Caracalla

Dizionario di Storia (2010)

Caracalla (Lucius Septimius Bassianus; poi M. Aurelius Severus Antoninus)


Caracalla

(Lucius Septimius Bassianus; poi M. Aurelius Severus Antoninus) Imperatore romano (Lione 186-Carre 217). Figlio di Settimio Severo e di Giulia Domna, fu associato nell’impero nel 198 e prese il soprannome C. dalla veste gallica che usava; sposò Plautilla, figlia del prefetto del pretorio Plauziano: questi fu fatto uccidere da C., timoroso della sua potenza, sotto l’accusa di cospirazione. Succeduto poi al padre nel 211 insieme col fratello Geta, l’anno seguente fece uccidere anche questi, spegnendo nel sangue i tumulti dei soldati e le proteste dei fautori di Geta, tra cui il giurista Papiniano. Per guadagnarsi la simpatia dell’esercito aumentò gli stipendi, e dovette di conseguenza inasprire le tasse, mentre la moneta si svalutava, sì che furono necessarie riforme monetarie. C. continuò l’opera di revisione del diritto. In Roma costruì le terme che ancora portano il suo nome. Cercò anche la gloria militare, sognando di essere un secondo Alessandro. Nel 213, nella Rezia, vinse gli alemanni. Passò poi in Macedonia e in Oriente: fatto prigioniero, a tradimento, il re dell’Osroene, ne occupò il regno (216). Fu ucciso presso Carre dalla sua scorta per istigazione del prefetto delle guardie Opellio Macrino.

Editto di Caracalla

Costituzione, detta pure antoniniana, con la quale C. l’anno 212 d.C. elargiva la cittadinanza romana agli abitanti liberi dell’impero che ne erano ancora privi. A parte i motivi di carattere fiscale (cui accenna Cassio Dione, 77, 9, 5) e il fine di guadagnarsi con un atto, nelle apparenze liberale, simpatizzanti tra i provinciali che lo sostenessero contro l’ostilità delle più alte classi della società romana dopo la tragica fine di Geta, l’editto va ricollegato alle tendenze livellatrici della politica dei Severi, e rappresenta un passo in avanti nel progressivo spostamento della forza dell’impero verso i provinciali meno romanizzati, più prossimi alle frontiere. Dal beneficio restarono esclusi: i liberti dediticii ex lege Aelia Sentia, cioè i liberti della condizione più bassa; i barbari dediticii, cioè quei gruppi barbarici capitolanti che, o incorporati nelle file dell’esercito romano o distribuiti nell’interno dell’impero, erano privi di diritti civili, e altri gruppi minori. Non pare che a tutti gli honoratiores, almeno in alcune province, spettasse il diritto a entrare nella carriera politica di grado elevato, ma è certo comunque che all’indomani dell’applicazione dell’editto, specie nelle province orientali, si aprì il conflitto fra il diritto romano, che doveva diventare il diritto privato dei nuovi cittadini, e i diritti locali, che finirono col penetrare in misura più o meno notevole nello stesso diritto romano.

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