citazione Atto introduttivo del processo ordinario di cognizione, con il quale l’attore propone la domanda e conviene in giudizio la controparte, invitandola a comparire in udienza nella data fissata. Svolge due funzioni principali (la cosiddetta vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio del convenuto, e la cosiddetta edictio actionis, ovvero la proposizione della domanda giudiziale), in ordine alle quali il c.p.c. disciplina il contenuto della c. (art. 163 c.p.c.) e il suo regime di validità (art. 164 c.p.c.).
Con riguardo al primo profilo funzionale, la c. deve dunque contenere l’indicazione dell’organo giudiziario adito, delle parti, della data dell’udienza di comparizione, nonché l’invito rivolto alla controparte a costituirsi tempestivamente, avvertendola delle decadenze in cui potrà incorrere. In ordine alla seconda funzione, invece, la c. deve contenere gli elementi identificativi dell’azione esercitata, ovvero in particolare l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda (causa petendi), la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum mediato) e le relative conclusioni (petitum immediato). In ordine alla preparazione delle successive attività processuali è richiesto anche che siano indicati specificamente i mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione. L’attore deve inoltre indicare il nome e il cognome del suo difensore, nonché, qualora sia stata già rilasciata, la procura. La c., debitamente sottoscritta, è consegnata all’ufficiale giudiziario che la notifica alla controparte. In ciò si apprezza la caratteristica strutturale che distingue l’introduzione del giudizio mediante c. a udienza fissa o mediante ricorso. In quest’ultimo caso, infatti, dell’atto introduttivo prende conoscenza prima il giudice adito, a cui compete la fissazione con decreto della data d’udienza, e solo successivamente il convenuto.
Costituzione emessa nel 426 a Ravenna dall’imperatore romano d’Occidente Valentiniano III e diretta a disciplinare in giudizio le modalità con cui le parti, al fine di vincere la lite, potevano richiamare i pareri forniti sul caso di specie, o su casi simili, dai giuristi di età classica. La legge si prefiggeva di limitare la discrezionalità dei giudici, i quali avrebbero dovuto pronunciare sentenza favorevole: a chi avesse citato a proprio sostegno uno o più fra i cinque giuristi contemplati dal provvedimento (i quattro maggiori di età tardo-classica, Emilio Papiniano, Domizio Ulpiano, Giulio Paolo ed Erennio Modestino, cui venne aggiunto Gaio, così insignito di un riconoscimento ufficiale postumo), purché la controparte non ne avesse citato alcuno, o almeno uno in meno; a chi avesse citato Papiniano, qualora la controparte avesse invece citato lo stesso numero di giuristi; a chi il giudice ritenesse più opportuno, qualora le parti avessero citato lo stesso numero di giuristi, ma non Papiniano. La previsione di norme automatiche per la risoluzione delle controversie e la sopravvivenza del principio del libero convincimento del giudice in casi del tutto residuali rappresentano la prova evidente della crisi della scienza giuridica di quel tempo. La legge di c. si rivelò di grande utilità pratica, tanto che la sua abrogazione non avvenne che un secolo dopo, allorché Giustiniano pose mano al Digesto. Nel frattempo era stata estesa alla parte orientale dell’impero, dove però vennero apportati dei correttivi alla sua applicazione, così da consentire di citare anche il parere di giuristi diversi dai cinque suddetti, a condizione che fossero citati da quest’ultimi e che, per dimostrare l’autenticità del parere in questione, fosse addotta in giudizio idonea documentazione.
collatio Nel Medioevo, titolo sia di scritti consistenti essenzialmente in un raffronto, sia di sermoni tenuti in particolari adunanze come esercizio spirituale o scolastico. collatio C. legum Mosaicarum et Romanarum Opera della giurisprudenza p
domanda dirittodomanda D. giudiziale Atto introduttivo del processo e costitutivo di esso, con il quale si chiede al giudice l’emanazione di un provvedimento a tutela del diritto sostanziale dedotto in giudizio. ● Il potere di proporre la d. è costit
convenuto Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice. Affinché il c. possa preparare adegu
improcedibilità Nel processo civile, ragione ostativa all’esame dell’atto introduttivo del giudizio da parte del magistrato, sia in primo grado (art. 412 bis, c.p.c.), sia nelle fasi di gravame (art. 348, 369, 399 c.p.c.). Muovendo da ta