conferenza episcopale Assemblea dei vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini, soprattutto mediante forme e modalità di apostolato, opportunamente adeguate alle circostanze di tempo e di luogo, a norme del diritto. Costituisce un organo di collegamento e unione tra i vescovi di una stessa nazione.
L’erezione di una c. (al pari della sua trasformazione o soppressione) è di competenza esclusiva della Santa Sede e comporta l’acquisto della personalità giuridica. Sono membri di diritto tutti i vescovi diocesani del territorio (e loro equiparati: abati, prelati, amministratori ecc.) nonché i vescovi coadiutori, ausiliari e quelli titolari aventi un incarico nel territorio stesso. Ogni c. deve elaborare propri statuti che debbono poi essere approvati dalla Santa Sede. I suoi organi sono: il presidente, il consiglio permanente dei vescovi e il segretario generale, il quale svolge anche il compito di mantenere i contatti con le c. confinanti.
La c. svolge vari compiti, giacché ogni questione che abbia carattere nazionale e riguardi la vita e l’azione della Chiesa entra nel suo ambito di azione. In linea generale ha una potestà legislativa, che esercita attraverso l’emanazione di decreti generali, limitatamente alle materie in cui l’abbia disposto il diritto comune o l’abbia stabilito un mandato speciale della Santa Sede. In questo caso i decreti, purché approvati con almeno due terzi dei voti degli aventi diritto, riveduti però dalla Santa Sede e promulgati ai sensi di legge, hanno efficacia giuridicamente vincolante; diversamente spetta ai vescovi decidere in ordine all’adozione nella propria diocesi dei deliberati della conferenza. La c. ha inoltre potestà esecutiva e svolge a livello nazionale funzioni pastorali.
La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), costituita da Pio XII (1954) e retta da uno statuto, oltre a studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia, offre orientamenti nel campo dottrinale e pastorale e mantiene i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato, essendo dotata di personalità giuridica, tanto per il diritto dello Stato che per il diritto canonico.
Conferenza episcopale In diritto canonico, assemblea dei vescovi di una nazione o di un determinato territorio, che esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali. Costituisce un organo di collegamento e unione tra i vescovi di una stessa nazion
CELAM Sigla di Consejo Episcopal Latino-Americano, organismo istituito nel 1955 da Pio XII, aderendo alla richiesta della prima conferenza generale dell’episcopato latino-americano, riunita a Rio de Janeiro. Ha sede a Bogotá, ma le riuni
vescovo Nel cristianesimo primitivo e in molte Chiese cristiane non cattoliche, il capo di una comunità di fedeli, in posizione più elevata rispetto agli altri ordini del ministero ecclesiastico. Nella Chiesa cattolica, prelato che, sotto l’autorità
conferènze episcopali Unioni collegiali permanenti dei vescovi cattolici di una nazione o di un territorio. Hanno lo scopo di promuovere la collaborazione nell'esercizio del ministero pastorale. Il Concilio vaticano II ha dato alle c.e. una più orga