BREFOTROFIO

Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)

BREFOTROFIO (VII, p. 789)

Michele La Torre

L'art. 144, lettera G, n. 2, della legge comunale e provinciale (testo unico 3 marzo 1934, n. 383) dichiara che, fra le spese obbligatorie gravanti sull'amministrazione provinciale, è compresa anche quella per l'assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono. Vero è che possono avere bisogno di assistenza anche i fanciulli o infanti legittimi, specialmente se orfani, ecc.; ma in tal caso non è obbligata a provvedere la provincia, né si applicano le norme sui brefotrofî, ma interverrà l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Gli articoli 591 e 592 del codice penale del 1930, che concernono l'abbandono di persone minori o incapaci e l'abbandono di neonati, corrispondono, con parecchie varianti, agli articoli 386-388 del vecchio codice penale del 1889.

Bibl.: Le varie norme sui brefotrofî sono riportate in M. La Torre e G. Cataldi, Codice sanitario, Brescia 1937.

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