Cadavere

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Il corpo umano dopo la morte.

Medicina

Caratteristiche del c. sono la rigidità, che interviene poche ore dopo la morte, e le macchie ipostatiche, che intervengono più tardi e sono determinate da stravasi sanguigni nelle parti declivi e da trasformazioni dell’emoglobina.

Il complesso dei fenomeni cadaverici, le modificazioni che progressivamente si sviluppano nel c. (raffreddamento, rigidità, comparsa di ipostasi, processi di autolisi, putrefazione e altre alterazioni trasformative, come macerazione, mummificazione, corificazione) costituisce l’oggetto di studio della tanatologia e fornisce gli elementi per la diagnosi cronologica della morte.

Antropologia

Dal Paleolitico in poi, il c. umano è stato oggetto di cure, documentate dagli innumerevoli ritrovamenti di sepolture di ogni epoca e di ogni regione, che dimostrano l’antichità e la diffusione di credenze in una qualche forma di vita ultraterrena. L’indagine antropologica ha evidenziato una grande varietà di trattamenti del c.: cremazione e cannibalismo funebre; esposizione o abbandono rituale; sepoltura; imbalsamazione; mummificazione; criogenizzazione. Ognuna di queste pratiche può rivestirsi di significati alquanto diversi: la cremazione per esempio può essere una forma di violenza verso il corpo dei nemici (come nell’Olocausto) oppure la miglior forma di congedo dal corpo (come nel mondo induista). Per lo più in ogni società si ricorre a varie forme di trattamento del c. che segnalano diversità di status, ruolo e genere sessuale.

Diritto

In senso giuridico c. è il corpo umano dopo la morte, anche se privo di qualche sua parte. Nel diritto romano vigeva il principio dell'incommerciabilità del c. e del suo assoggettamento a rigorose disposizioni riguardanti la sepoltura e la cremazione, suggerite da diffuse tradizioni religiose e magiche sul rispetto dovuto ai resti della persona defunta, mentre nel diritto intermedio erano previste sanzioni contro i c. per atti compiuti dal defunto nell'imminenza della morte. Secondo il vigente diritto, il corpo umano dal momento della morte cessa di essere elemento della persona umana e di formare oggetto dei diritti della personalità (ad esempio, diritto all'integrità fisica, ecc.), ma il c. diviene res. È, però, riconosciuto alla persona vivente un diritto sul proprio futuro c., diritto nel quale si distinguono la facoltà di disporre circa i modi e il luogo della sepoltura (scegliendo, ad es., la cremazione del cadavere: artt. 79 e segg. regol. polizia mortuaria approvato con d.p.r. 20 ottobre 1975, n. 803) e di dare particolari destinazioni al c. suggerite da interessi morali e sociali. Già la l. 3 aprile 1957, n. 235, aveva espressamente riconosciuto la liceità della disposizione con la quale il soggetto, prima di morire, autorizzava il prelievo di parte del proprio c. (cornea, rene, ecc.) e il successivo trapianto a scopo terapeutico nel corpo di un vivente. La l. 2 dicembre 1975, n. 644, ha poi disciplinato ulteriormente i prelievi a scopo di trapianto, nonché il prelievo dell'ipofisi da c. a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico; la normativa è stata poi meglio precisata, in forma transitoria, dalla l. 1 aprile 1999, n. 91 e dal decreto ministeriale 8 aprile 2000, con i quali i cittadini hanno la possibilità di esprimere le loro disposizioni in materia di donazione degli organi. Specifiche disposizioni penali colpiscono la violazione dei limiti stabiliti dalla legge per i prelievi a scopo di trapianto: in particolare costituiscono delitto il commercio di parti di c., l'effettuazione di operazioni di prelievo in violazione delle prescrizioni previste, l'asportazione da un c. a scopo di trapianto di parti il cui prelievo è vietato. Particolari norme sono dettate dal t. u. leggi sanitarie (r.d. 25 luglio 1934, n. 1265: artt. 331-343) e dal regolamento di polizia mortuaria (d.p.r. 20 ottobre 1975, n. 803). Non può essere permessa autopsia, imbalsamazione, inumazione, tumulazione o cremazione se prima non sono trascorse 24 ore dal momento del presunto decesso (periodo di osservazione). Il periodo stesso in caso di morte improvvisa o quando si abbia dubbio di morte apparente è prolungato a 48 ore e può, invece, essere ridotto a meno di 24 ore nei casi di malattie contagiose o di manifesta iniziata decomposizione. È proibito porre il c., nel periodo di osservazione, in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto dei cadaveri da uno a altro comune della Repubblica dev'essere autorizzato dal prefetto, l'introduzione di salme dall'estero dal ministro dell'Interno oppure per sua delegazione dal prefetto stesso. Nel vigente codice penale sono previsti, tra i delitti contro la pietà dei defunti (artt. 407-413), il vilipendio di c. (art. 410), la distruzione, soppressione, sottrazione ed occultamento di c. (artt. 411 e 412), la utilizzazione anche scientifica o didattica del c. o di parte di esso in ipotesi non consentite dalla legge (art. 413).

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