, autonomo, artigiano ecc.), caratteristiche del nucleo familiare, spese irrinunciabili (spese sanitarie, di istruzione, interessi su mutui ecc.). Una volta operate tali correzioni si ottiene la b. i. netta.

Base imponibile e IRES

La b. i. per l’imposta sui redditi di impresa è costituita dalla differenza tra ricavi e costi con la deducibilità degli ammortamenti e degli interessi passivi nelle modalità e nell’ammontare stabilito dalla legge. Per le società legate da rapporti di partecipazione, che hanno interesse a compensare ai fini fiscali i propri utili con le perdite delle società partecipate, per ridurre il carico fiscale complessivo, si fa riferimento alla b. i. consolidata. Essa si forma sulla base dei trasferimenti infragruppo in regime di neutralità fiscale.

Base imponibile e IRAP

Per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive la b. i. è costituita dal valore della produzione netta determinato con differenti criteri secondo la tipologia dei soggetti e dell’attività esercitata. I metodi di determinazione della b. i. per tale imposta si possono suddividere in 3 raggruppamenti: derivazione dal bilancio (utilizzato per società di capitale ed enti commerciali, oltre che per imprese individuali e società di persone che optano per questo metodo), derivazione dai dati reddituali/fiscali (per le imprese individuali e società di persone) e metodo retributivo (per le attività istituzionali degli enti non commerciali e per le amministrazioni pubbliche).

Base imponibile e IVA

Ai fini dell’applicazione dell’IVA, la b. i. è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente il bene o al prestatore di servizi sulla base di quanto previsto dalle condizioni contrattuali. L’elemento principale è in questo caso il prezzo pattuito. Per gli immobili, la b. i. viene determinata dalla rendita catastale per i fabbricati, dal valore commerciale per le aree fabbricabili e dal reddito dominicale per i terreni agricoli. La legge fiscale può, per motivi di carattere socio-economico, sancire l’esenzione da imposta di alcune forme di imponibile oggetto di tassazione. In tal caso si parla di erosione della b. imponibile.

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