CARBONIANO, EDITTO

Enciclopedia Italiana (1930)

CARBONIANO, EDITTO

Filippo Stella Maranca

. Stabiliva che l'impubere, al quale fosse contestata la qualità di figlio del defunto, mercé un decreto del pretore, poteva conseguire la bonorum possessio provvisoria dell'eredità paterna; sicché il processo di stato veniva rinviato a quando egli avesse raggiunto la pubertà e sino allora si considerava come se nulla de ea re controversia esset. La bonorum possessio così conseguita o decadeva o si mutava in definitiva, ed era una delle bonorum possessiones decretales; dacché, non essendo contemplata nell'editto, era concessa soltanto previa cognizione di causa (causa cognita, come dice Ulpiano in un testo che, secondo il Lenel, riproduce compiutamente il testo dell'editto, ma che potrebbe essere sospetto per la ripetizione di tale espressione, adoperata sia per la concessione della possessio, sia per il differimento in tempus pubertatis). Il Bonfante scrive che l'editto Carboniano fu anteriore ad Adriano; e di ciò non si può dubitare. Dubbio è invece se, essendo già noto a Labeone (Dig., XXXVII, 10, De Carboniano edicto, 9), sia o no posteriore alla bonorum possessio contra tabulas (cfr. ibid., 3: Carbonianum edictum aptatum est ad contra tabulas bonorum possessionem...) e s'ignora quale dei pretori che avevan nome Papirio Carbone, l'abbia emanato. Tra il 168 e il 79 a. C. se ne incontrano cinque; né può dirsi sicuramente se ad uno di essi o ad altro Papirio Carbone si riferisse Masurio Sabino, quando nei libri Memorialium (Plinio, Nat. Hist., VII, 5, 40; Gell., Noct. att., III, 16, 23) annotava che il pretore Papirio, contro le pretese di un secondo erede, diede la possessio bonorum a un postumo, la cui madre diceva di essere stata incinta tredici mesi: ciò che a Gellio sembrava incredibile (extra fidem) e perciò trascriveva letteralmente da Plinio.

Fonti: Dig. XXV, 4, 4; XXXVII, 9; XXXVII, 10; Cod. VI, 17; Bas. XXXX, 5.

Bibl.: A.F. Rudorff, Edicti perpetui quae reliqua sunt, Lipsia 1869, par. 152, p. 144; O. Lenel, Das Edictum perpetuum, Lipsia 1927, par. 148, p. 348; F. P. Girard-F. Senn, Manuel élémentaire de droit romain, Parigi 1929, p. 926, n. 1; S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, II, Roma 1928, p. 497, n. 2; P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, Milano 1925, p. 553; id., Corso di diritto romano, I, Roma 1925, p. 272; F. Stella-Maranca, Fasti Praetorii, I, Roma 1927, p. 93; id., Un frammento di Masurio Sabino ed un rescritto di Adriano ecc., Aquila 1926.

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