cittadinanza Condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta; tra i primi, vanno annoverati in particolare i diritti politici, ovvero il diritto di voto e la possibilità di ricoprire pubblici uffici; tra i secondi, il dovere di fedeltà e l’obbligo di difendere lo Stato, prestando il servizio militare, nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
1. Sviluppo storico del concetto
1.1 La c. nel mondo grecoLa nozione di c. affonda le sue radici nel mondo antico. Nasce e si afferma con la polis greca, dove si era cittadini in quanto nati da genitori entrambi liberi e cittadini, e si esercitavano i diritti civili, di norma, appena raggiunti i 20 anni, ma a determinate condizioni (proprietà fondiaria, raggiungimento di un determinato censo minimo ecc.). Negli Stati federali (lega acarnana, achea, beotica, licia ecc.), i cittadini avevano una doppia c., federale e municipale. Ovunque lo status di cittadino era permanente: si perdeva solo per atimia o per esilio.
1.2 La c. nell’esperienza giuridica romanaLa nozione di c. trapassa nell’esperienza giuridica romana. Nel diritto romano, civilitas («cittadinanza») designava l’appartenenza alla civitas. Si diventava civis per nascita da padre cittadino, o, in assenza di giuste nozze, attraverso la nascita da madre, o per adozione da parte di pater cittadino, o per volontà collettiva di chi già possedeva la cittadinanza. Anche lo schiavo manomesso da un cittadino romano acquistava, con la libertà, la c.; erano altresì assimilati ai cittadini romani i cittadini legati a Roma da un foedus aequum, se però rinunciavano alla c. originaria. In particolare, nella Roma repubblicana soltanto i cives potevano esercitare il diritto di voto nelle assemblee popolari (comitia); porre in essere i negozi solenni previsti dallo ius civile (➔ mancipazione, in iure cessio, e sponsio); essere titolari della patria potestas e del dominium su cose e schiavi, con i relativi poteri di emancipazione; sottrarsi alla condanna a morte tramite exilium ecc. La c. si perdeva oltreché con la morte, per alienazione a estranei da parte di colui del quale l’individuo fosse in potestate, o per solenne esclusione (aquae et ignis interdictio), o per servitù da prigionia di guerra, o per migrazione in città legate da foedus aequun con rinuncia alla c. romana (exilium). In conseguenza dell’espansione territoriale di Roma, la c. fu estesa ad altre popolazioni: nell’89 a.C., a conclusione della cosiddetta guerra sociale, venne concessa a tutti gli uomini liberi dell’Italia e nel 49 a.C. anche ai Transpadani. Nel 212 d.C., con la Constitutio Antoniniana, l’imperatore Caracalla concesse la c. a tutti gli uomini liberi dell’Impero, ponendo con ciò le premesse per una successiva eclissi della nozione, eclissi che si protrasse per tutto il Medioevo e per parte dell’età moderna, fino alla fine del 18° secolo.
1.3 Rinascita del concettoCon la Rivoluzione francese, la c. riacquistò la centralità perduta: alla figura del suddito si sostituì quella del citoyen, quale componente della nazione e depositario della sovranità (art. 3 della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1789; artt. 1 e 2, titolo III, della Cost. francese del 1791). Tra la c. e l’esercizio dei diritti politici rimase tuttavia una discrasia, in quanto la titolarità dei secondi non era riconosciuta a tutti cittadini, ma solo ai più benestanti (citoyens actifs); discrasia che fu superata soltanto con l’affermazione storica del suffragio universale (➔ voto) e del principio della sovranità popolare.
2. Il quadro giuridico italiano
2.1 La c. nella Costituzione italianaLa Costituzione italiana, oltre a proclamare in capo ai cittadini la titolarità di alcuni diritti e di alcuni doveri, si occupa specificatamente della c. all’art. 22, stabilendo il principio per cui non se ne può essere privati per motivi politici, così come non si può essere privati del nome e della capacità giuridica. La ratio di questa disposizione si comprende in base agli arbitri compiuti dal regime fascista, che non solo privò della c. italiana tutti gli antifascisti in esilio (l’art. unico della l. 108/ 31 gennaio 1926 stabiliva la perdita della c. per quei cittadini che avessero compiuto all’estero un fatto diretto a turbare l’ordine pubblico italiano, o un fatto, anche non costituente reato, da cui potesse derivare un danno agli interessi italiani o al prestigio dell’Italia), ma stabilì anche gravi limitazioni alla c. e alla capacità giuridica dei cittadini di religione (o di stirpe) ebraica (r.d. 1728/17 novembre 1938). 2.2 La disciplina italiana vigente. La disciplina sostanziale della c. italiana è contenuta nella l. 91/1992, che ha sostituito integralmente la normativa preesistente, risalente al 1912. Il modo principale di acquisizione della c. resta lo ius sanguinis (‘diritto del sangue’), vale a dire il principio, accolto anche nella vecchia normativa (art. 1 della l. 555/1912), secondo il quale è cittadino italiano il figlio di genitori (padre e/o madre) italiani (art. 1, lett. a). La seconda modalità di attribuzione della c. è il cosiddetto ius soli (‘diritto del suolo’ o ‘del luogo’): l’individuo che nasce in territorio italiano acquista la c. italiana qualora i genitori siano ignoti o apolidi, e nei casi in cui non acquisti la c. dei genitori in base alla legge degli Stati di appartenenza (art. 1, lett. b, l. 91/1992; art. 1, n. 3, l. 55/1912). La c. si può, in terzo luogo acquisire, per naturalizzazione, per concessione discrezionale delle autorità, su richiesta dell’interessato e in presenza di un collegamento effettivo tra lo straniero e la comunità; più in particolare, lo straniero o l’apolide possono chiedere la c. qualora dimostrino di avere rapporti di parentela con cittadini italiani (art. 4 e art. 9, lett. a, l. n. 91/1992), ovvero la residenza nel territorio italiano per un certo periodo di tempo (art. 5 e 9, lett. e ed f, l. 91/1992), oppure abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero (art. 9, lett. c, l. 91/1992); in queste due ultime ipotesi l’art. 3 della l. 555/1912 richiedeva anche la nascita in Italia o la residenza dei genitori da almeno 10 anni. La legge 91/1992 non prevede più, nel caso di cittadini che acquistino anche la c. di altri Stati, la decadenza automatica da quella italiana (cfr. art. 8, n. 1, l. 555/1912), ma anzi prevede come ipotesi normale (e non più eccezionale) la possibilità della doppia cittadinanza . Tale cambiamento ha reso ancor più impellente il problema di garantire l’esercizio del voto ai cittadini italiani residenti all’estero, problema cui si è cercato di ovviare con le leggi costituzionali 1/2000 (che ha introdotto il nuovo terzo comma dell’art. 48 Cost.) e 1/2001 (➔ voto).
Si ha invece decadenza dalla c. italiana in due ipotesi tassative, e cioè quando il cittadino abbia accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero o da un ente internazionale cui non partecipi l’Italia, ovvero abbia prestato servizio militare per uno Stato estero e non ottemperi all’intimazione rivoltagli dal governo italiano di abbandonare la carica, l’impiego o il servizio militare (art. 12, co. 1, l. 91/1992), oppure quando il cittadino, durante uno stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica o abbia prestato servizio militare per quello Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato la c. volontariamente (art. 12, co. 2, l. 91/1992). Al di fuori di queste ipotesi, la c. italiana si può perdere soltanto per rinunzia espressa (art. 11 l. 91/1992; art. 8, n. 2, l. 555/1912). Nel caso di perdita della c. italiana è prevista, comunque, la possibilità di riacquistarla, se si soddisfano alcune condizioni, quali, per es., la prestazione del servizio militare, o l’assunzione di un impiego pubblico, o lo stabilimento della propria residenza in Italia (art. 13 l. 91/1992; art. 9 l. 555/1912).
Nel diritto internazionale privato la c. costituisce un criterio di collegamento (giuridico e soggettivo). Le norme italiane (l. 218/1995) utilizzano il criterio della c. per identificare l’ordinamento straniero cui rinviare nei seguenti casi: giurisdizione volontaria, rapporti patrimoniali tra i coniugi, filiazione, legittimazione, successione per causa di morte.
Istituita dal Trattato di Maastricht (1992), la c. europea è la condizione giuridica propria di ogni persona appartenente a uno Stato dell’Unione Europea. In base al Trattato di Amsterdam (1997), essa non sostituisce la c. nazionale, ma ne rappresenta un complemento, e dovrebbe servire a instaurare la solidarietà tra i popoli che ne fanno parte, e quindi a favorire il processo di integrazione politica tra gli Stati della UE. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la c. di uno Stato membro. I cittadini dell’Unione godono dei diritti, e sono soggetti ai doveri, previsti dal Trattato. In particolare, possono circolare e soggiornare liberamente nei territori dell’Unione, hanno diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del parlamento europeo nello Stato membro di residenza; laddove si trovino in un Paese terzo in cui lo Stato di provenienza non sia rappresentato, hanno diritto di beneficiare della tutela diplomatica e consolare di qualsiasi Stato membro dell’Unione; hanno diritto di petizione al Parlamento europeo e possono adire il mediatore europeo (organo indipendente, abilitato a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, eccettuati la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado). Tali diritti sono suscettibili d’integrazione, grazie a una clausola che consente al Consiglio dell’UE di adottare disposizioni intese a completarli.
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