Divisione. Diritto processuale civile

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Il procedimento di divisione è speciale e disciplinato dal c.p.c. agli art. 784 e seguenti. Si tratta di un giudizio contenzioso appartenente alla categoria della tutela costitutiva non necessaria, il cui provvedimento finale, abbia esso la forma della sentenza oppure dell’ordinanza, realizza una modificazione giuridica della realtà, alternativamente ottenibile con un negozio di diritto privato.

Il giudizio viene introdotto mediante atto di citazione e si deve svolgere nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, litisconsorti necessari. Il procedimento si articola in più fasi, ciascuna delle quali può chiudersi alternativamente con ordinanza (ove non ci siano contestazioni) ovvero con sentenza (in caso di contestazioni). Una prima fase è volta all’accertamento del diritto alla divisione; una seconda all’eventuale liquidazione del patrimonio e alla formazione del progetto di divisione, operazione che può essere delegata a un notaio; una terza fase all’approvazione del progetto di divisione e quindi alla realizzazione del transito dal diritto comune ai diritti individuali; un’ultima fase all’assegnazione dei beni materiali in proprietà esclusiva.

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