DECRETISTI

Enciclopedia Italiana (1931)

DECRETISTI

Gian Piero Bognetti

. Con questo nome, allusivo al decretum di Graziano (che fino all'istituzione di apposite cattedre per le decretali extravagantes formò la base dell'unico insegnamento canonistico ordinario) venivano comunemente designati gli studenti e i dottori di diritto canonico, in contrapposto ai legistae o civilistae delle università medievali. Però, con senso più ristretto, nella storia della letteratura del diritto canonico il termine vale a indicare quel gruppo di canonisti che, dalla metà del sec. XII fino alla pubblicazione del Liber extra di Gregorio IX (1234), o forse meglio fino alla definitiva redazione dell'apparato al Decretum (cioè fino a Giovanni Teutonico e a Bartolomeo da Brescia) attesero al commento dell'opera di Graziano e alla sua integrazione con le posteriori fonti del diritto canonico. I decretisti dànno anzi il nome a questo periodo della giurisprudenza canonica, come al successivo i decretalisti (v.).

Il fatto che la scuola dei decretisti prende le mosse dall'insegnamento di Graziano, in Bologna, può avere contribuito a segnare fin dal principio un indirizzo didattico e scientifico simile, per le sue forme, a quello dei glossatori bolognesi del Corpus Iuris Civilis. Ma non mancano intrinseche differenze; nella giurisprudenza canonica prevale sull'autorità dei testi della compilazione di Graziano, e sui criterî tecnico-giuridici dell'interprete, il criterio morale, la vigens Ecclesiae disciplina, e in particolare la nuova legislazione dei pontefici. Fino al sec. XIII i decretisti (chiamati magistri, come i teologi, più tardi, doctores) sono ancora tutti ecclesiastici, e spesso alti prelati. Giovanni Bassiano, sembra sia stato il primo doctor in utroque. Nel periodo dei decretisti, l'insegnamento, diretto specialmente al clero, non si incardinò nelle sole sedi universitarie; ed è probabile che alcuni degli autori più chiari non abbiano insegnato.

La lezione sul decreto - come poi, a un dipresso, quella sulle decretali - si apriva con una sommaria esposizione del contenuto del testo che si doveva spiegare (summa); constava della lettura del testo stesso (literam legere), con osservazioni sulla corretta lezione di esso e sulle aggiunte o paleae (emendare literam) nonché, talvolta, sulle correlazioni storiche della norma considerata (historiae); infine della spiegazione propriamente detta (expositio) con riguardo alle apparenti o reali sconcordanze dei passi (notare differentias, contrarietates), allo scioglimento di esse e delle implicite questioni (solutiones, quaestiones). Si esponevano inoltre i casi pratici, storici o immaginarî (casus), relativi al testo; si citavano i passi paralleli, e si richiamavano brevi regole generali (brocardica; v. broccardo).

Opera fondamentale dei decretisti è la glossa del Decretum iniziata dalle chiose illustrative del Paucapalea, e arricchita rapidamente dagli altri maestri, fra cui Rolando Bandinelli (v. alessandro 111), Alberto (v. gregorio v111), il cosiddetto Cardinalis, forse identificabile col card. Graziano (morto nel 1197), Gandolfo, Ognibene, Rufino, Stefano di Tournay, Giovanni da Faenza, Simone da Bisignano, Sicardo, Laborante, Giovanni Ispano (da distinguersi dal De Petesella), Giovanni Bassiano o Bazianus, Uguccione da Pisa, con sempre più profondo influsso del diritto civile e delle nuove decretali. Il meglio delle loro glosse, sottoposte a selezioni e sintesi, passa poi nella glossa ordinaria dovuta a Giovanni Zemeka, detto il Teutonico; tale apparato (paragonabile a quello di Accursio per il Corpus Iuris Civilis) nelle edizioni del Decretum va sotto il nome di Bartolomeo da Brescia, il quale, tra il 1238 e il 1245 lo ampliava e adattava, nelle citazioni delle Extravagantes, alla recente compilazione ufficiale delle decretali. Bartolomeo valorizzava pure i casus decretorum di Benincasa da Siena (morto nel 1206), che nell'edizione parigina del 1505 verranno stampati insieme con la glossa. I rapidi progressi della scienza del diritto canonico sono specialmente avvertibili nel confronto tra le prime summae dei decretisti (rudimentale conglomerato di chiose e di historiae è quella di Paucapalea) e il poderoso commentario di Uguccione da Pisa; come pure nel comparire della letteratura monografica, specialmente di materia matrimoniale e processuale.

Chiuso, con la redazione della glossa ordinaria, il periodo propriamente detto dei decretisti, il Decretum continuò tuttavia ad essere oggetto, oltre che d'insegnamento ordinario, anche di elaborazione scientifica. Compilazione con scopi divulgativi è il Breviarium Decretorum, composto alla metà del Duecento da Giovanni de Deo. Princivalle milanese e Guido da Baisio verso la fine del sec. XIII scrissero ciascuno una lectura o rosarium sul Decreto. Nel sec. XV il card. Giovanni de Turrecremata, o Torquemada, ne diede ancora un ampio commentario, in 5 parti, e a lui si attribuisce un infelice rimaneggiamento del Decreto, inteso a distribuire la materia secondo l'ordine delle Decretali.

Bibl.: J. F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, I, Stoccarda 1875; id., Beiträge zur Geschichte d. canonischen Rechts von Gratian bis auf Bernhrad von Pavia, in Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften, LXXII (1873), p. 481; id., Die Glosse zum Dekret Gratian's, in Denkschriften d. hist. phil. Classe d. k. Akademie d. Wiss., XXI (1872); id., Die Summa des Paucapalea, Giessen 1890; id., Die Summa des Rufinus, Vienna 1892; id., Die Summa des Stephanus Tornacensis, Giessen 1891; F. C. Savigny, Gechichte des römischen Rechts in Mittelalter, Heidelberg 1834-1851, III; F. Thaner, Summa magistri Rolandi, Innsbruck 1874; Singer, Die Summa decretorum des magister Rufinus, Paderborn 1902; id., Beiträge zur Würdigung der Decretisten Literatur, in Archiv. für kath. Kirchenrecht, 1893, p. 369; F. Ruffini, La Summa Decreti di Maestro Ruffino, in Rivista ital. per le scienze giuridiche, 1903; P. S. Leicht, Per la storia della glossa al decreto di Graziano, Udine 1905; F. Gillmann, Der Abfassungszeit der Dekretssumme des Huguccio, in Archiv. f. kath. Kirchenrecht, 1914; E. Besta, Storia del diritto italiano, I, ii, p. 816 segg.

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