DIPLOMAZIA

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

DIPLOMAZIA (XII, p. 962)

Adolfo MARESCA

I più recenti sviluppi del diritto diplomatico e l'evoluzione della tecnica dei rapporti internazionali non hanno modificato il concetto tradizionale di d., intesa come metodo di azione internazionale e come complesso di organi preposti allo svolgimento dei rapporti fra gli stati. Intesa come metodo, la d. si distingue nettamente, sia come categoria concettuale che come attività pratica, dalla politica estera: mentre la politica estera è il complesso delle scelte che uno stato, attraverso i suoi organi all'uopo competenti, compie allo scopo di imprimere alle sue relazioni con gli altri stati quel modo di essere che reputa più conforme ai suoi interessi generali, la d. è il metodo mediante il quale le scelte stesse sono attuate. È un metodo che si fonda sul negoziato, che tende all'accordo, che si concreta nel far valere le pretese nazionali compatibilmente con le esigenze dello stato estero e non sopraffacendo dette esigenze. Intesa come complesso di organi, la d. è l'insieme delle persone fisiche e degli uffici organicamente intesi, che, istituiti a titolo permanente oppure a titolo temporaneo, attuano il metodo diplomatico presso i singoli stati esteri, e comprende altresì quegli organi centrali dello stato che sono preposti ai rapporti internazionali (Capo dello Stato, Primo Ministro, Ministro degli Affari esteri).

Le istituzioni diplomatiche. - Ferme restanti nel loro concetto tradizionale, le istituzioni diplomatiche hanno manifestato per altro nel corso dell'ultimo decennio, sotto varî riguardi, un particolare dinamismo strutturale e funzionale. È da rilevarsi, in particolare, quanto segue:

La figura di missione diplomatica intesa come organo istituzionale - del quale fanno parte, bensì, le persone fisiche degli agenti diplomatici (capo missione e suoi collaboratori ufficiali), ma che non si esaurisce nel complesso di tali persone; che ha una sua propria vita giuridica; che sorge, e continua a funzionare, a prescindere dall'inizio, e oltre la conclusione, della missione dell'agente diplomatico chiamato a dirigerla - si è affermata in modo sempre più manifesto. La struttura gerarchica e burocratica della missione diplomatica ha acquistato lineamenti sempre più netti e sicuri.

La d. tecnica specializzata si è sviluppata ulteriormente, in conseguenza del progressivo qualificarsi dei rapporti internazionali, e della più intensa partecipazione dello stato allo svolgimento delle relazioni medesime. Sono via via sorte nuove figure di agenti diplomatici di carattere tecnico, e pur organicamente integrati nel sistema della missione diplomatica permanente, di essa partecipi come componenti ufficiali, tutti gerarchicamente subordinati al capo missione, parimenti beneficiarî del pieno status diplomatico. Oltre alle tradizionali categorie degli addetti militari, navali e aeronautici e degli addetti commerciali, si sono successivamente affermate quelle più recenti degli addetti finanziarî, degli addetti culturali, degli addetti stampa, degli addetti per l'emigrazione e degli addetti sociali.

Accanto alle istituzioni tradizionali delle missioni diplomatiche permanenti, istituite da stati presso altri stati, sono state create nuove missioni diplomatiche, giustificate dai più recenti sviluppi assunti dal fenomeno dell'organizzazione internazionale: le rappresentanze permanenti di stati membri delle organizzazioni (dotate di personalità di diritto internazionale ed esse stesse titolari di un diritto di legazione attivo e passivo) presso le organizzazioni medesime; rappresentanze di stati, estranei a dette organizzazioni e pur interessati a mantenere con esse assidui rapporti; missioni diplomatiche e agenti speciali delle organizzazioni presso stati o presso altre organizzazioni. Le Nazioni Unite, le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite (FAO, UNESCO, ICAO, ecc.), le Comunità Europee (Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, Comunità Europea carbo-siderurgica, Comunità Economica Europea, Comunità Atomica Europea) sono altrettanti esempî di organizzazioni internazionali nelle quali le istituzioni diplomatiche tradizionali si sono, in vario modo, venute ad affermare, e quasi a rifiorire.

Nuovi sviluppi ha avuto il sistema della d. itinerante: la procedura, cioè, del rapido spostamento di delegazioni a trattative bilaterali svolgentisi fra un determinato stato e una serie di altri stati, in materia politica, commerciale, culturale.

La d. congressuale, o per conferenze, ha trovato più frequenti manifestazioni mercé i molteplici convegni di varia natura promossi, oltre che dagli stati, dalle organizzazioni internazionali (riunione degli organi collegiali delle istituzioni internazionali, e conferenze diplomatiche convocate su iniziativa delle istituzioni stesse, per concludere gli accordi collettivi sulla base dei progetti da esse previamente elaborati).

La d. diretta - l'incontro, cioè, fra gli organi centrali delle relazioni internazionali di due o più stati - è stata largamente favorita, oltre che dai progressi della tecnica delle comunicazioni intesa ad accorciare ogni materiale distanza, dall'intenso ritmo dei lavori degli organi collegiali di quelle istituzioni internazionali, nei quali gli stati sono rappresentati dagli stessi ministri degli Affari esteri (Consiglio dei Ministri del consiglio d'Europa, dell'OECE, della CECA, della CEEA, del Consiglio Atlantico, ecc.). Manifestazioni particolarmente caratteristiche della diplomazia diretta sono le visite di stato, gli incontri ufficiali, cioè, fra i Capi di stato, intesi come organi supremi delle relazioni internazionali: tali incontri sono divenuti nell'ultimo decennio più frequenti e tendono ad acquistare crescente importanza politica.

La più alta espressione della d. diretta è costituita dalla cosiddetta d. al vertice: le conferenze, cioè, tra gli organi centrali delle relazioni internazionali delle potenze alle quali, in seguito alla formazione di contrapposti blocchi politici, competono le più gravi responsabilità internazionali. Esempî caratteristici sono offerti dalla conferenza di Ginevra del luglio 1955 e dalla conferenza che era stata indetta a Parigi per il maggio del 1960.

Quale conseguenza della formazione di alleanze politico-militari dotate di carattere istituzionale (segnatamente, l'Organizzazione dell'Alleanza atlantica e il contrapposto blocco orientale), si è delineata con tratti più marcati la d. collettiva: la condotta, cioè, delle relazioni internazionali da parte di un gruppo di stati rispetto ad un altro gruppo di stati, informata a un criterio di stretto coordinamento, e assicurata dal funzionamento di organi permanenti (quale è, tipicamente, il Consiglio atlantico).

Evoluzione del diritto diplomatico. - Il moltiplicarsi di enti internazionali dotati di una più intensa istituzionalità ha offerto al diritto diplomatico un nuovo e vastissimo ambito: per ogni organizzazione internazionale sono stati conclusi accordi plurilaterali (trattati stipulati, cioè, fra tutti gli stati partecipi dell'Organizzazione), oppure bilaterali (intercorrenti, cioè, fra l'Organizzazione da un lato, e dall'altro lo stato sul cui territorio essa ha la sua sede centrale e opera), allo scopo di definire la condizione giuridica dell'Organizzazione, dei suoi organi, dei funzionarî di vario grado partecipi dei suoi uffici permanenti e, infine, delle rappresentanze e delle delegazioni presso gli stati esteri.

La Convenzione sui privilegi e le immunità delle Agenzie specializzate, approvata dall'Assemblea Generale delle N. U. del 21 novembre 1947 (e alla quale l'Italia ha aderito il 29 aprile 1952, con la legge di approvazione del 24 luglio 1951, n. 1740); l'accordo fra l'Italia e la FAO, firmato a Washington il 30 ottobre 1950 (e reso esecutivo in Italia con la legge n. 11 in data 9 gennaio 1951); i protocolli di Bruxelles del 17 aprile 1957, relativi ai privilegi e immunità delle Comunità europee istituite con il trattato di Roma del 27 marzo 1957, ecc., costituiscono altrettanti esempî degli atti internazionali intesi a creare un diritto diplomatico delle Organizzazioni internazionali.

Le relazioni diplomatiche interstatali e le immunità diplomatiche sono state oggetto di varî progetti e norme.

Fra questi si ricorda il progetto di convenzione internazionale, elaborato dalla Commissione di diritto internazionale delle N. U., sottoposto alla XIII e XIV Assemblea generale e destinato a essere definitivamente elaborato da una conferenza diplomatica la cui riunione è prevista per la primavera del 1961 a Vienna. Analoghi progetti di convenzioni sono allo studio presso la predetta Commissione di diritto internazionale delle N. U.: una convenzione in materia di relazioni consolari, e una convenzione concernente gli organi centrali delle relazioni internazionali. Su iniziativa dell'Unione Occidentale Europea, sono state elaborate nuove norme di cerimoniale e di diritto diplomatico- (Londra, novembre 1958-febbraio 1959). Presso il Consiglio di Europa si è iniziata la preparazione di un Progetto di convenzione consolare europea (Strasburgo, gennaio 1960).

Da quanto precede, si può ricavare un nuovo e più ampio concetto del diritto diplomatico inteso in senso lato. Superata la tradizionale nozione di semplice capitolo del diritto internazionale pubblico, il diritto diplomatico estende la sua competenza normativa a un più vasto ambito: esso è, in effetti, in primo luogo, il complesso delle norme internazionali relative alla istituzione, al funzionamento, alle guarentigie e alla estinzione degli organi preposti alle relazioni internazionali e agli organi, altresì, destinati ad esercitare in territorio estero funzioni prevalentemente di diritto interno (Consoli); in secondo luogo, è il complesso delle norme regolatrici della condizione giuridica degli enti internazionali, dei singoli organi di essi e degli individui che, a vario titolo, contribuiscono a costituirli; esso viene quindi a essere il sistema delle norme giuridiche regolatrici delle relazioni internazionali avuto riguardo, in particolare, agli organi che tali relazioni mantengono, alle procedure che essi all'uopo devono seguire, agli atti che pongono in essere e ai trattamenti onde sono protetti.

Bibl.: R. Guariglia, Considerazioni sulla diplomazia e Nuove considerazioni sulla diplomazia, in Riv. Storia Politica Internazionale, 1943; M. Miele, L'immunità giurisdizionale degli organi stranieri, Pisa 1947; Ferreira de Mello, Tratado de dereito diplomatico, II, Rio de Janeiro 1948; S. Nava, Sistema della diplomazia, Padova 1950; P. Savino, Diplomazia ecclesiastica, Roma 1952; D. Erice, Derecho diplomático, 2ª ed., Madrid 1954; H. Nicolson, The evolution of diplomatic method, Londra 1954; Erik Satow, A guide to diplomatic practice, 4ª ed., Londra 1957; V. Corsini, Diritto diplomatico-consolare, parte generale, Milano 1958; A. Maresca, Introduzione allo studio del diritto diplomatico-consolare, 2ª ristampa, Roma 1958; id., Extraterritorialità, in Enciclopedia Forense, III, Milano 1958; id., Limiti derivanti alla giurisdizione dall'immunità diplomatica, in Conferenze del I Corso di perfezionamento per Uditori Giudiziarî, II, Milano 1958; id., La missione diplomatica, Milano 1959; id., Immunità diplomatiche, in Enciclopedia Forense, IV, Milano 1959; id., Le immunità di diritto internazionale, in Conferenze del II Corso di perfezionamento per Uditori Giudiziarî, II, Milano 1959; R. Regala, The trends in modern diplomatic practice, Milano 1959; A. Maresca, Cerimoniale diplomatico, in Enciclopedia del Diritto, VI, Milano 1960; id., Precedenze diplomatiche, in Enciclopedia Forense, V, Milano 1960.

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