Coordinamento

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Diritto

Azione volta a conferire uniformità e coerenza a organi che operano in assenza di rapporti gerarchici, al fine di garantire l’unitarietà della struttura organizzativa in attuazione dei principi costituzionali di autonomia e decentramento. Si attua attraverso atti e organi di raccordo. Gli atti più rilevanti sono le conferenze di servizi (➔), e gli accordi di programma (➔ accordo). Fra gli organi che operano a livello centrale, vanno anzitutto menzionati il Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell’art. 2 della l. 400/23 agosto 1988, ha il compito di dirimere i conflitti di attribuzione che insorgono fra i singoli ministri; i comitati interministeriali; la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nelle materie rientranti nella l. 59/15 marzo 1997, ha il compito esprimere il proprio parere sugli atti di indirizzo e c. delle funzioni amministrative regionali e sulle direttive di esercizio delle funzioni delegate, nonché sugli atti di c. tecnico. A livello periferico, vi sono i prefetti, i commissari straordinari del governo e la conferenza permanente presso la Pretura.

Al fine di stabilire un collegamento fra diversi livelli di amministrazione, accanto agli strumenti tradizionali (leggi cornice, intese, atti di indirizzo ecc.) si è sviluppata una nuova forma di c., la cosiddetta amministrazione composta. Quest’ultima è espressione dell’integrazione tra amministrazioni centrali e locali, esercita attività autonome rispetto ai soggetti che le costituiscono, ricevendo dalle amministrazioni coinvolte funzioni, personale e risorse finanziarie; fra le principali vi sono il Servizio sanitario nazionale, il Sistema statistico nazionale e il Servizio nazionale della protezione civile. In dottrina, accanto al modello dell’amministrazione composta, si è individuato (S. Cassese) quello delle organizzazioni a rete, caratterizzate dall’intervento di più soggetti sia pubblici sia privati che si scambiano informazioni in vista di un fine comune e dall’assenza di un organismo che si pone come centro dell’organizzazione. Uno degli esempi più significativi di questo tipo di c. si ha nel settore dell’ambiente, la cui organizzazione è articolata in quattro livelli: ministero dell’Ambiente (livello nazionale), Agenzia per la protezione dell’ambiente (livello tecnico scientifico), Province e agenzie regionali per l’ambiente (livello operativo) e Agenzia europea per l’ambiente (livello sopranazionale).

Istruzione

C. didattico Attività volta ad assicurare coerenza e razionalità allo svolgimento di un piano di studi nel suo insieme ovvero a un gruppo d’insegnamenti che presentino fra loro delle connessioni d’ordine contenutistico, metodologico o più semplicemente pedagogico. Il c. mira, da un lato, a evitare che si verifichino disarmonie, ritardi o sovrapposizioni fra i programmi delle diverse discipline insegnate e, dall’altro, a promuovere una convergenza metodologica capace di dare maggiore efficacia all’azione didattica e di favorire l’unità dell’apprendimento. In un’efficace programmazione educativa, l’attività di c. accompagna le differenti fasi della programmazione stessa.

Nell’ordinamento scolastico italiano, una specifica funzione coordinatrice è riconosciuta al dirigente scolastico che la esercita, nel rispetto della libertà d’insegnamento, assieme al collegio dei docenti. Sedi del c. didattico sono, oltre al collegio, il consiglio di classe o di interclasse che, per tale materia e per i rapporti interdisciplinari, si riunisce con la sola presenza dei docenti (art. 5, co. 6 del d. legisl. 297/94).

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Bolzano