Consiglio superiore della magistratura

Enciclopedia dei ragazzi (2005)

Consiglio superiore della magistratura

Mario Caravale

L'organo di autogoverno dei magistrati

La Costituzione della Repubblica italiana, in vigore dal 1948, ha stabilito che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101) e ha proclamato la magistratura ordine autonomo e indipendente dal potere legislativo, il Parlamento, e dal potere esecutivo, il Governo (art. 104). Per garantire tale autonomia ha istituito (art. 104) il Consiglio superiore della magistratura, assegnandogli la funzione di governo dei giudici

La composizione

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è composto da membri di diritto (cioè da persone che ne fanno parte in virtù della carica ricoperta) e da membri elettivi. Sono membri di diritto il presidente della Repubblica, il primo presidente della Corte di Cassazione (che è la corte suprema del nostro ordinamento giudiziario) e il Procuratore generale della medesima Corte (giudice che presiede l'ufficio cui spetta, nei giudizi presso la Corte, la difesa dell'interesse della comunità statale). I membri elettivi sono costituiti per due terzi da giudici eletti da tutti i magistrati (magistratura) di ogni ordine e grado e per un terzo da persone elette dal Parlamento in seduta comune e a maggioranza qualificata: tali persone vengono scelte tra i docenti universitari di materie giuridiche e tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di attività. I primi sono detti membri togati, dato che la toga è il vestito simbolo dei giudici, mentre per i secondi si usa la definizione di membri laici, dove l'attributo laico sta a indicare chi non appartiene all'ordine giudiziario. I membri eletti restano in carica per quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Attualmente i componenti sono trentatré: il presidente della Repubblica, venti togati eletti, due di diritto, dieci laici. Al presidente della Repubblica spetta la carica di presidente del CSM, mentre il vicepresidente ‒ che lo sostituisce nel governo quotidiano del Consiglio stesso ‒ è eletto dai componenti di questo tra i membri laici.

Le funzioni

Le competenze del CSM sono state definite dall'art. 105 della Costituzione e ribadite dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, che ha introdotto il Consiglio nell'ordinamento italiano, dando attuazione alla disposizione costituzionale. Spetta alla sua esclusiva competenza ogni questione riguardante le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni, i trasferimenti, i provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati, la modifica delle circoscrizioni giudiziarie, l'organizzazione giudiziaria. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità, cioè per verificare se la delibera abbia rispettato le disposizioni delle leggi, non già per ottenere la revisione del contenuto della medesima. Inoltre, contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione.

Nel corso degli ultimi anni, peraltro, il CSM ha svolto ulteriori funzioni altamente significative, accanto a quelle stabilite dalla Costituzione e dalla legge attuativa: per esempio, ha più volte assunto l'iniziativa di inviare alle Camere, per il tramite del ministro di Grazia e Giustizia, relazioni sulla situazione della giustizia in Italia, ha promosso inchieste sul funzionamento di singoli uffici giudiziari, si è impegnata nella difesa dell'autonomia dell'ordine giudiziario nei confronti degli altri poteri. Ha così acquisito un ruolo particolarmente rilevante nel funzionamento delle istituzioni statali e nella vita politica del nostro paese.

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