CANCELLIERE

Enciclopedia Italiana (1930)

CANCELLIERE (dal lat. cancellarius; fr. chancelier; sp. canciller; ted. Kanzler; ingl. chancellor)

Luigi PERLA
Emilio CROSA
Anna Maria RATTI

Titolo per indicare funzioni di varie amministrazioni, che vanno da quelle di semplice impiegato in una branca, specialmente in quella giudiziaria, dell'amministrazione dello stato, su fino a quelle dei massimi organi esecutivi.

Il titolo cancellarius ricorre già dal sec. IV d. C., nella lussureggiante selva della gerarchia del Basso Impero occidentale e orientale; indicava in genere funzioni non molto elevate, di scrivano, sia presso gli organi centrali di governo, sia presso le curie. Appunto per il suo significato generico, a meglio determinarlo si trova quasi sempre accoppiato con altri (cancellarius et scriniarius, cancellarius et notarius, cancellarius et scriba, ecc.). A differenza di molti di questi altri titoli, sopravvisse appunto per la sua genericità, e fra la decadenza sempre maggiore della cultura, che diede al saper leggere e scrivere un sempre più alto valore, venne a indicare cariche tenute nella massima considerazione, sebbene il suo significato fondamentale rimanesse sempre lo stesso. Lo diffuse sempre più da un lato la Chiesa (il cancellarius S. Romanae ecclesiae era una carica fra le più elevate in Curia) e, attraverso essa, passò all'Impero, ad indicare il capo della cancelleria, il braccio destro del sovrano, il primo esecutore dei suoi ordini, il suo sommo vicario nell'esecuzione del potere. Parallelamente e con maggiori funzioni, il titolo appare alle corti reali e principesche, e giù giù fino alle minori podestà, nei comuni d'Italia come in quelli di Francia e dei Paesi Bassi; nei comuni, normalmente, infrenato da maggiori vincoli e ridotto alle originarie funzioni di capo della segreteria, di dettatore in tornito e forbito latino di solenni epistole: basti ricordare in Firenze un Coluccio Salutati. Col sorgere dell'assolutismo regio il titolo cede un po' alla volta a quello di segretario, col quale pare si voglia visibilmente, anche nel titolo, sottrarre le funzioni di cancelliere al controllo di più larga cerchia di persone; ma negli stati, come l'Inghilterra e il Sacro Romano Impero, dove l'assolutismo regio non riuscì a imporsi del tutto, il titolo di cancelliere rimase; come è rimasto nelle università inglesi per vezzo d'arcaismo. Esso è stato pure riesumato per indicare il segretario di molte accademie.

Con questo termine si designa ora il funzionario dell'ordine giudiziario che assiste il giudice nell'emanazione degli atti e che compie altresì, da solo, determinate funzioni statistiche della legge.

Nello svolgimento storico degli ordinamenti giudiziarî e processuali la funzione di quest'organo, in un certo senso ausiliario e sussidiario del giudice, non ha avuto sempre lo stesso carattere e la stessa importanza. Talora infatti è stata intesa nel senso puramente materiale come diretta alla semplice redazione in scritto e custodia degli atti, talaltra, invece, è stata elevata a tal grado, da renderla partecipe della vera e propria attività giurisdizionale, e ciò sia per diretta investitura sia per delegazione del giudice. Nel diritto inglese, specialmente, agli ufficiali addetti al giudice (registrars, clerks) sono affidate, oltre che le mansioni corrispondenti di solito a quelle del cancelliere, anche altre mansioni che sono, per loro natura, proprie del giudice. Talora questo funzionario adempie alle funzioni di giudice supplente, specialmente quando il giudizio avviene in contumacia. Alla funzione del cancelliere così elevata poté adattarsi l'epiteto baconiano di digitus curiae. Anche in Italia particolarmente in alcuni stati, prima delle codificazioni, questi ufficiali (detti in Sicilia mastri notari, a Napoli mastridatti, in Toscana attuarî) esercitarono spesso, con poco giovamento per il regolare andamento della giustizia, funzioni giudiziarie. Nell'Italia meridionale e nello Stato pontificio, particolarmente, essi compivano l'istruttoria dei procedimenti penali, e il giudice si limitava, poi, a prendere visione degli atti raccolti e a redigere la sentenza.

Secondo il diritto italiano vigente, il cancelliere deve, innanzi tutto, assistere il giudice nelle udienze e nell'esercizio delle sue funzioni contrassegnandone le firme (Cod. proc. civ., art. 53; r. decr. legge 8 maggio 1924, n. 745). L'assistenza del cancelliere si esplica in modo diverso a seconda del modo stesso con cui l'autorità giudiziaria compie le sue funzioni. Queste, infatti, o consistono nella discussione delle cause o nell'espletamento delle prove alla pubblica udienza, oppure si risolvono nell'opera individuale e personale del giudice (pretore, presidente, giudice delegato), diretta alla decisione delle controversie o all'emanazione di determinati atti. Nel primo caso il cancelliere interviene materialmente insieme col giudice singolo o col collegio all'udienza, redigendo il relativo foglio di udienza o verbale, rendendo così solenne l'atto con il proprio intervento, e facendo altresì fede del contenuto mediante la propria sottoscrizione. Nel secondo caso il cancelliere non prende, invece, parte effettiva alla funzione, ma piuttosto si limita ad apporre la propria firma accanto a quella del magistrato, allo scopo di autenticarla. Nel primo caso la validità dell'atto stesso viene assolutamente a mancare se non si verifica la prescritta assistenza; e ciò avviene non perché l'assistenza del cancelliere sia "un elemento che costituisca l'essenza dell'atto giurisdizionale", ma piuttosto perché questa assistenza costituisce "un elemento che garentisce e regola la forma dell'atto" (Mortara). La mancanza del cancelliere verrebbe cioè in questo caso a impedire al giudice di esercitare la sua potestà giurisdizionale legittimamente. Nel secondo caso: in materia civile, si ritiene comunemente che la mancanza della firma possa non produrre l'invalidità in casi di estrema urgenza e in determinati atti (sequestro conservativo, autorizzazione a pignoramento immediato); in materia penale, l'assistenza del cancelliere è richiesta espressamente a pena di nullità (cod. proc. pen., articoli 96, 101).

Di fronte alle disposizioni di legge vigenti e ai concetti finora comunemente accolti, si vanno manifestando, anche in Italia, tendenze e orientamenti diretti a rendere più svelta la funzione del giudice, in materia civile, anche in rapporto all'assistenza del cancelliere. Secondo il progetto di nuovo codice di procedura civile presentato alla commissione per la riforma dei codici dal Carnelutti, il giudice dovrebbe eompiere gli atti necessarî alla decisione della lite da solo, a meno che non sia prescritta o consentita dalla legge l'assistenza del consulente, del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario (art. 77). L'assistenza del cancelliere è prescritta, in questo progetto, in via normale, solo quando il giudice deve compiere atti per i quali deve farsi processo verbale (art. 84).

All'infuori dell'assistenza al giudice, il cancelliere compie, da solo, attività processuali e mansioni svariatissime, sia nel campo civile e commerciale, sia in quello penale. Il cancelliere, ad esempio, riceve, per trasmetterle al giudice, le istanze e le memorie a questi dirette fuori dell'udienza, riceve gli atti indicati dalle particolari disposizioni di legge, eseguisce la registrazione o la legalizzazione degli atti e ne rilascia copie ed estratti, vigila sull'osservanza delle leggi del bollo e del registro, tiene i registri relativi allo svolgimento del processo e alle altre sue funzioni processuali e contabili. In materia penale particolarmente sono notevoli le funzioni dette monitorie, consistenti nell'esecuzione di notifiche, avvisi al pubblico ministero e ai difensori, comunicazione del dispositivo delle sentenze di cassazione alle autorità incaricate dell'esecuzione, ecc.

Analoghe a quelle del cancelliere sono le funzioni esercitate dal segretario presso il rappresentante del pubblico ministero. Il segretario assiste il procuratore del re e il procuratore generale in tutti quegli atti nei quali la legge richiede il suo intervento e compie quelle funzioni che gli vengono delegate, in specie negli atti di polizia giudiziaria (cod. proc. pen., art. 180). In caso di mancanza o d'impedimento, il segretario può essere surrogato da un cancelliere o suo sostituto, e anche da un ufficiale di pubblica sicurezza, o da un consigliere comunale, o da due testimonî.

Bibl.: R. Cognetti de Martiis, Cancelleria, cancelliere, in Enciclopedia giuridica italiana, III, i, Milano 1903; E. Caberlotto, Cancelleria e cancelliere, in Digesto italiano, VI, i, Torino 1888.

Cancelliere dell'Impero germanico (Reichskanzler). - Capo del governo del Reich. La costituzione di Weimar dell'11 agosto 1919, ne stabilisce le attribuzioni e ne definisce la posizione giuridica. Il cancelliere è nominato dal presidente del Reich (art. 53) e su sua designazione sono nominati gli altri ministri. Egli deve godere la fiducia del Reichstag (camera elettiva) e ha l'obbligo di ritirarsi dopo un voto di sfiducia (art. 54). Egli fissa le linee direttive della politica del governo di cui è responsabile dinnanzi al Reichstag. Nell'ambito delle direttive fissate, ogni ministro può con autonomia e sotto la propria responsabilità dirigere il proprio dicastero (art. 55). La costituzione germanica separa così le funzioni amministrative attribuite ai ministri da quelle di governo assegnate al cancelliere; egli è parte del governo, presiede il governo e dirige gli affari del Reich, in base a un regolamento approvato dal presidente del Reich (art. 55), ha voto preponderante in caso di parità, nelle decisioni collegiali (art. 58). Tutti gli atti del presidente del Reich debbono portare la controfirma del cancelliere o del ministro competente (art. 50).

Sostituisce in caso d'impedimento di breve durata il presidente del Reich, e anche in caso di vacanza eccezionale dell'ufficio presidenziale (art. 51). Può essere posto in stato d'accusa e tradotto dinnanzi all'Alta Corte di giustizia per violazione colpevole della costituzione o di un'altra legge del Reich. La proposta per la messa in stato d'accusa dev'essere sottoscritta da almeno 100 membri del Reichstag e approvata con la presenza di almeno due terzi del numero legale dei membri e con la maggioranza di due terzi dei presenti (art. 59-76).

Cancelliere dello Scacchiere. - Nell'ordinamento costituzionale inglese il Chancellor of the exchequer corrisponde al nostro ministro delle Finanze e ha sempre occupato una parte preponderante nella gerarchia del governo; allorché il primo ministro è membro della Camera dei lord (gabinetto Salisbury), il cancelliere dello scacchiere prende la parola a nome del governo alla Camera dei comuni, ed è quindi il capo della maggioranza ministeriale alla camera stessa; le sue funzioni si confondono persino, a volte, con quelle del primo ministro (gabinetto Gladstone). Fa parte del consiglio (board) che teoricamente amministra la tesoreria e ne è di fatto il capo. Al cancelliere convergono dunque tutte le domande di crediti o d'impegni di spese degli altri ministeri, che egli può rifiutare o modificare; ha il controllo assoluto sulla preparazione del bilancio delle spese civili, presentato alla camera sotto forma di previsioni (estimates); tiene in aprile o in maggio davanti all'intera camera raccolta in Committee of ways and means, l'esposizione finanziaria (budget speech), in cui riassume i risultati della gestione passata e le previsioni per quella in corso, e può, in armonia a tali previsioni, proporre al parlamento l'abolizione, la riduzione o l'aumento dei tributi esistenti o l'imposizione di nuovi.

La denominazione di cancelliere dello scacchiere deriva dall'antico Scaccarium, istituzione che si ritrova già nel sec. XII e prende nome dalla "scacchiera" o "abaco" che serviva a fare i conti (v. inghilterra: Storia, inghilterra: Diritto). Scacchiere è detta attualmente la cassa dello stato, a cui, sotto il controllo della tesoreria, affluiscono tutte le pubbliche entrate, e dalla quale escono tutte le pubbliche spese. Le somme pagate allo scacchiere nel loro complesso costituiscono il consolidated fund del Regno Unito e sono tenute in conto corrente presso la Banca d'Inghilterra e d'Irlanda.

Bibl.: F. S. Thomas, The ancient Exchequer of England and Ireland, Londra 1848; R. Gneist, Englische Verfassungsgeschichte, Berlino 1882; H. Higgs, The financial system of the United Kingdom, Londra 1914; G. Lachapelle, Les finances Britanniques avant et pendant la guerre, Parigi 1920.

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