Condizione

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La condizione è un avvenimento futuro e incerto, dall’avveramento del quale viene fatta dipendere l’efficacia del negozio giuridico ovvero la risoluzione del rapporto con questo costituito. È un elemento accidentale del negozio giuridico. S’identifica, oltre che per la proiezione nel futuro dell’avvenimento contemplato (non si ha infatti condizione se questo sia considerato come passato o attuale), particolarmente per il carattere d’incertezza che deve sussistere sulla possibilità del suo verificarsi. Per la sua validità occorre, inoltre, che l’evento contemplato sia possibile e lecito. Non può essere apposta a tutti i negozi. Quando non possa essere apposta o, in genere, non sia valida, il negozio di regola è nullo, salvo che la legge non disponga che la clausola relativa si debba considerare come non apposta (per es. nel testamento). Si hanno varie specie di condizione a seconda: a) della sua funzione, per cui si distingue la condizione sospensiva, che sospende il verificarsi degli effetti tipici del negozio in attesa e sino al momento in cui si verifica l’evento condizionante, da quella risolutiva, il cui verificarsi, invece, risolve gli effetti del negozio già prodottisi, ripristinando la situazione anteriore; b) del meccanismo attraverso cui deve essere prodotto l’evento condizionante, in base al quale si distingue la casuale, il cui verificarsi è previsto come fortuito; la potestativa, dipendente dalla volontà di uno dei soggetti; e la mista, in cui agiscono sia il caso sia la volontà di uno dei soggetti; c) del carattere positivo o negativo dell’evento, che può essere prospettato come un fatto concreto o come il non verificarsi dello stesso, e si hanno le condizioni affermative o negative.

Per quanto riguarda la regolamentazione generale della condizione occorre distinguere due fasi del fenomeno: quella durante la quale continua l’incertezza circa il verificarsi dell’evento condizionante (pendenza), in cui per i soggetti del rapporto s’instaura una posizione di aspettativa con riferimento agli effetti che potranno derivare dall’avveramento della condizione, con la conseguente possibilità di esperimento di atti conservativi a tal fine; e quella conseguente all’avveramento o al mancato avveramento dell’evento previsto che può avvenire in qualsiasi momento, salvo che non sia stato preventivamente fissato un termine. Verificatosi l’evento, gli effetti della condizione (nascita o risoluzione degli effetti tipici del negozio a seconda che si tratti di condizione sospensiva o risolutiva) si producono automaticamente e retroagiscono di solito al momento della conclusione del negozio (retroattività della condizione). Non verificatosi l’evento, se si tratti di C. sospensiva il negozio resta definitivamente senza effetto, mentre se si tratti di condizione risolutiva gli effetti iniziali, già prodottisi, restano definitivamente confermati (art. 1353 ss. c.c.). Di regola gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al momento della conclusione del negozio, a meno che per volontà delle parti, in forza di legge o in considerazione della natura del rapporto non debbano retroagire a un momento diverso o debbano aver inizio dal momento dell’avveramento stesso. Quest’ultima regola, quando si tratti di condizione risolutiva, si applica ai rapporti ad esecuzione continuata o periodica, cosicché non vengano toccate le prestazioni effettuate in precedenza. La prova dell’avveramento deve essere data da chi lo afferma e può essere data con tutti i mezzi. Avveramento reale si ha quando si verifichi esattamente l’evento dedotto in condizione. La particolare qualifica attribuita a questa, che è l’ipotesi normale, vale a distinguerla dall’ipotesi di finzione di avveramento (v. Finzione giuridica) che si verifica nei casi in cui, secondo la legge, la condizione si considera avverata, per quanto in realtà l’evento previsto non si sia verificato. Si presuppone, a tal fine, che il mancato avveramento della condizione sia dovuto a fatto imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento e l’applicazione della medesima disciplina conseguente al verificarsi dell’avvenimento dedotto in condizione, assume il significato di sanzione per il comportamento scorretto della parte. Secondo un discutibile indirizzo giurisprudenziale sarebbe possibile dedurre in condizione sia l’adempimento che l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, anche essenziale nell’economia del contratto.

Voci correlate

Contratto

Modo

Termine. Diritto civile

Testamento

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