Dodici Tavole La più antica opera legislativa di Roma. Secondo la tradizione riportata da Livio, fu redatta negli anni 451 e 450 a.C., per volontà della plebe, allo scopo di rendere più conoscibile e certo il diritto, fino allora tramandato oralmente e applicato di volta in volta, caso per caso, in forza dell’interpretazione segreta dei giuristi-pontefici. Questi appartenevano al solo patriziato, e il fatto stesso che gli usi venissero messi per iscritto avrebbe rappresentato, a prescindere dal loro effettivo contenuto, un successo della componente plebea della popolazione.
Stando sempre alla tradizione, il tribuno Terentilio Arsa propose fin dal 461 la nomina di una magistratura speciale a cui affidare la redazione di queste leggi. Vista l’opposizione del Senato, nel 451, sospese tutte le magistrature ordinarie, si nominò un collegio di decemviri legibus scribundis, composto tutto di patrizi che avevano già ricoperto la magistratura suprema. Furono opera loro 10 tavole di leggi, poi sottoposte all’approvazione dei comizi centuriati. Nel 450 fu eletto un nuovo decemvirato, dove, accanto a vecchi membri patrizi rieletti, vi furono anche 3 plebei. Opera di questo secondo decemvirato furono altre due tavole, le quali però – per alcune inique disposizioni contenute, perché non sottoposte all’approvazione dei comizi e del popolo e perché il decemvirato allo scadere dell’anno di carica si rifiutò di dimettersi, assumendo atteggiamenti tirannici – provocarono sommosse di popolo con relativa secessione della plebe. Restaurate le magistrature ordinarie, nel 449 i consoli L. Valerio e M. Orazio fecero incidere le leggi su 12 tavole di bronzo, poi esposte al popolo.
Questa tradizione fu attaccata, per le sue molte inverosimiglianze e anacronismi, prima da G.B. Vico, poi da G. Cornewall Lewis e infine da E. Pais. L’indirizzo oggi prevalente tiene fede all’esistenza storica del decemvirato e ritiene che scopo di questa magistratura straordinaria sia stato quello di distruggere il dualismo fra patrizi e plebei e di portare le leggi a conoscenza di tutti. Si sarebbe trattato dunque soprattutto di una riforma costituzionale.
Le D. continuarono per lungo tempo a essere oggetto di studio, dapprima da parte dei pontefici, poi, verso la fine del 3° sec. a.C., dei primi giuristi laici, che all’esegesi di esse dedicarono le proprie opere scritte. Quasi certamente si deve proprio a queste opere, e in particolare ai Tripertita di Sesto Elio Peto, la conoscenza che del codice arcaico conservarono i posteri.
plebe Parte del popolo di Roma antica che non godeva di tutti i diritti cittadini di cui era investito il patriziato. ● La divisione della cittadinanza in patrizi e plebei traeva origine, secondo gli antichi, dall’opera del legislatore, attrib
magistratura Con riferimento soprattutto al mondo antico e medievale, ufficio di magistraturamagistrato, ossia carica pubblica, individuale o collegiale, solitamente a carattere elettivo e di durata limitata nel tempo. Nell’uso moderno, il complesso
decemviri Nell’antica Roma, collegi di 10 membri, distinti secondo le loro particolari funzioni: d. litibus iudicandis, collegio di giudici, scelti dapprima di anno in anno dal pretore, poi eletti dai comizi tributi, la cui competenza riguarda
vigintiviri Nell’antica Roma, collegio di 20 membri; più precisamente, il complesso di alcuni collegi magistratuali inferiori, i quali dovevano essere necessariamente rivestiti da chi aspirava alla questura e quindi alla vita politica. In tarda età r