Condono fiscale

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

condono fiscale


Provvedimento legislativo che prevede un’amnistia fiscale e ha lo scopo di agevolare i contribuenti che vogliano risolvere pendenze in materia tributaria. Può essere applicato per definire il proprio rapporto tributario con l’ufficio impositore o per porre termine a una vertenza di carattere fiscale dopo l’accertamento della stessa da parte degli organi competenti. I maggiori rischi connessi al c. f. sono rintracciabili nella creazione di un effetto sistemico idoneo ad aumentare il fenomeno dell’evasione. Il cittadino può decidere liberamente se aderire al condono.

I reati fiscali

Nella gran parte dei casi il c. f. è relativo ad alcuni determinati tipi di reato fiscale; si parla, invece, di c. tombale, nel caso sia prevista la sanatoria definitiva della posizione del contribuente. Originariamente è stato considerato come un atto di clemenza che, in presenza di determinate condizioni, faceva venire meno le pene tributarie relative a infrazioni fiscali; successivamente è diventato un vero e proprio strumento di politica fiscale. Una forma particolare di c. è quella relativa alle regole di costruzione (c. edilizio). Attraverso l’autodenuncia si possono sanare fenomeni di abusivismo, di ampliamento o di modifica nel settore dell’edilizia. Il c. edilizio prevede il pagamento di un’oblazione calcolata in base alla tipologia di abuso che comporta l’estinzione del reato.

Finalità del condono fiscale

Diverse sono le finalità che portano all’emanazione di un provvedimento di c.: per procurare nuove entrate ai conti pubblici (c. emergenza); per smantellare il contenzioso pendente presso le commissioni tributarie; per evitare spese di riscossione maggiori rispetto all’esiguo ammontare del debito tributario (c. elimina arretrato); per consentire a coloro che si sono sottratti agli obblighi tributari di rivelarsi senza incorrere in sanzioni (emersione dell’evasione). Talvolta si rende opportuno per favorire l’introduzione di nuovi meccanismi di applicazione delle imposte, per i quali serve definire i rapporti tributari preesistenti, in modo da poter ripartire ex novo con le nuove normative.

Il c. si esaurisce con il pagamento di una determinata somma di denaro calcolata in relazione alla tipologia e all’entità dell’oggetto del condono. Secondo la prassi, che corrisponde all’orientamento dottrinario prevalente, esso deve trovare fondamento in una legge, dato che deroghe al regime ordinario di operatività delle sanzioni stabilite con legge non possono essere disposte che con legge. Il c. permette, quindi, di regolarizzare la propria posizione di fronte al fisco pagando un ammontare minore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’utilizzo del c. è da taluni considerato in modo negativo in quanto, venendo meno la certezza della pena e diminuendo l’effetto deterrente delle sanzioni, incentiva l’evasione fiscale. Secondo altri, al contrario, viene considerato come uno strumento per far emergere gli evasori e garantire nel lungo periodo un gettito fiscale regolare.

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