Conferenza di servizi

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Istituto volto a semplificare l’azione della pubblica amministrazione attraverso l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. Viene indetta quando l’inerzia di una o più amministrazioni rischia di impedire l’adozione di un provvedimento ed è volta a scongiurare la possibile paralisi dell’attività amministrativa e gli effetti negativi che verrebbero a subirne i privati. Rispondendo al canone del buon andamento della pubblica amministrazione, la conferenza di servizi dà attuazione ai criteri di economicità, semplicità, celerità ed efficacia.

La disciplina è contenuta nella l. n. 241/1990, con le relative modifiche apportate dalla l. n. 15/2005, che prevede una disciplina generale (art. 14 e ss.) e una disciplina speciale per alcuni procedimenti di particolare complessità (art. 14 bis). Di norma la conferenza viene convocata dall’amministrazione procedente, o da quella che cura l’interesse prevalente, ma può essere anche richiesta da qualunque amministrazione coinvolta, tramite il responsabile del procedimento. Può essere inoltre indetta su richiesta del privato interessato, quando la sua attività sia subordinata ad atti di consenso di più amministrazioni pubbliche (art. 14, co. 4). La pubblica amministrazione si avvale della conferenza laddove ritenga opportuno esaminare contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi riguardanti i medesimi risultati e attività (art. 14, co. 1 e 3; cosiddetta conferenza di servizi istruttoria); oppure qualora debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi, comunque denominati, da parte di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’amministrazione competente della relativa richiesta, o qualora il provvedimento finale sostituisca tutti gli atti di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma assenti (art. 14, co. 2, prima parte, e 14 ter, co. 9; cosiddetta conferenza di servizi decisoria).

Una volta indetta la conferenza di servizi, la prima riunione deve essere tenuta entro 15 giorni (30 se l’istruttoria è particolarmente complessa). Per la durata dei lavori, la normativa stabilisce un termine massimo di 90 giorni, salvo i casi eccezionali di sospensione (massimo 90 giorni) per la richiesta di una valutazione di impatto ambientale (art. 14 ter, co. 1, 3, 4 e 5). La l. 1n. 5/2005 ha inoltre introdotto il principio di posizione prevalente, in base al quale, alla conclusione dei lavori, o scaduti i termini di legge, l’amministrazione procedente adotta la decisione di conclusione del procedimento motivata, valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti (art. 14 ter, co. 6 bis). I lavori della conferenza devono inoltre procedere attraverso decisioni deliberate a maggioranza dei presenti (art. 14 ter, co. 1) e le amministrazioni dissenzienti devono dare un’adeguata motivazione al loro voto negativo. Più in particolare, il dissenso deve essere manifestato nella conferenza, non può riferirsi a questioni connesse, che non costituiscono oggetto della conferenza medesima, e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (art. 14 quater, co. 1). Inoltre, su tutte le decisioni di sua competenza l’amministrazione deve esprimere la propria volontà attraverso un unico rappresentante, legittimato a esprimersi in modo vincolante, e qualora non la esprima si considera comunque acquisito l’assenso della medesima, configurandosi una vera e propria ipotesi di silenzio-assenso (art. 14 ter, co. 6-7). Infine, la normativa attribuisce al provvedimento finale della c. un’efficacia sostitutiva, nel senso che sostituisce a tutti gli effetti ogni atto (autorizzazione, concessione, nullaosta ecc. ) che ciascuna amministrazione partecipante (o invitata a partecipare) avrebbe potuto adottare separatamente dalle altre (art. 14, co. 9).

Il principio di maggioranza subisce una deroga nell’ipotesi in cui il motivato dissenso sia espresso da un amministrazione preposta alla tutela di un interesse qualificato, quale la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, del patrimonio storico-artistico o la tutela della salute e della pubblica incolumità. In questi casi l’amministrazione procedente rimette la decisione all’organo politico preposto alla comparazione degli interessi qualificati: il Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra le amministrazioni dello Stato; la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (conferenza Stato-Regioni), in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; la conferenza unificata, in caso di dissenso tra Regione ed ente locale (art. 14 quater, co. 3 e 3 quinquies).

Voci correlate

Istruttoria amministrativa

Parere

Procedimento amministrativo

Approfondimenti di attualità

La semplificazione delle regole e delle procedure amministrative di Nicoletta Rangone

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