DECADENZA

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

DECADENZA (XII, p. 450)


Il cod. civ. del 1942, regolando, sul limitare del sesto libro, l'istituto della decadenza, non assume posizione sul problema concettuale che ne ha per oggetto la natura giuridica, ma scioglie alcuni dubbî che si agitavano sulla possibilità di estendere alla decadenza regole dettate per la prescrizione, ad es., questa non è suscettibile d'interruzione e, normalmente, di sospensione (art. 2964), mentre la disciplina della prescrizione ha la sua fonte di produzione nella norma, ed è, correlativamente, vietato ogni patto diretto a modificarne la disciplina legale (art. 2936), l'autonomia privata può estrinsecarsi nel campo della decadenza, purché non si tratti di diritti indisponibili e, pur versandosi in tema dl diritti disponibili, non ne sia reso estremamente difficile l'esercizio ad una delle parti (art. 2965); il riconoscimento interrompe il corso della prescrizione, ma può impedire la decadenza (articoli 2944, 2966).

Benché il legislatore abbia tentato di dare, con la formulazione di alcune regole generali, una fisionomia della decadenza, autonoma rispetto alla prescrizione, la definizione della sua natura appare estremamente ardua, e forse impossibile, nonostante i tentativi fatti (v. Bibl.).

A noi sembra che la distinzione tra decadenza e prescrizione sia giustificata dalla necessità, in cui il legislatore non poche volte versa, di subordinare la permanenza di un diritto non solo alla normale resistenza alle offese altrui, la cui defezione è colpita dalla prescrizione estintiva, ma anche al compimento di un atto in un certo termine: così si spiega perché: a) il diritto, sfuggito alla decadenza, possa incappare nella prescrizione (art. 2967); b) la decadenza non sia impedita che dal compimento dell'atto previsto (art. 2966); c) la decadenza possa essere stabilita da contratto sempreché afferisca a diritti disponibili (argom. ex art. 2965).

Quando la decadenza attiene a diritti indisponibili, è assoggettata alla seguente disciplina particolare: le parti non possono modificarne la disciplina legale, né rinunciarvi (art. 2968); correlativamente, ma non parallelamente al divieto della rinuncia, il giudice deve rilevare d'ufficio la decadenza, ogni qualvolta dall'estinzione del diritto che ne segue, derivi una improponibilità dell'azione da rilevarsi d'ufficio (art. 2969).

Se invece la decadenza attiene a diritti disponibili, essa può essere impedita, oltre che dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto, dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza (art. 2966); d'altro lato, le parti non sono prive di difesa perché è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto (art. 2965). Regola generale, sulla quale non incide la disponibilità dei diritti o meno, è l'inapplicabilità delle regole sulla interruzione e, normalmente, sulla sospensione.

Bibl.: E. Giusiana, Decadenza e prescrizione, Torino 1943; P. Saraceno, Della decadenza, nel Codice civile; libro della tutela e dei diritti, Commentario diretto da M. d'Amelio, Firenze 1943; F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, 2ª ed., Roma 1946, n. 148; S. Romano, Decadenza, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano 1947, pp. 46-51.

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