Calunnia

Enciclopedia on line

Delitto commesso da chi, con denuncia, querela, richiesta, istanza (Condizioni di procedibilità), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, incolpa di un reato una persona innocente, ovvero simula a carico di quest’ultima le tracce di un reato (art. 368 c.p.). La norma tutela l’interesse a un corretto funzionamento della giustizia, nonché la libertà e l’onore dell’innocente incolpato. Sotto il profilo soggettivo, la calunnia non può essere imputata a titolo di colpa, ma soltanto per dolo.

Autocalunnia. - Reato commesso da chi, mediante dichiarazione all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, incolpa se stesso di un reato che sa non essere avvenuto o essere stato commesso da altri (art. 369 c.p.). La dichiarazione può essere anonima, sotto falso nome ovvero resa mediante confessione. Non è punibile chi ha commesso il reato costrettovi dalla necessità di salvare sé stesso, o un prossimo a lui congiunto, da un pregiudizio grave nella libertà o nell’onore.

Voci correlate

Colpa. Diritto penale

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

CATEGORIE
TAG

Autorità giudiziaria

Diritto penale

Dolo