Concorso pubblico. Diritto del lavoro

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Nella pubblica amministrazione, strumento di reclutamento degli idonei tra coloro che aspirano a un impiego o a una promozione. In base all’art. 3 della Costituzione, nonché all’art. 20 della l. 93/29 marzo 1983, l’accesso alla pubblica amministrazione deve avvenire mediante concorso. Questo consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati, mediante l’esame dei titoli e/o attraverso prove selettive, oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti all’acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l’assunzione. Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento, anche grazie al ricorso a mezzi automatizzati. Nel caso del concorso per titoli la dimostrazione della idoneità del candidato avviene in base a elementi precostituiti (studi compiuti, opere tecniche o scientifiche). Nel concorso per esami, invece, la prova dell’idoneità avviene per mezzo di lavori su temi assegnati da apposita commissione e svolti sotto la sua sorveglianza, di esami orali, e talvolta di prove pratiche che costituiscono parte integrante del concorso. L’apertura del concorso avviene mediante bando che rende note le intenzioni della pubblica amministrazione all’esterno. In esso devono essere specificati il numero dei posti messi a concorso, il trattamento economico e di carriera. L’atto conclusivo del concorso è la graduatoria che elenca gli idonei in ordine di merito decrescente (i vincitori sono i primi della graduatoria entro il numero di posti messi a concorso). Si definisce concorso interno se rivolto a coloro che già appartengono alla pubblica amministrazione e riguarda il loro passaggio a un’area diversa, o a un’altra qualifica della stessa area.

Voci correlate

Lavoro. Diritto costituzionale

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Pubblica amministrazione