Consulenza

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Bioetica

Per il servizio svolto dallo specialista in genetica medica su richiesta di una persona affetta da patologia a trasmissione ereditaria o dei familiari ➔ consulènza genètica.

Diritto

Nel diritto processuale penale, forma di collaborazione per le parti (pubblico ministero e parti private) apportata da soggetti qualificati e idonei a fornire al giudice pareri scientifici e tecnici in dialettica con il perito. Ciascuna parte, infatti, può nominare consulenti tecnici, in numero non superiore a quello dei periti, sia in relazione ad una periziagià disposta, sia indipendentemente da questa. I casi in cui è ammessa la c. sono i medesimi della perizia: indagini e acquisizioni di dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, in taluni casi sono escluse sia la consulenza che la perizia, ad esempio per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere e la personalità dell’imputato.

Il consulente tecnico propone pareri tecnici esposti oralmente oppure in memorie, può svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova, visionare, previa autorizzazione, il materiale sottoposto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria e può, inoltre, partecipare alle operazioni peritali.

Il consulente tecnico è il più importante fra gli ausiliari del giudice, è tenuto a dare in udienza e in camera di consiglio tutti quei chiarimenti tecnici che il giudice gli richiede dopo aver compiuto opportune indagini. La sua figura fu inserita nel codice di procedura civile del 1942 in sostituzione di quella del perito contemplata dal codice del 1865. L'attività del consulente si concreta nella maggior parte dei casi nella redazione di una relazione scritta, nella quale dà conto dei risultati delle indagini eseguite. La figura del c. è, però, anche in tal caso profondamente diversa da quella del teste, perché questi riferisce ciò di cui è a conoscenza sullo svolgimento di fatti, mentre il c. effettua un giudizio, ricostruendo i fatti ai quali non ha assistito. Il c. è scelto tra le persone iscritte in particolari albi e non può rifiutare, salvo gravi motivi, l'incarico assegnatogli; può essere ricusato per gli stessi motivi per i quali può essere ricusato il giudice; è tenuto a prestare giuramento, soggiace alla responsabilità penale propria dei periti e può essere chiamato dal giudice a decidere della controversia quando questa abbia contenuto prevalentemente tecnico. Come il c. d'ufficio assiste il giudice, così le parti possono farsi assistere da c. tecnici di fiducia. Il parere del c. tecnico non è mai vincolante per il giudice.

Approfondimenti di attualità

L'arbitrato, l'accertamento tecnico preventivo e la Corte costituzionale di Giovanni Bonato

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