Disdetta
In diritto civile si intende per disdetta un atto unilaterale, negoziale e recettizio, diretto a impedire che un determinato rapporto giuridico: a) si rinnovi tacitamente dopo la scadenza; b) prosegua, quando – pur avendo una determinata durata – possa risolversi prima della scadenza ma dopo che sia trascorso un dato periodo di tempo; c) prosegua, quando il rapporto sia risolubile a volontà delle parti col verificarsi d’una condizione, con lo scadere di un termine e così via. La disdetta è generalmente un atto a forma libera e le sue principali applicazioni si hanno nell’affitto, nella locazione e nel contratto di lavoro.
V. anche Recesso.
Recesso
disdetta (disdetto). - Del participio femminile sostantivato di ¿ disdire ' (v.), che ricorre in Rime XCIII 11 s'ella è donna che porti anco vetta, / sì 'n ogni parte mi pare esser fiso / ch'ella verrà a farti gran disdetta, non si dimenticherà che è... Leggi
Procura. Diritto civile Negozio giuridico unilaterale e recettizio con il quale un soggetto, che deve essere legalmente capace di agire, conferisce a un altro soggetto (anche non capace di agire, per es. un minore, purché capace di intendere e di vol
Ratifica. Diritto civile Atto unilaterale recettizio con cui il rappresentato sana gli effetti di un negozio annullabile compiuto dal rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (art. 1399 c.c.). In sostanza l
responsabilità diritto Situazione derivante da un determinato rapporto o da una determinata norma per la quale un soggetto giuridico può essere chiamato a rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo giuridico. 1. R. civile Di responsab
Approvazione. Diritto civile In diritto civile, negozio giuridico unilaterale mediante il quale un soggetto, esprimendo il proprio consenso, influisce sull’efficacia di un negozio giuridico già compiuto. È figura espressamente prevista e discip