clero Complesso delle persone che appartengono all’ordine sacerdotale di una religione o di una Chiesa. In base all’ordinamento canonico (can. 232-239 e art. 4 del Nuovo concordato), fanno parte del c. cattolico diaconi, presbiteri e vescovi, ossia quei fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine sacro, in almeno uno dei suoi tre gradi (chierici o ministri sacri o ministri ordinati ). Costoro godono, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano e in virtù di varie norme speciali, pattizie e non, di un particolare status che si obiettiva in esenzioni (per es., fino al 2005 dal servizio di leva obbligatorio), incapacità o incompatibilità (per es., con l’ufficio di giudice popolare) e capacità speciali (art. 609 c.c.).
Religione o (istituto)
Società ecclesiastica, eretta, approvata e organizzata per la professione dello stato religioso, i cui membri in maggior parte, o almeno in buona parte (cioè l’elemento direttivo), sono sacerdoti.
costituzionale, diritto Parte dell'ordinamento giuridico che ha per oggetto la forma di governo, il funzionamento degli organi supremi dello Stato e i rapporti relativi alle posizioni dei cittadini e di tutti i soggetti sottoposti all'ordinamento giu
veste Nella religione, la vestev. ecclesiastica, come distintivo permanente e non soltanto liturgico della professione sacerdotale, si trova nelle religioni cosiddette primitive e in quelle misteriche, non in quelle nazionali o civiche dell’an
concilio religione Adunanza della gerarchia di una comunità religiosa e in particolare l’adunanza dei vescovi della Chiesa cattolica. ● Riunioni del genere dei c. ricorrono nella storia di religioni come la buddhista e la giudaica, anch
secolarizzazione Termine entrato nel linguaggio giuridico durante le trattative per la pace di Vestfalia (1648), allo scopo di indicare il passaggio di beni e territori dalla Chiesa a possessori civili, e adottato in seguito dal diritto canonico per