Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Lessico del XXI Secolo (2012)

Convenzione europea dei diritti dell'uomo


Convenzióne europèa dei diritti dell'uòmo. – Convenzione (in sigla, CEDU) sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 dai paesi appartenenti al Consiglio d’Europa, con oggetto «la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». Il documento, ispirato alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamata dall'ONU il 10 dicembre 1948, mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione di alcuni dei diritti e libertà fondamentali il cui rispetto appare essenziale per costruire le basi della giustizia e della pace nel mondo. Nella Convenzione, i paesi contraenti s'impegnano a rispettare alcuni diritti e libertà universalmente riconosciuti come basi delle tradizioni costituzionali e degli ideali politici comuni, fra i quali: il diritto alla vita; la proibizione della tortura; la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto a un equo processo; il diritto al rispetto della vita privata e familiare; la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; la libertà di espressione; la libertà di riunione e di associazione; il diritto al matrimonio; il divieto di discriminazione nel godimento di tali diritti, in partic. delle differenze di trattamento fondate sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche; il divieto dell’abuso del diritto. Alla Convenzione hanno poi fatto seguito 14 protocolli aggiuntivi, che ne hanno in parte modificato il testo originale (l’ultimo dei quali è entrato in vigore il 1 giugno 2010), contenenti disposizioni relative a ulteriori diritti riconosciuti come fondamentali quali: la protezione della proprietà; il diritto all’istruzione, il diritto a libere elezioni (protocollo aggiuntivo); il divieto di imprigionamento per debiti, la libertà di circolazione, il divieto di espulsione dei cittadini e quello di espulsioni collettive (protocollo 4); l’abolizione della pena di morte (protocolli 6 e 13). Il Protocollo 7 ha come oggetto alcune garanzie processuali sia nei confronti degli stranieri in caso di espulsione sia in generale nei procedimenti penali, quali il diritto a un doppio grado di giudizio, il risarcimento in caso di errore giudiziario, di diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Lo stesso protocollo prevede poi l’uguaglianza di diritti e di responsabilità fra coniugi e nei confronti dei figli. Al fine di garantirne la salvaguardia e lo sviluppo nei paesi aderenti e per assicurare il rispetto di costoro degli impegni sottoscritti, la Convenzione ha anche istituito la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, composta da un numero di giudici pari a quello degli stati contraenti, ma indipendenti, stata riformata con il protocollo 11. La corte agisce in modo permanente e può essere investita sia da ricorsi interstatali (con i quali uno dei paesi aderenti ne deferisce alla Corte un altro per l’inosservanza delle disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli) sia da ricorsi individuali (con i quali una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati deferisce uno dei paesi contraenti come vittima di una violazione dei propri diritti da parte di quest’ultimo). Le sentenze della Corte sono vincolanti per i paesi contraenti, che, con la sottoscrizione, si sono impegnati a darvi esecuzione, eventualmente modificando la propria legislazione al fine di renderla più rispettosa dei diritti proclamati.

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