Edificio

Enciclopedia on line

edifìcio In generale, qualsiasi costruzione immobile realizzata dall'uomo. Specificando l'uso, il carattere, lo scopo cui è destinato: e. di abitazione, casa per una e più spesso per più famiglie; e. sacro, quello destinato al culto o comunque legato all'esercizio di pratiche religiose; e. monumentale, immobile avente caratteri storici o artistici particolari; e. scolastico, quello in cui ha sede un istituto d'istruzione; e. ferroviario, fabbricato adibito all'esercizio delle ferrovie e specialmente la stazione ferroviaria; e. ospedaliero, fabbricato facente parte di un ospedale; e. pubblici, quelli destinati a sede di uffici pubblici e pubbliche amministrazioni il cui fine può consistere nel rendere possibile lo svolgimento di una potestà pubblica (legislativa, amministrativa o giurisdizionale), l'esercizio di un servizio in senso proprio (di comunicazione, di trasporto) o il funzionamento di un pubblico istituto (scuola, ospedale, ecc.): essi appartengono al patrimonio indisponibile dello stato o degli altri enti pubblici.

Diritto

La rovina di un e. importa a carico del proprietario la responsabilità dei danni cagionati a terzi. Il proprietario può liberarsi soltanto dando la prova che la rovina non è stata causata né da difetto di manutenzione, né da difetto di costruzione (art. 2053 cod. civ.). Se la rovina e il pericolo della stessa si verifichino entro dieci anni dal compimento dell'e. e siano dovuti a difetto di costruzione o ai vizi del suolo, si ha responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente o dei suoi aventi causa, a condizione, però, che il fatto sia denunciato all'appaltatore entro un anno dalla scoperta. Entro un anno dalla denunzia si prescrive, inoltre, il diritto del committente nei confronti dell'appaltatore (art. 1669 cod. civ.).

CATEGORIE
TAG

Giurisdizionale

Amministrativa

Legislativa