COSTITUENTE

Enciclopedia Italiana (1931)

COSTITUENTE

Donato Donati

. Assemblea costituente , o, più brevemente, Costituente, si dice, in genere, un'assemblea investita del potere e rispettiva funzione costituente, cioè della funzione diretta a porre le norme fondamentali dell'ordinamento dello stato (costituzione e leggi costituzionali in senso materiale). Pertanto l'assemblea costituente si distingue dalle assemblee semplicemente legislative. Con particolare riguardo al tipo dello stato rappresentativo si contrappone l'assemblea rappresentativa costituente alle assemblee rappresentative semplicemente legislative.

Rilievo specifico assume la nozione dell'assemblea costituente in connessione con la teoria democratica del potere costituente. Tale teoria ha le sue fonti nella scuola del diritto naturale e, particolarmente, nella tradizione costituzionale americana. Ma, all'inizio del movimento costituzionale contemporaneo, essa ebbe nuova e organica formulazione nella celebre dottrina del Siéyès, secondo la quale, affermata la sovranità quale potestà innata e inalienabile del popolo, da tale postulato si desume che solo al popolo spetta la funzione costituente dello stato. Mediante la costituzione il popolo istituisce i diversi organi del governo e delega a essi l'esercizio della sovranità in ordine alle singole funzioni. Però non si spoglia della funzione costituente. I diversi organi del governo non estendono a questa la loro competenza: essi derivano i loro poteri dalla costituzione, che è fonte e limite dei medesimi, e pertanto non possono avere alcun potere sulla costituzione stessa. Si pone così la distinzione fra potere costituente e poteri costituiti. Gli organi del governo hanno semplicemente poteri costituiti, cioè poteri derivanti dalla costituzione; il potere costituente, cioè il potere sulla costituzione, rimane nel popolo. Ne segue che le modificazioni della costituzione richiedono di nuovo l'intervento del popolo. In particolare il popolo può esercitare la funzione costituente direttamente, o delegarne l'esercizio a un'assemblea rappresentativa "costituente", che nell'esercizio della funzione costituente non è, come il popolo delegante, vincolata ad alcuna norma né modalità.

Da tutto ciò emerge il rilievo particolare della nozione dell'assemblea costituente in relazione alla funzione costituente, secondo la teoria esposta. L'assemblea costituente si configura come solo organo legittimo dell'esercizio della funzione costituente, in quanto questa non sia compiuta direttamente dal popolo; e ciò, sia nella statuizione originaria della costituzione dello stato, sia nelle successive modificazioni. I suoi caratteri distintivi di fronte alle assemblee semplicemente legislative si precisano nel senso, che essa trae origine da un particolare mandato del corpo popolare, e, nell'esercizio della sua funzione, è come questo sovrana. Dalla nozione specifica dell'assemblea costituente discende il criterio di legittimità delle costituzioni: sono costituzioni legittime, costituzioni in senso proprio, soltanto quelle deliberate dal popolo o dall'assemblea costituente da esso delegata (v. costituzione).

Riguardo all'attuazione pratica nelle istituzioni, si deve ricordare che la teoria democratica del potere costituente ebbe sua piena applicazione nella formazione delle costituzioni dei nuovi stati americani sorti per la dichiarazione d'indipendenza delle colonie inglesi (1776). Le costituzioni stesse vennero deliberate da apposite assemblee costituenti, dette nella terminologia americana convenzioni. Anzi, rispetto a talune delle costituzioni indicate il principio informatore della teoria trovò un'ulteriore estensione, in quanto le costituzioni stesse, dopo l'approvazione da parte delle rispettive convenzioni, vennero sottoposte alla ratifica del voto popolare. Anche la costituzione dello stato federale americano (1787) venne formata da apposita convenzione e quindi sottoposta alla ratifica di convenzioni dei singoli stati. Sul continente europeo, è noto che alla teoria democratica del potere costituente, sotto l'ispirazione della formulazione dottrinale del Siéyès, s'informò l'atto costituzionale iniziale della rivoluzione francese, quando, il 17 giugno 1789, la camera rappresentativa del terzo stato, dopo avere invitato a unirsi con essa in un'unica assemblea i deputati degli altri due stati, assunse il titolo di assemblea nazionale e si proclamò investita della funzione costituente in nome del popoli francese. In seguito si può dire che ad essa si riporta la formazione della maggior parte delle costituzioni, sorte per movimento rivoluzionario di popolo. Così, per accennare alle più importanti o caratteristiche, furono deliberate da apposite assemblee costituenti le costituzioni francesi del 1793, dell'anno III (entrambe furono altresì sottoposte alla ratifica del voto popolare), del 1848 e quella vigente del 1875, la costituzione belga (1831), le costituzioni dell'Impero germanico (1919), della Repubblica austriaca (1920), della Polonia (1921), dell'Estonia (1920), della Lettonia (1922), della Lituania (1922), e via dicendo. Quanto alla modificazione della costituzione, non tutte le costituzioni, che derivano la loro formazione da un'assemblea costituente, richiedono che del pari a un'apposita assemblea costituente sia riservata la loro modificazione.

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