Castelletto

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

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Linea di fido concessa dalla banca al cliente per lo sconto di portafoglio commerciale. Il termine deriva dal registro sul quale la banca annota, per ogni nominativo, l’importo del massimo credito accordabile. Il c. (o c. di sconto) ha normalmente carattere continuativo sino a revoca, è rotativo e viene periodicamente revisionato. La cifra di c. è stabilita dalla banca per ogni cliente che abbia bisogno di ricorrere sistematicamente allo sconto di effetti. Il c. concesso non comporta l’automatica ammissione allo sconto degli effetti successivamente presentati: l’effettivo rapporto contrattuale sorge con l’accoglimento allo sconto degli effetti dopo un esame formale e di merito.

Il c. di sconto si differenzia dal c. salvo buon fine, che è una forma tecnica di prestito consistente nell’accreditamento sul conto corrente del cliente dell’importo delle ricevute bancarie e delle fatture presentate all’incasso. Tramite tale forma tecnica, la banca concede credito al cliente, poiché gli mette a disposizione le somme accreditate prima dell’incasso effettivo. Nella pratica bancaria è previsto anche il c. di garanzia, cioè una linea di fido utilizzabile mediante crediti di firma.