Diritti e tecnologia

Il libro dell anno del diritto 2018 (2018)

Diritti e tecnologia

Alfonso Celotto

I diritti umani, recepiti da decenni nelle Costituzioni, stanno subendo una profonda trasformazione, grazie alla diffusione delle nuove tecnologie. Internet e i nuovi strumenti di comunicazione hanno ampliato il dibattito sui diritti, anche se spesso troppe proclamazioni non comportano un reale aumento di tutela dei diritti. Vanno poi considerati gli impatti operativi delle nuove tecnologie: non solo come emersione di nuovi diritti (es. accesso a internet), ma anche come effetti sui diritti tradizionali. Il mondo dei diritti è “in subbuglio”.

La ricognizione

A partire dalla fine del Settecento, sulla base delle idee giusnaturalistiche, i diritti della persona sono divenuti l’asse portante dei nostri modelli di Stato. Negli ultimi decenni anche l’impianto dei diritti si sta trasformando, per lo sviluppo delle tecnologie e soprattutto di internet.

Come sappiamo internet èil più grande spazio comune che l’umanità abbia mai conosciuto. Uno spazio di comunicazione e informazione fondato su un linguaggio che consente ai computer di parlarsi tra loro, con tecnologie di proprietà privata, governato da autorità che per ora restano fondamentalmente tecniche e che persegue soprattutto finalità di mercato. Internet, tuttavia, consente anche lo sviluppo di nuove forme di rapporti sociali, incidendo inevitabilmente anche sulle forme di stato e di governo1.

Dal punto di vista della regolazione giuridica, internet è un fenomeno incommensurabile: non può essere disciplinato con gli strumenti normativi tradizionali. Si tratta di una rivoluzione epocale, un po’ come quando emerse l’esigenza di regolare il diritto del mare e ci si rese conto che era impossibile farlo con il semplice nomos della terra2: oggi non è pensabile di poter regolare la rete con i tradizionali strumenti legislativi dei singoli Stati.

Per semplificare, rispetto ai diritti emergono due ambiti di problemi. Uno più generale, relativo all’ampliamento del dibattito e delle informazioni sui diritti, grazie agli strumenti di comunicazione; l’altro più operativo, relativo all’emersione di nuovi diritti e all’impatto sui diritti tradizionali, anche per lo sviluppo della bioetica.

La focalizzazione

Lo sviluppo dei messi di comunicazione e delle tecnologie ha ampliato di molto il dibattito sui diritti, nella letteratura filosofica e giuridica come nel dibattito politico e giornalistico. Oggi si parla molto di diritti umani, diritti fondamentali, diritti inviolabili. Lucidamente Bobbio aveva rilevato come il dibattito sempre più vasto sui diritti altro non è se non il «segno premonitore del progresso morale dell’umanità»3. Tuttavia, allo stato attuale, tale “progresso” sembra confuso e disordinato, al punto da mettere in dubbio la stessa effettività della tutela dei diritti. Nati come garanzie della persona contro le ingerenze del potere, i diritti rischiano sempre di più di diventare strumenti di esercizio di potere e di grandi interessi, anche grazie alle tecnologie. Nell’insieme, oggi il mondo dei diritti è tanto caotico e disordinato, al punto da essere giustamente ritenuto in “subbuglio”4. Le Costituzioni più recenti e una serie sempre più ampia di Carte internazionali hanno enunciato nuovi diritti, creando anche conflitti fra i livelli di tutela, per la difficoltà di rinvenire standard minimi comuni e la varietà di approcci esegetici5. La confusione aumenta con gli interventi delle Corti costituzionali e delle Corti internazionali che ampliano, estendono, interpretano i diritti da tutelare. Il quadro si complica perché i diritti fondamentali sono anche un grande «campo di battaglia» fra le diverse visioni (politiche, culturali, religiose) del mondo, quanto meno su tre versanti. A livello sociale, possiamo assistere a una proliferazione di nuovi diritti, sia a carattere individuale sia collettivo (diritto al cibo, all’acqua, all’accesso a internet, all’autodeterminazione dei popoli, all’integrità genetica della persona), rivendicati da organizzazioni e movimenti nazionali e internazionali, da minoranze linguistiche e culturali, partiti, sindacati, organizzazioni, gruppi. In politica internazionale, la difesa dei diritti umani è divenuta una forma di imperialismo, comportando boicottaggi economici e interventi militari, spesso sulla base di deliberazioni ONU. Sul versante economico, i diritti sono diventati il campo di rilevanti interessi, soprattutto da parte dei grandi gruppi: così possono essere spiegati movimenti che affermano il diritto al turismo, il diritto al gioco d’azzardo, il diritto al fumo o all’uso libero delle droghe leggere. I diritti sono divenuti «veleno e cura del loro stesso veleno», ambiguamente bifronti: «sono stati, ancora sono, strumento di un imperialismo culturale che apre la strada all’imperialismo economico e sociale attraverso la distruzione delle culture che sono incompatibili con lo sviluppo economico, sociale e politico di cui essi sono presupposto», ma, nello stesso tempo, sono «anche argine e difesa» contro l’imperialismo stesso6. In fondo, oggi accade spesso che i diritti umani, «anziché servire allo scopo originario di baluardo della persona umana contro le degenerazioni del potere … diventano essi stessi – magari in buona fede – strumenti di potere»7.

Ma il lato oscuro e davvero paradossale di questa moltiplicazione (e forse degenerazione) dei diritti riguarda la loro effettiva tutela. Attualmente non assistiamo a un accrescimento complessivo di tutele, ma anzi a un loro indebolimento: nessuno oggi può negare quanto i diritti più elementari di moltissimi siano calpestati da povertà, analfabetismo, schiavitù, persecuzioni, tortura, sparizioni, migrazioni forzate, sfruttamento, ammassamenti in quartieri fantasma. Eppure, paradossalmente, siamo nel pieno della “età dei diritti”8.

In via generale, questa massa di nuovi diritti – apparentemente universalizzati e planetari9 – viene soltanto affermata e pretesa ma non certo effettivamente protetta, anche perché molti di tali nuovi diritti sono a base sociale – strutturalmente incompiuti, ineffettivi e inascoltati10 – e comportano (costose) prestazioni positive da parte degli Stati11. Del resto, i diritti sono mai “a somma zero”, nel senso che «ogni progresso nel riconoscimento di un diritto o nella garanzia di una li-berta comporta un regresso nel riconoscimento di un altro diritto o nella garanzia di un’altra liberta»12.

A ciò si aggiunge, poi, che spesso gli interventi internazionali a tutela dei diritti in singoli Stati – che utilizzando quali prove documentazioni assunte con le nuove tecnologie (Siria, Birmania, Tibet) – implicano un peggioramento della tutela delle popolazioni. Infatti, le sanzioni internazionali – comunque strumentali alle politiche interventiste delle grandi potenze – comportano misure restrittive (spedizioni militari, boicottaggi commerciali, embarghi) che toccano soprattutto per gli strati più inermi della popolazione dello Stato sanzionato, restringendone ulteriormente i diritti13 (gli esempi sono noti a tutti: Iran, Iraq, Jugoslavia, Siria, Corea del Nord). Questo è forse il più grande problema di questi anni: il rischio che molti dei diritti restino sulla carta o nelle parole. Può sembrare assurdo, ma anche le prime due “generazioni” di diritti soffrono limitazioni significative: i classici diritti di liberta, soprattutto la liberta personale e quella di manifestazione del pensiero, hanno subito limitazioni in nome della sicurezza per regole antiterrorismo molto invadenti e quasi stabilizzate (in una contraddittoria normalizzazione dell’emergenza); dall’altro lato, i diritti sociali vengono affievoliti in nome delle esigenze del pareggio di bilancio e degli effetti della crisi economica14. Siamo di fronte a una fase di regressione nella tutela dei diritti15, che potrebbe incidere anche sull’esigenza di proteggere i diritti delle generazioni future: il problema sarà capire se è solo una fase temporanea o lascerà tracce permanenti.

I profili problematici

C’è poi da considerare operativamente l’impatto delle tecnologie come portatore di “nuovi” diritti. Va innanzitutto considerato l’accesso a internet. Gran parte della popolazione mondiale non riesce a utilizzare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, sia per questioni di età e di alfabetizzazione informatica, sia per questioni geografiche e sociali. Come osserva il Rapporto ONU 2011: «essendo internet diventato uno strumento indispensabile per rendere effettivo un gran numero di diritti fondamentali, per combattere la diseguaglianza e per accelerare lo sviluppo e il progresso civile, la garanzia di un accesso universale a internet deve rappresentare una priorità per tutti gli Stati»16. Si tratta allora di capire come superare il digital divide17 e configurare un diritto di accesso a internet. Alcuni più che di esclusione da internet addirittura parlano di “segregazione”, mettendo in evidenza come chi resta escluso da internet resta al di fuori della possibilità di contribuire alla costruzione del mondo futuro18. All’opposto si pone il problema di non tracciare le attività in rete e di poter cancellare le informazioni personali. Si può parlare di diritto all’oblio (o diritto a rendere silenzioso il chip)19, cioè del diritto alla non diffusione di informazioni personali specie in rete, dove l’“io digitale” resta sempre accessibile e sempre disponibile (come nel caso C. giust., 13.5.2014, C-131/12, Google c. Agenzia spagnola dati personali). Internet è come il Funes di Borges20: condannato a ricordare tutto, deve imparare a dimenticare. Si tratta di una questione di così grande impatto, che inizia a porsi anche dopo la morte dell’interessato21. Altro punto di vista porta a considerare l’impatto della tecnologia sui diritti tradizionali. Emblematico è il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ove si sottolinea la necessità impellente di «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici». Innanzitutto è un problema dei nuovi mezzi di informazione e comunicazione, con i riflessi su riservatezza, protezione dei dati personali, tutela della libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero. In quest’ambito si tratta innanzitutto di verificare come «ritenere comprese nelle già esistenti garanzie costituzionali le nuove modalità di azione offerte dalla rete»22. Si prenda, ad es., il caso dell’accesso a Facebook: non occorre individuare un nuovo diritto fondamentale, visto che è possibile ricomprenderlo negli artt. 15 e 21 Cost., che tutelano la libertà di comunicazione «in ogni altra forma» e la libertà di manifestazione del pensiero con «ogni altro mezzo di diffusione» e nei profili di tutela di identità e riservatezza23. Ma non si sa fino a quando sarà sufficiente. Come accade, per esempio, rispetto alle esigenze di tutelare la privacy rispetto alle forme sempre più invadenti di videosorveglianza diffuse non solo nelle grandi città.

Ulteriore versante, che implica profili forse ancora più allarmanti, riguarda gli impatti della bioetica, che vanno dal diritto alla vita e alla salute, dalla fecondazione assistita alla eutanasia, mettendo in discussione gli stessi canoni essenziali della persona umana e quindi della sua proiezione giuridica24. Ad ogni modo, oggi siamo soltanto in una fase iniziale e di transizione: lo sviluppo della scienza e della tecnologia non farà che ampliare tali problematiche, estendendole anche ai profili di intersezione fra i diritti delle persone e i diritti degli automi. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, concreto sviluppo delle tre “leggi della robotica” pensate da Asimov fin dall’inizio degli anni ‘40 del Novecento, porteranno a questioni di diritti delle macchine e soprattutto dei robot, configurando una “personalità elettronica”, con precisi diritti e doveri, tra cui anche quello di pagare le tasse25. Il problema del futuro dei diritti era già stato intuito da Bobbio, auspicando «che la storia conduca al Regno dei diritti dell’uomo anziché al Regno del Grande Fratello»26.

Note

1 Per una lucida sintesi dei problemi dei diritti rispetto al mondo di internet, cfr. per tutti Rodotà, S., Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli, Roma-Bari, 2014.

2 Schmitt, C., Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publicum europaeum” (1950), ed. it., Milano, 1991. Sul tema, Marongiu, D., Organizzazione e diritto di internet, Milano, 2013; e, da ultimo, Carotti, B., Il sistema di governo di internet, Milano, 2016.

3 Bobbio, N., L’età dei diritti, Torino, 1990, 49 s.

4 Glendon, M.A., Tradizioni in subbuglio (2006), ediz. it., Soveria Mannelli, 2009.

5 Cfr. Teubner, G., Nuovi conflitti costituzionali, ed. it., Milano, 2012, specie 141 ss.

6 Le parole sono di Pitch, T., L’antropologia dei diritti umani, in Giasanti, A.-Maggioni, T., a cura di, I diritti nascosti. Approccio antropologico e prospettiva sociologica, Milano, 1995, 195 s.; da ultimo, Algostino, A., I diritti umani e la sfida dell’universalità, in www.dirittifondamentali.it, 2017, 23.

7 Così Cartabia, M., In tema di “nuovi” diritti, in Scritti in onore di F. Modugno, Napoli, 2011, I, 643.

8 Cfr., da ultimo, Zagrebelsky, G., Diritti per forza, Torino, 2017.

9 In sintesi Costa, P., «Diritti fondamentali (storia)», in Enc. dir., Annali, II, Milano, 2008, 407 ss.

10 Nel senso di non avere una precisa e univoca consistenza sostanziale che ne ammette la tutela di là di precisi interventi attuativi, che spesso comportano il riconoscimento di prestazioni; da ultimo, Baldini, V., Che cosa è un diritto fondamentale?, in www.dirittifondamentali.it, 2016, 53. Cfr. Zolo, D., Nuovi diritti e globalizzazione, in XXI Secolo, Treccani, 2009.

11 Bobbio, N., L’età dei diritti, cit., 66 ss.

12 Bin, R., I diritti di chi non consuma, in www.forumcostituzionale.it, 2007, 1; ampiamente già Merusi, F., Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990.

13 Cfr. Riccobono, F., Diritti, in Enc. it., VI App., Roma, 2000, 5.

14 Algostino, A., I diritti umani e la sfida dell’universalità, cit.

15 Cfr. De Minico, G., Costituzione, emergenza e terrorismo, Napoli, 2016; nonché i contributi raccolti nei due volumi Consorti, P.-Dal Canto, F.-Panizza, S., Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica, Pisa, 2016; Consorti, P.-Dal Canto, F.-Panizza, S., Le libertà spaventate, Pisa, 2016.

16 La Rue, F., Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, ONU, Assemblea Generale, 16.5.2011.

17 Si ritiene che il termine sia stato utilizzato per la prima volta dal vice-Presidente USA Al Gore in un discorso del 1996 in Tennessee: «That our children will never be separated by a digital divide».

18 De Biase, L.-Soldavini, P., Diritti e digital divide, in Atlante Geopolitico, Treccani, Roma, 2013; cfr. anche Venanzoni, A., Dissolvenze: il diritto pubblico davanti a Internet, Ciberspazio e Diritto, n. 3, 2016, 227 ss.

19 Cfr. Mezzanotte, M., Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009.

20 Il riferimento è al racconto Funes el memorioso, contenuto in Finzioni, 1944.

21 Ziccardi, G., Il libro digitale dei morti, Torino, 2017.

22 Rodotà, S., Il mondo della rete, cit., 12.

23 In linea con quanto prevedono l’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti ONU, e l’art. 10 della CEDU. Da ultimo, Bianca, M.-Gambino, A.-Messinetti, R., Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali: profili applicativi nei social network, Milano, 2016.

24 Sui diversi profili, Agosta, S., Bioetica e Costituzione, Milano, 2012; Casonato, C., Introduzione al biodiritto, Torino, 2013; Canestrari, S., Bioetica e diritto penale: materiali per una discussione, Torino, 2014; Marra, A., Disabilità, bioetica e ragionevolezza, Padova, 2016; D’Avack, L., Il progetto filiazione nell’era tecnologica: percorsi etici e giuridici, III ed., Torino, 2016

25 Si prenda ad esempio il progetto di relazione recante «Raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103-INL)» presentato al Parlamento europeo il 31-5-2016.

26 Bobbio, N., op. cit., 249. I diritti umani devono cioè restare garanzia della persona umana contro ogni forma di potere e non certo diventare essi stessi strumento di esercizio di potere (cfr. anche Cartabia, M., In tema di “nuovi” diritti, cit., 643).

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