Capacità. Diritto civile

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Capacità giuridica. - Idoneità di un soggetto a essere titolare di diritti e di obblighi. È un concetto di carattere statico e di scarsa utilità, che però ha un notevole valore etico-politico, in quanto nessun essere umano può essere privato della capacità giuridica generale (art. 22 Cost.). In alcuni casi, tassativamente previsti dalla legge, sono ammesse limitazioni alla capacità giuridica. Si ritiene, per es., che non abbiano la capacità giuridica di contrarre matrimonio i minori di età (salvo quanto è disposto dal co. 2 dell’art. 84 c.c.); parimenti non è giuridicamente capace a ricoprire l’ufficio tutelare il fallito (che non è stato cancellato dal registro dei falliti: art. 350, n. 5, c.c.).

La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 c.c.); la legge prende in considerazione anche il concepito, ammettendo che possa ricevere per donazione o successione a causa di morte, ma l’acquisto di tali diritti è subordinato all’evento della nascita (art. 1, 2° co., art. 320, 1° co., art. 462 e 784, c.c.). Anche al nascituro non concepito possono essere lasciati beni, purché figlio di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462, 3° co., c.c.).

Capacità di agire. - Idoneità del soggetto a porre in essere da solo atti e negozi giuridici concernenti la propria sfera giuridica. In base alla l. n. 39/1975, presuppone di regola il compimento del diciottesimo anno di età, salvo leggi speciali, che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, nel qual caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Varie cause possono influire sulla capacità di agire; anzitutto l’infermità mentale, che può portare a due provvedimenti diversi a seconda della sua gravità: l’interdizione, che presuppone una condizione di abituale infermità, tale da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi; e l’inabilitazione, che presuppone un’infermità meno grave, ma sempre tale da esporre il soggetto o la sua famiglia a pesanti pregiudizi economici. In conseguenza della prima, la capacità di agire si perde totalmente e il soggetto viene sottoposto a tutela; per effetto della seconda, essa subisce una limitazione in quanto l’inabilitato può compiere direttamente i soli atti di ordinaria amministrazione, dovendo essere assistito nel commento degli altri da un curatore. Sulla capacità di agire può incidere la nomina di un amministratore di sostegno. Altre cause modificatrici della capacità di agire sono la condanna penale all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni che importa automaticamente l’interdizione (legale) del condannato, limitatamente, però, agli atti di contenuto patrimoniale. Indipendentemente dal compimento del diciottesimo anno e a prescindere dalle ipotesi in cui la legge stabilisce un’età inferiore, uno stato di semicapacità può ottenersi, con l’emancipazione, attraverso il matrimonio per cui il minore emancipato viene a trovarsi nella stessa condizione del maggiore inabilitato, con la possibilità di ottenere una quasi piena c. di agire attraverso l’autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale (art. 390-397 c.c.; ma si veda anche l’art. 774). La mancanza di capacità di agire si riflette sulla rilevanza dell’eventuale negozio giuridico compiuto dall’incapace, rendendolo annullabile.

Capacità naturale. - Consiste nella capacità di intendere e di volere, e la sua mancanza può dar luogo ad annullabilità degli atti (v. Incapacità legale e incapacità naturale).

Voci correlate

Amministratore di sostegno

Annullabilità e annullamento. Diritto civile

Incapacità legale e incapacità naturale

Inabilitazione

Interdizione

Minore. Diritto civile

Soggettività giuridica

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