DIRITTI UMANI

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

DIRITTI UMANI

Giuseppe CAPOGRASSI

. Con questa locuzione s'intendono quei diritti e quelle libertà fondamentali che tendono ora a diventare, attraverso l'organizzazione delle Nazioni Unite, oggetto di tutela internazionale (cfr. per i precedenti, dichiarazioni dei diritti, XII, p. 760 e in questa App.).

La locuzione è stata usata la prima volta nella dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942; fu ripetuta nel progetto di Dumbarton Oaks del 1944 (cap. 9, sez. A, par.1). Il principio è stato codificato nella Carta delle N. U. agli art. 1, par. 3; 13 par. 1 b; 55 c; 62 par. 2; 68; 76 c. Secondo l'art. 55, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a favore di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, è una delle condizioni di stabilità e di benessere, necessarie per assicurare tra le nazioni rapporti pacifici ed amichevoli, fondati sui principî dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto a disporre di sé stessi. In tal modo si è riconosciuto: 1) che l'ordine e la pace internazionale dipendono dal rispetto effettivo e generale dei diritti e delle libertà dell'uomo; 2) che tali diritti e libertà sono effettivamente tutelati solo in quanto entrano a far parte dell'ordine internazionale. In questo senso preciso il principio è nuovo. Esso trova già nella Carta e nell'organizzazione delle N. U. un inizio di attuazione. Difatti: a) il consiglio di sicurezza ha adottato il principio che le clausole relative ai diritti dell'uomo saranno incluse nei trattati di pace; effettivamente in questi i cinque paesi vinti s'impegnano ad accordare a tutte le persone sottomesse alla loro giurisdizione il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione; b) l'art. 62 della Carta dà al consiglio economico e sociale il potere di fare raccomandazioni al fine di assicurare il rispetto di questi diritti; c) l'art. 76 pone tra i fini essenziali del regime di tutela l'incoraggiare il rispetto di tali diritti per tutti senza distinzione; d) infine è stata istituita la commissione per il progresso dei diritti umani, prevista dall'art. 68; questa ha presentato due progetti, uno di dichiarazione internazionale e uno di trattato internazionale dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Diffiicile è il problema della determinazione specifica di tali diritti. Non si tratta di speculazione astratta o di ripetere le vecchie dichiarazioni nate in diverse situazioni spirituali e sociali, ma di provvedere ad esigenze concrete dell'attuale mondo storico, nel quale si sono verificati attentati di vario genere all'uomo, alla sua personalità giuridica, alla sua libertà e alla sua dignità; nello stesso tempo sono nate e si vanno realizzando aspirazioni e iniziative per liberare l'uomo dal bisogno ed assicurargli la sicurezza sociale. In molte costituzioni hanno trovato espressione alcune di queste esigenze. Ora applicando i criterî attinti sia dall'attuale esperienza storica sia dalle codificazioni costituzionali dei varî stati, si possono riportare i diritti umani (seguendo i lavori e le conclusioni della commissione suddetta) ai seguenti quattro gruppi: 1) diritti che tutelano l'individuo nella sua esistenza individuale, contro l'uccisione, la mutilazione, la tortura, la schiavitù, l'arresto e la detenzione arbitraria, l'impedimento alla libertà di locomozione e all'espatrio, la privazione arbitraria dei beni, la privazione arbitraria della personalità giuridica, della libertà di coscienza, di religione, di opinioni, della libera manifestazione delle medesime, della facoltà di riunione e di associazione, la punizione per legge emanata post factum. E quindi, connesso a questi, il diritto di cercare e ricevere asilo contro le persecuzioni; 2) diritti che tutelano quella che si può chiamare la sicurezza contro i bisogni (libertà sindacale, lavoro, salario, condizioni soddisfacenti di lavoro, abitazione, cure sanitarie, assicurazioni sociali, nutrizione, riposo); 3) diritti che tutelano l'eguaglianza, contro le discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali; e quindi tutelano le minoranze assicurando loro, se vogliono, proprie scuole, proprie istituzioni religiose e culturali, l'uso della propria lingua nella stampa, nelle riunioni e dinanzi ai tribunali o altri organi dello stato; 4) infine i diritti che si possono dire propriamente politici e che tutelano la partecipazione effettiva degl'individui al governo del proprio paese, le elezioni nella loro necessaria periodicità, libertà, lealtà, sincerità, segretezza e il principio che lo stato sia conforme alla volontà del popolo espressa in elezioni svoltesi in tali condizioni.

Tra questi diritti c'è una evidente distinzione da fare: alcuni sono il presupposto di tutti gli altri. È chiaro che l'incolumità dalla schiavitù, dalle deportazioni, dalle torture, in genere quello che si è chiamata in modo efficace la liberazione dalla paura, è insieme il supposto e la condizione sine qua non di ogni altro diritto. I diritti umani, nel loro senso economico e sociale, suppongono l'uomo rispettato e garantito nella sua imprescindibile esistenza individuale: solo se l'uomo è sicuro di non essere ridotto schiavo, privato di personalità, e così via, ha senso parlare per lui di diritti sociali ed economici. Ora tale distinzione si è riflessa nella proposta fatta dalla commissione, di un trattato e di una dichiarazione. Nel trattato sono sanciti i diritti del 1° gruppo (fatta eccezione del diritto generale di proprietà); nella dichiarazione i diritti che tutelano la persona contro gli attentati alla reputazione, alla libertà della sua vita privata e familiare, al suo domicilio, al segreto della sua corrispondenza, e inoltre il diritto di contrarre matrimonio, il diritto di proprietà, di nazionalità, tutti i diritti economici e sociali, il diritto delle minoranze, il diritto di petizione, il diritto di asilo. Il covenant è un vero e proprio patto produttivo di obbligazioni per gli stati firmatarî, i quali s'impegnerebbero, come dice l'art. 2 del progetto, a fare sì che le loro leggi, mettendosi in armonia con i principî generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili, garantiscano a tutti il godimento di questi diritti; che ogni persona abbia diritto di azione contro le violazioni, dinanzi a un tribunale la cui indipendenza sia garantita. La dichiarazione invece sarebbe l'affermazione di aspirazioni e fini che la comunità internazionale riconosce come proprî dell'umanità civile, e fisserebbe i criterî direttivi generali per gli stati, con esatte e testuali definizioni, che avrebbero l'importante effetto di stabilire una tavola precisa di valori tali da dominare i generali indirizzi politici degli stati civili, e formare una coscienza giuridica veramente unitaria dell'attuale mondo storico, condizione preliminare e imprescindibile per una consapevole comunità internazionale.

Non è da dissimularsi che il problema veramente essenziale è quello delle garanzie. È stato giustamente osservato che tutti gli stati hanno costituzioni nelle quali i diritti umani sono ampiamente riconosciuti, ma che intanto mai più di ora questi diritti sono stati radicalmente violati. L'ostacolo capitale per un'efficace organizzazione di garanzie è la sovranità dei singoli stati intesa come indipendenza assoluta. E d'altra parte, pur nell'ambito della sovranità, la vera garanzia contro le violazioni sarebbe in una piena e leale osservanza dei diritti del quarto gruppo, cioè dei diritti politici: elezioni libere sincere e leali; ma è proprio questo uno dei diritti che più hanno bisogno di essere garantiti. La vera soluzione del problema è nell'organizzazione di una viva, operante e potente comunità internazionale. Questo è il faticoso e lento compito della storia. Perciò, e per altre ragioni, i tentativi di escogitare e realizzare garanzie sono incerti e ancora nella fase delle proposte. La commissione dei diritti umani, nei progetti di dichiarazione e di covenant, non ha trattato questo punto. Intanto si può dire che sinora, rimanendo nell'ambito dell'ordinamento disegnato nei progetti della commissione, sono stati studiati varî sistemi. 1) Un sistema di garenzie del covenant, potrebbe essere: a) facoltà di raccomandazione da parte dell'assemblea, del consiglio economico e sociale, della commissione dei diritti dell'uomo; b) diritto di petizione aperto sia agl'individui che ai gruppi; e istituzione di un comitato per istruire le petizioni; c) controllo delle violazioni da parte delle N.U. mediante un organo speciale o una Corte internazionale per i diritti umani. 2) Da parte dell'Accademia diplomatica internazionale si è proposto che le petizioni mandate alle N.U. siano esaminate dalla commissione dei diritti umani, dal punto di vista dell'equità, e dalla Corte internazionale di giustizia, dal punto di vista del diritto; questa statuirebbe, condannando lo stato alla riparazione e lo stato sarebbe obbligato ai sensi dell'art. 94 dello statuto della Corte. 3) Da parte della Società Grotius è stata proposta un'organizzazione analoga all'Organizzazione internazionale del lavoro, la quale avrebbe il compito istituzionale di sottoporre a vigilanza e controllo il trattamento degl'individui nei varî paesi del mondo, mediante inchieste e investigazioni specifiche. Tali inchieste, e la pubblicità che i loro risultati avrebbero, darebbero modo alla pubblica opinione mondiale di formarsi e di agire potentemente sopra gli stati colpevoli.

Al fine di rendersi conto preciso dell'effettiva portata di questa nuova posizione del problema dei diritti dell'uomo, non è inutile osservare: 1) che una dichiarazione internazionale dei diritti umani con relativa organizzazione farebbe diventare la tutela di questi diritti interesse diretto e principio costitutivo della comunità internazionale; 2) che con ciò l'individuo sarebbe riconosciuto e garantito come persona dal diritto internazionale; 3) che in questo modo il rapporto dello stato con i suoi cittadini cesserebbe di essere soltanto oggetto di diritto interno, ma diventerebbe oggetto di diritto internazionale, e pertanto sarebbe limitata l'autonomia dello stato; 4) che tale limitazione sarebbe la più radicale, perché concernente proprio la posizione giuridica dei soggetti stessi dell'ordinamento statale; 5) che con tale riconoscimento e garanzia della personalità dell'individuo, e la conseguente e correlativa limitazione dell'autonomia dello stato, verrebbero a trovare compimento giuridico e logico tutte le limitazioni finora introdotte dal diritto internazionale nell'autonomia dello stato relativamente a singoli diritti dell'individuo, per quanto riguarda la tutela delle minoranze, dei lavoratori e degl'individui in genere circa i traffici dannosi o immorali (oppio, schiavitù, tratta delle bianche, ecc.), poiché si riconoscerebbe come interesse e principio fondamentale della comunità internazionale, non più la tutela di un singolo diritto dell'individuo, ma la tutela dell'individuo stesso nei diritti essenziali che lo costituiscono come persona; 6) che in tal modo l'individuo diventerebbe cittadino del mondo, nel senso più preciso e determinato, con tutte le conseguenze facili a intravedersi che questo fatto fondamentale apporterebbe nella costituzione sia della comunità internazionale che dello stato; 7) che d'altra parte, per quanto riguaida il concetto stesso dei diritti umani, è pieno di molti significati e indizio di vero progresso il fatto che si sia riconosciuta la connessione indissolubile tra i diritti di libertà e i diritti sociali ed economici di liberazione dal bisogno, in modo che gli uni costituiscono la condizione e il contenuto degli altri e viceversa 8) ed infine, che questi tentativi di dichiarazione e organizzazione internazionale dei diritti umani trovano il loro fondamento in una concezione generale della vita e del mondo che, di fronte alle molteplici negazioni degli ultimi tempi, tendenti a introdurre un nuovo concetto dell'uomo, mette capo all'idea cristiana ed europea dell'uomo come ragione e libertà, fine imprescindibile - rispetto al quale ogni ordinamento sociale ha natura puramente strumentale -, valore inviolabile e principio costitutivo di ogni vita sociale e storica.

Bibl.: H. Lauterpacht, An International Bill of the rights of man, New York 1945; articoli di E.H. Carr, B. Croce, A.H. Compton, A. Huxley, S. de Madariaga, J. Maritain, F.S. Northrop, Lewis Mumford, H. Laski, Q. Wright, in Nations Unies, Bulletin hebdomadaire, III (1947); P. Hendrick, An International Bill of human right, in The Department of State, Bulletin, XVIII (1948), pp. 195-208.

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