Elezione

Enciclopedia Italiana - VI Appendice (2000)

Elezione

Ester Capuzzo

(XIII, p. 780; App. II, i, p. 841; App. III, i, p. 538)

Le tematiche relative ai sistemi elettorali sono state considerate nella voce elezione del volume XIII dell'Enciclopedia Italiana, in cui viene riportata una trattazione molto articolata dei diversi regimi elettorali, preceduta da un'introduzione di carattere storico. Sotto il lemma democrazia nell'App. V (i, p. 808) è invece analizzato il problema dei fondamenti rappresentativi nelle democrazie contemporanee anche in relazione alla natura dei diversi sistemi elettorali. Complementare a questo problema, nella voce partiti politici dell'App. V (iv, p. 74) viene trattato il tema assai dibattuto delle relazioni che sussistono tra regime elettorale, forme di aggregazione dei partiti e assetti delle forme di governo. Per quanto riguarda infine modificazioni e risultati elettorali delle e. politiche tenute nei vari paesi, si rinvia alle voci riguardanti i singoli Stati. *

Sistemi elettorali

di Ester Capuzzo

Elezioni politiche

Nelle democrazie dell'Europa occidentale la tipologia dei sistemi elettorali riflette le peculiarità storiche, politiche e istituzionali dei singoli paesi dando vita a esperienze diverse. Mentre in Inghilterra la logica maggioritaria e l'assetto essenzialmente bipolare del sistema partitico si rifanno a un'antica tradizione e si combinano con un ordinamento costituzionale di tipo consuetudinario, in Italia, Germania e Spagna le scelte operate nei confronti della rappresentanza a livello nazionale e locale hanno tentato, non senza difficoltà e in forme diverse, di soddisfare quelle esigenze di stabilità e governabilità, alle quali tendono i sistemi elettorali.

Italia. - Il principio proporzionale, caratterizzante il sistema elettorale italiano dal 1919 fino al 1993, con l'esclusione naturalmente del ventennio fascista, è stato abbandonato a seguito del risultato del referendum abrogativo del 18 aprile 1993 sul criterio di e. del Senato. L'esito referendario ha portato all'abolizione del quorum del 65%, fissato dalla legge elettorale del 1948, determinando l'assegnazione dei seggi sulla base del sistema uninominale maggioritario.

Tale principio aveva presentato dei cedimenti già verso la fine degli anni Settanta per la progressiva frantumazione del sistema politico italiano causata dall'indebolimento dei partiti storici e dal parallelo aumento delle formazioni alternative, difficilmente in grado di convergere su un programma e, quindi, di garantire la governabilità del paese.

Correzioni al principio proporzionale cominciarono ad essere ipotizzate nel 1983 quando C. De Mita e G. Pasquino, allora membri della prima Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali, proposero 'premi di coalizione', mentre M. Segni, deputato della Democrazia Cristiana, si schierò per il doppio turno alla francese. Nel 1985, pur non giungendo la Commissione ad elaborare una precisa riforma del sistema elettorale, una mozione presentata dal senatore P. Scoppola prefigurava un sistema ispirato a quello tedesco ma senza la clausola dello sbarramento del 5%.

Negli anni Novanta le istanze favorevoli al maggioritario sono divenute sempre più pressanti e le proposte di modifica si sono moltiplicate anche attraverso le ipotesi di referendum abrogativi delle leggi elettorali. È, infatti, attraverso la consultazione referendaria del 18 apr. 1993 che il principio maggioritario è stato recepito nei testi normativi relativi all'e. della rappresentanza senatoriale.

Il sistema scaturito dal risultato del referendum prevede, infatti, l'attribuzione di 238 (attualmente 232) seggi senatoriali ai candidati che ottengono la maggioranza, anche se relativa, nei collegi uninominali e l'assegnazione degli altri 77 seggi con il metodo di calcolo d'Hondt nelle regioni, utilizzando i cosiddetti resti, cioè soltanto i voti dei candidati non eletti, mentre i voti ottenuti dai vincitori nei collegi uninominali vengono scorporati dal totale di quelli ottenuti dai candidati del gruppo di appartenenza.

La nuova normativa, approvata con le leggi 4 ag. 1993 nr. 276 e 277 ha previsto una delega al Governo sulla cui base sono stati approvati, con d. legisl. 20 dic. 1993 nr. 533, il nuovo testo unico delle leggi recanti norme per l'e. del Senato e, con d. legisl. 20 dic. 1993 nr. 534, le modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (d.p.r. 30 marzo 1957 nr. 361).

Successivamente alla pubblicazione del t.u. e delle citate modificazioni è stato approvato con d.p.r. 5 genn. 1994 nr. 14 il regolamento di attuazione della l. nr. 277/1993 per l'e. della Camera dei deputati, poi modificato con d.p.r. 12 febbr. 1994 nr. 104 nella parte relativa ai collegamenti d'ufficio e alle pari opportunità sulle candidature.

A completamento dell'impianto del nuovo sistema elettorale è stata emanata una serie di decreti legge comportanti varie modifiche: alcune riguardanti le modalità di svolgimento delle e. del 27 marzo 1994 (d.l. 19 genn. 1994 nr. 42, convertito in l. 28 genn. 1994 nr. 68 in materia di prosecuzione delle operazioni di voto nella giornata successiva a quella stabilita per le votazioni); altre di carattere più generale riguardanti alcuni punti del sistema elettorale (d.l. 29 genn. 1994 nr. 73 sul dimezzamento del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alla Camera in caso di e. anticipate e d.l. 4 febbr. 1994 nr. 88, convertito in l. 24 febbr. 1994 nr. 127 concernente le sanzioni sui sondaggi elettorali, sugli onorari ai componenti degli uffici elettorali, e sulla modifica della scheda elettorale della Camera).

La propaganda elettorale è stata regolamentata dalla l. 10 dic. 1993 nr. 515, che è intervenuta in special modo sui mezzi di comunicazione di massa (organi di stampa, servizio pubblico radiotelevisivo ed emittenze private), il cui impiego è stato subordinato al rispetto di specifiche norme di garanzia e all'osservanza del principio della parità di accesso per tutte le forze politiche, di livello sia nazionale sia locale, nei programmi e nei servizi di informazione elettorale. Anche per quanto riguarda le forme tradizionali di propaganda (stampati, manifesti, comizi, annunci mediante megafono, lancio di volantini ecc.) la legge nr. 515/1993 ha introdotto innovazioni sia per quanto riguarda il profilo sostanziale che quello sanzionatorio.

Rinnovando gli schemi istituzionali la nuova normativa avrebbe dovuto favorire il trapasso verso un sistema elettorale più stabile e mirante al bipolarismo se non addirittura al bipartitismo, a imitazione del modello inglese o di quello francese; in realtà, però, costituisce un ibrido, dal momento che ha introdotto una forte quota di uninominale mantenendo insieme meccanismi proporzionali che si pongono come una rendita di posizione per le vecchie forze politiche, dando luogo a una geografia elettorale molto complessa.

Nelle e. del 1994, quindi, le nuove regole elettorali approvate nel 1993 non hanno dato luogo a un effettivo sistema maggioritario uninominale. Dalla prova elettorale, infatti, è uscito un Parlamento diviso dal momento che il polo di centro-destra ha ottenuto un'ampia maggioranza alla Camera e una maggioranza relativa al Senato e, al contempo, il grado di frammentazione del sistema partitico è rimasto alquanto elevato, sia per il comportamento dei partiti stessi sia per le scelte degli elettori ancora legati a una logica proporzionale.

Va sottolineato, poi, come il meccanismo prescelto (con particolare riferimento alla Camera dei deputati, per la quale è previsto un 'doppio voto', uno per il collegio uninominale, l'altro per la quota proporzionale) e la selezione delle candidature all'interno delle coalizioni abbiano prodotto un'alterazione della rappresentanza, senza che da ciò sia derivato alcun beneficio in termini di governabilità e di stabilità istituzionale. Infatti l'adozione di un turno unico abbinato a un sistema maggioritario corretto ha indotto i partiti a coalizioni meramente elettorali che, mancando di uniformità di programmi e di indirizzo politico, rischiano di dissolversi all'atto di trasformarsi in maggioranza politica e di governo, come è accaduto nel dicembre 1994, quando il governo Berlusconi era in carica da pochi mesi.

Nella sua seconda prova, cioè nelle elezioni del 1996, lo stesso sistema elettorale ha prodotto, invece, una maggioranza nei due rami del Parlamento, quella dell'Ulivo con Rifondazione Comunista, dimostrandosi in grado di realizzare la tanto auspicata alternanza.

Non è peraltro diminuito il peso politico dei partiti rispetto alle coalizioni e proprio la difficoltà dei rapporti dell'Ulivo con Rifondazione Comunista ha determinato, il 9 ottobre 1998, le dimissioni del presidente del Consiglio R. Prodi (v. italia: Storia, in questa Appendice).

La Commissione per le riforme istituzionali, la nuova Bicamerale presieduta da M. D'Alema, si è occupata delle modifiche da apportare alla legge elettorale, e le relative proposte, una volta presentate, avrebbero dovuto essere approvate dal Parlamento. Il suo scioglimento ha fatto, però, decadere tali prospettive. Con d.p.r. 22 febbr. 1999 è stato invece indetto, per il 18 aprile 1999, il referendum per l'abrogazione delle norme del testo unico per l'e. della Camera dei deputati, che prevedono l'attribuzione di seggi in ragione proporzionale; ma il referendum è stato dichiarato nullo per la mancata partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto (la percentuale dei votanti è stata pari al 49,6%).

Di notevole rilievo è infine la legge di revisione costituzionale approvata in seconda votazione il 29 settembre 1999, con la quale è stato modificato l'art. 48 della Costituzione. Nella sua nuova formulazione la norma sancisce il principio che la legge deve stabilire requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e assicurarne l'effettività; a tal fine, prevede l'istituzione per l'elezione delle Camere di una circoscrizione Estero, alla quale siano assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati da legge. Perché questi principi possano trovare applicazione è peraltro necessario che una legge di revisione degli artt. 56 e 57 Cost. stabilisca il numero di deputati e senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (un disegno di legge che fissa tale numero in 16 deputati e 8 senatori è allo stato all'esame del Parlamento) e che una legge ordinaria detti la disciplina delle modalità di svolgimento delle votazioni.

Gran Bretagna. - Le elezioni per la Camera dei Comuni. Il sistema elettorale britannico rappresenta l'unico caso in Europa di applicazione del sistema maggioritario puro e si adatta pienamente allo scenario essenzialmente bipolare della politica britannica, fondata tradizionalmente sul two party system.

Tale sistema, finalizzato all'alternanza nelle funzioni di governo e di opposizione, non manca, di fatto, di riservare spazi anche alle formazioni minori, come quelle a carattere regionale, quali lo Scottish National Party e il gallese Plaid Cymr.

Per l'e. alla Camera dei Comuni il territorio nazionale è diviso in 651 circoscrizioni elettorali, ciascuna delle quali elegge un solo membro. Per l'e. di ogni candidato è sufficiente la maggioranza semplice dei voti nell'ambito del singolo collegio uninominale e le e. si svolgono in un turno unico.

Il sistema maggioritario viene considerato essenziale per il buon funzionamento della forma di governo britannica e a esso è ascritto il merito di facilitare la formazione di maggioranze solide.

Ricorrenti proposte di riforma del sistema elettorale hanno preso in considerazione le ipotesi del single transferable vote system, di matrice irlandese, e della proportional representation formulate dal partito liberale sempre nell'ambito del maggioritario, mentre il Labour Party ha avanzato proposte di modifica in senso proporzionalistico. Nell'ambito dei progetti di riforma, pur nel rispetto dello schema maggioritario, va segnalata anche l'ipotesi dell'introduzione dell'additional member system di marca tedesca.

In base a questo sistema il territorio nazionale verrebbe ripartito in collegi uninominali in cui i partiti presentano candidature singole. L'elettore avrebbe, però, facoltà di indicare due preferenze, una, che possiamo definire personale, per il candidato prescelto, l'altra, che possiamo chiamare di partito, a favore della lista presentata nel Land. Si darebbe, quindi, la possibilità all'elettore di esprimere scelte differenziate che nel caso del secondo voto possono indicare una formazione partitica diversa da quella del candidato individualmente designato. Nell'assegnazione dei seggi al Bundestag, ripartiti proporzionalmente tra i partiti sulla base delle opzioni espresse, la prima metà è assegnata ai candidati votati singolarmente, la seconda è ripartita secondo il meccanismo dell'additional member system.

Del modello tedesco in Gran Bretagna è favorevolmente valutata, in vista di una revisione del sistema vigente, anche la regola di sbarramento al 5% perché considerata atta a limitare il fenomeno della diffusione dei partiti minori in Parlamento, contribuendo, quindi, a garantire la governabilità del Paese.

La Camera dei Lords. Questa assemblea, residuo per alcuni di un passato sentito come remoto, per altri, invece, considerata elemento portante di una tradizione istituzionale ancora funzionante, costituisce un unicum nell'ambito delle strutture parlamentari odierne dal momento che i Lords continuano a essere scelti dal sovrano ovvero ereditano la loro carica. Attualmente le nomine dei pari avvengono due volte l'anno e sono precedute da una consultazione tra il premier, il leader dell'opposizione e il capo dell'Alleanza liberale-socialdemocratica in modo da assicurare una certa corrispondenza tra le candidature dei Lords e gli equilibri politici complessivi. L'atto di nomina dei candidati proposti spetta al sovrano. Anche recentemente sono state formulate proposte per la soppressione di questa Camera o per la sua trasformazione in organo elettivo.

Francia. - Nell'ordinamento della v Repubblica il Parlamento, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, comprende l'Assemblea nazionale e il Senato. Si tratta di un bicameralismo imperfetto, sia in ordine all'eterogeneità dei meccanismi previsti per l'e. dei due rami del Parlamento, sia rispetto alle differenze esistenti tra i poteri e le attribuzioni dei due organi.

L'Assemblea nazionale. È formata da 577 deputati, eletti per un mandato di cinque anni. La formula elettorale è quella dello scrutinio maggioritario a doppio turno nell'ambito di circoscrizioni uninominali (570 per il territorio metropolitano e i dipartimenti d'oltremare, 5 per i territori d'oltremare e uno ciascuno per Mayotte e St.-Pierre-et-Miquelon).

I candidati che abbiano ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi sono direttamente eletti soltanto nel caso in cui la cifra elettorale conseguita sia pari almeno al 25% degli elettori iscritti nelle liste della circoscrizione (l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune ha luogo esclusivamente dietro presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato). Quando tale quorum non viene raggiunto si dà luogo la domenica successiva a un secondo turno, al quale possono concorrere unicamente i candidati che abbiano conseguito al primo turno almeno il 12,5% del totale degli iscritti della circoscrizione.

Inizialmente l'adozione del principio maggioritario, introdotto nel 1958, espletò i suoi effetti sulla rappresentanza parlamentare nel senso di una 'marginalizzazione del peso relativo delle forze politiche poste all'estremità dello schieramento politico'; successivamente la formula elettorale maggioritaria a doppio turno operò anche nel senso della bipolarizzazione del sistema dei partiti, dal momento che le opposizioni (le sinistre di fronte al partito conservatore, cioè quello gollista) si trovarono costrette a concludere intese elettorali per non essere penalizzate nell'attribuzione dei seggi. Un'ulteriore spinta nel senso della bipolarizzazione e della formazione di maggioranze parlamentari omogenee derivò dall'introduzione nel 1962 dell'e. diretta del presidente della Repubblica (come per i deputati all'Assemblea nazionale, a suffragio universale diretto a due turni, a cui possono partecipare soltanto i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti al primo turno).

Tale sistema, costringendo i partiti nel secondo turno delle presidenziali a prendere posizione per l'uno o per l'altro dei due candidati rimasti in lizza, ha finito per favorire la formazione di due schieramenti alternativi e per condizionare il comportamento degli elettori, anche in funzione delle e. parlamentari. A lungo, infatti, il candidato vincente alle presidenziali si è visto garantire alle successive e. all'Assemblea nazionale una larga maggioranza.

La consonanza politica tra il Presidente della Repubblica e la maggioranza parlamentare si è interrotta a partire dalle e. del marzo del 1993, in quanto il risultato elettorale ha determinato la coabitazione del Capo dello Stato con un Governo di diversa ispirazione politica, con rilevanti ripercussioni sugli equilibri complessi e sulle modalità del funzionamento del modello semi-presidenziale francese.

Tra il 1985 e il 1986, però, il sistema elettorale maggioritario che per quasi un trentennio aveva caratterizzato l'esperienza politica e istituzionale della v Repubblica è stato modificato in senso proporzionale, per poi essere di nuovo quasi integralmente ripristinato.

Dopo le e. del marzo 1986 la nuova maggioranza parlamentare di centro-destra reintrodusse nuovamente, mediante le ll. dell'11 luglio e del 24 nov. 1986, il sistema maggioritario a due turni.

Le elezioni per il Senato. Il Senato consta attualmente di 321 membri: di essi 296 sono eletti nei 95 dipartimenti metropolitani e 8 nei dipartimenti d'oltremare, mentre ciascuno dei tre territori d'oltremare come anche le due collettività territoriali esistenti designano un senatore per un totale complessivo di cinque seggi. I francesi residenti all'estero concorrono all'e. di un numero di senatori che è stato progressivamente elevato da 6 a 12.

Le e. hanno luogo a suffragio universale indiretto: la scelta dei senatori è attribuita a collegi elettorali formati dai titolari di cariche elettive negli enti territoriali (deputati e consiglieri regionali eletti nel dipartimento, consiglieri regionali del dipartimento e consiglieri municipali o loro delegati). Fa eccezione il caso dei 12 senatori espressi dai francesi residenti all'estero che vengono eletti su base proporzionale dai componenti del Consiglio superiore dei francesi all'estero eletti a suffragio universale.

Riguardo ai collegi elettorali occorre distinguere tre classi di comuni: 1) comuni aventi una popolazione inferiore ai 9000 abitanti, che esprimono, a scrutinio maggioritario a tre turni, da 1 a 15 delegati per il collegio elettorale senatoriale, secondo la consistenza numerica, variabile da 9 a 29 membri, del Consiglio comunale; 2) comuni la cui popolazione è compresa tra 9000 e 30.000 abitanti, che inviano tutti i membri del consiglio comunale quali componenti del collegio elettorale senatoriale; 3) comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, per i quali entrano a far parte del collegio elettorale senatoriale, in aggiunta ai consiglieri municipali, anche i delegati supplementari in misura di uno ogni 1000 abitanti eccedenti le 30.000 unità.

Questo meccanismo presenta una notevole disparità nella rappresentanza a vantaggio dei comuni più piccoli e delle aree rurali, dal momento che in essi la delegazione presso il collegio elettorale senatoriale è espressa in forma pressocché totale dalla maggioranza dell'Assemblea municipale.

Nei dipartimenti chiamati a eleggere non più di 4 senatori si ricorre allo scrutinio plurinominale maggioritario a doppio turno (i due turni hanno luogo nella stessa giornata); nei dipartimenti che eleggono 5 o più senatori l'e. viene effettuata secondo il sistema proporzionale sulla base di liste bloccate, nel senso cioè che i seggi sono attribuiti secondo l'ordine di presentazione delle candidature.

Germania. - Nella Costituzione della Repubblica Federale di Germania, all'esercizio della funzione legislativa concorrono a livello federale due assemblee di tipo parlamentare, con modalità e poteri differenziati: il Bundestag (Dieta) e il Bundesrat (Consiglio federale). Di questi, soltanto il primo dei due organi è eletto a scrutinio universale diretto, mentre il Bundesrat è composto da membri dei governi dei Länder, da questi designati e revocabili.

Nel Grundgesetz (Legge fondamentale) del 1949 in ordine al regime elettorale si rinvengono soltano indicazioni di carattere generale, mentre a livello costituzionale trovano collocazioni le statuizioni concernenti il 'carattere universale, diretto, libero, uguale e segreto' del voto elettorale e i requisiti per l'esercizio del diritto di voto e l'eleggibilità. Per ogni altro elemento - in particolare per quello che riguarda la formula elettorale che presiede alla ripartizione dei seggi - la legge fondamentale rinvia al legislatore ordinario.

Gli elementi qualificanti del sistema elettorale tedesco, rimasti pressoché invariati nel tempo, sono costituiti dai meccanismi del doppio voto e dalla clausola di sbarramento al 5%. Tale sistema viene classificato tra quelli proporzionali a moderata correzione maggioritaria.

Per l'e. del primo Bundestag della Germania riunificata, avvenuta il 2 dicembre 1990, in base alla nuova disciplina elettorale approvata nell'ottobre dello stesso anno, il territorio è stato diviso in due settori corrispondenti a ovest a quello della Repubblica Federale e a est a quello della ex Repubblica Democratica e per rendere meno drastica la clausola del 5% dei voti necessari per entrare a far parte del Parlamento di Bonn è stata offerta la possibilità ai partiti di nuova formazione di coalizzarsi mediante collegamenti di liste presenti nel terrritorio dell'ex D.D.R.

Le elezioni per il Bundestag. Dei 656 seggi del Bundestag 328 vengono assegnati, sulla base di altrettanti collegi uninominali, a scrutinio maggioritario a un unico turno, mentre per l'assegnazione dei rimanenti seggi si procede mediante scrutinio a rappresentanza proporzionale con voto bloccato di lista, in collegi territorialmente coincidenti con i Länder. Il numero dei collegi compresi nei Länder è variabile e dipende dalla loro consistenza demografica.

L'elettore ha a sua disposizione due voti da esprimere su un'unica scheda. Con il primo voto l'elettore indica il candidato da eleggere nel collegio uninominale, nel quale risulta eletto quello che riporta la maggioranza relativa dei voti. Con il secondo voto l'elettore attribuisce la propria preferenza a una delle liste di partito presentate nel Land, nel cui ambito è compreso il suo collegio. All'elettorato è concessa la possibilità di dissociazione tra voto al candidato e voto di lista ma non di modificare l'ordine delle candidature della lista, dal momento che si tratta di uno scrutinio di lista bloccato.

Alla ripartizione dei seggi sulla base dello scrutinio a rappresentanza proporzionale partecipano soltanto i partiti che abbiano raggiunto il 5% dei voti validi espressi a livello nazionale o che annoverino almeno tre candidati, a loro collegati, vincitori nello scrutinio nominale. Per l'attribuzione dei rimanenti 328 seggi si applica un criterio di scorporo sulla base del metodo d'Hondt. Dei due voti è il secondo, cioè quello di lista, a determinare la composizione politica del Bundestag, poiché la ripartizione dei seggi tra i vari partiti avviene proporzionalmente al numero dei voti di lista riportati da ognuno di essi.

Le elezioni per il Bundesrat. In virtù dell'art. 51 del Grundgesetz, il Bundesrat è composto da membri dei governi dei Länder che vengono da questi nominati e revocati. Ciascun Land può inviare come componenti del Bundesrat un numero di propri membri non superiore ai voti di cui dispone, da 3 a 6 a seconda del numero degli abitanti, che si qualificano non come i rappresentanti dei singoli stati della Federazione ma degli stati stessi. Per questo motivo i membri del Bundesrat, quali rappresentanti dei Länder, sono chiamati a votare unitariamente, secondo le direttive del governo di provenienza.

Spagna. - Il sistema elettorale spagnolo è attualmente disciplinato dalla Ley Orgánica del Régimen Electoral General del 19 giugno 1985, che si è limitata a recepire il modello emerso durante la fase costituente, in particolare nella Ley para la reforma política del 4 genn. 1977, prodotto dell'accordo del governo di Suárez con le Cortes franchiste.

Questa legge prevedeva, nella prima disposizione transitoria, che il Congresso fosse eletto secondo criteri di rappresentanza proporzionale, con l'introduzione di correttivi per evitare l'eccessiva frantumazione. Successivamente il Real Decreto Ley del 18 marzo 1977 fissava una soglia di sbarramento del 3% dei voti a livello di circoscrizione, stabiliva un minimo di due deputati per provincia, introduceva la formula d'Hondt con liste complete, chiuse e bloccate. Alcuni di questi elementi sono stati poi accolti dalla Costituzione del 1978.

Le elezioni per il Congreso de los Diputados. La costituzione spagnola del 1978 attribuisce la funzione legislativa a un Parlamento bicamerale (Cortes Generales), ripartito in una Camera bassa (Congreso de los Diputados) e in una Camera alta (Senado). Il Congreso è composto attualmente di 350 membri, eletti a suffragio universale diretto e provenienti da 50 province, corrispondenti ad altrettante circoscrizioni elettorali (47 continentali, 3 insulari, due per le Canarie e una per le Baleari) e dalle due enclave in territorio marocchino di Ceuta e Melilla. Nella ripartizione dei seggi tra le varie circoscrizioni le aree urbane risultano essere sottorappresentate rispetto a quelle rurali, più arretrate e meno popolate.

La scelta della provincia come circoscrizione elettorale ha comportato l'ampiezza ridotta delle circoscrizioni relativamente al numero dei seggi assegnati a ciascuna di essa, che è di 6,7. Ciò non deve essere considerato un elemento secondario in quanto le formule proporzionali applicate in circoscrizioni di ampiezza limitata determinano effetti quasi maggioritari.

I membri del Congreso sono eletti sulla base del principio proporzionale con il metodo d'Hondt, a scrutinio di lista bloccata; gli elettori, quindi, non possono modificare l'ordine dei candidati, né esprimere preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella votata. Le liste dei candidati che nell'ambito della circoscrizione non ottengano almeno il 3% dei voti validi sono escluse dal riparto per l'assegnazione dei seggi. Non è ammesso il recupero dei resti fuori dall'ambito delle singole circoscrizioni.

Le elezioni per il Senado. Attualmente il Senado conta 255 membri, numero però soggetto a variazioni in rapporto all'evoluzione demografica del paese. Come per il Congreso, le 50 province amministrative e le enclave di Ceuta e Melilla costituiscono altrettante circoscrizioni elettorali. Per la Camera alta, che ai sensi dell'art. 69, co. 1 della Costituzione è definita Camera di rappresentanza territoriale, anche le 17 Comunità autonome in cui è ripartito il territorio nazionale (tra le quali la Catalogna, i Paesi Baschi, la Galizia, l'Andalusia) rappresentano ciascuna una circoscrizione elettorale supplementare, alla quale è attribuito almeno un seggio con l'aggiunta di un ulteriore seggio per ogni milione di abitanti residenti nei rispettivi territori.

I 208 senatori attribuiti alle province sono eletti a suffragio universale diretto, mentre i rappresentanti delle Comunità autonome (47 senatori) sono eletti a scrutinio indiretto dalle rispettive Assemblee legislative.

Per la componente eletta a suffragio universale diretto, l'elettore è chiamato a esprimersi su una lista unica formata dai rappresentanti delle varie formazioni politiche e può esprimere soltanto tre preferenze sul totale dei quattro seggi da assegnare alla circoscrizione. Sono eletti i candidati della lista che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Disposizioni speciali sono stabilite per lo scrutinio nelle tre circoscrizioni delle province insulari, ripartite in collegi uninominali, cui sono assegnati in totale 16 seggi. Nel suo concreto funzionamento il sistema elettorale spagnolo tende a operare nel senso di una semplificazione del sistema partitico su base bipolare (PSOE, Partido Socialista Obrero Español, socialista, e PP, Partido popular, di centro-destra) e del rafforzamento delle maggioranze parlamentari.

Non esiste in Spagna un rilevante dibattito sulla riforma del sistema elettorale, né da parte della pubblicistica né da parte delle forze politiche, ritenendosi che esso, avendo ben funzionato e avendo raggiunto gli obiettivi fissati, debba essere mantenuto.

Elezioni amministrative e regionali

Anche a livello locale il sistema elettorale si fonda in alcuni paesi su una base oscillante tra il maggioritario e il proporzionale, come in Francia e in Italia, in altri, invece, come in Germania e in Spagna, presenta un carattere più nettamente proporzionale, in altri ancora, come in Gran Bretagna, è pienamente maggioritario.

Italia. - La l. 25 marzo 1993 nr. 81, poi modificata dalla l. 15 ott. 1993 nr. 415, che ha introdotto il principio dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, prevede per gli organi comunali due sistemi diversi: nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e alla lista a questi collegata sono attribuiti 2/3 dei seggi, mentre i restanti sono attribuiti proporzionalmente alle altre liste; nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (se questa non viene raggiunta si effettua un secondo turno con ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto nel primo turno la maggioranza dei voti). A ogni candidato sono collegate una o più liste, ma l'elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco non collegato alla lista prescelta. Alla lista o alle liste collegate al candidato eletto viene assegnato il 60% dei seggi, se non ha naturalmente raggiunto una percentuale superiore di voti o nella circostanza in cui altre liste, in caso di doppio turno, non abbiano già superato al primo turno il 50% dei voti validi.

Un sistema molto simile è stato adottato per l'e. del presidente della provincia, a suffragio universale e diretto, e per quella del consiglio provinciale, effettuata sulla base di collegi uninominali con l'assegnazione del 60% dei seggi alla lista o alle liste collegate a quella del candidato eletto presidente della provincia che non abbia conseguito almeno tale percentuale dei seggi. Per quanto riguarda le e. regionali la normativa introdotta dalla l. 23 febbr. 1995, nr. 43 prevede un sistema elettorale prevalentemente proporzionale, ma con premio di maggioranza e indicazione del presidente della giunta.

Francia. - Il sistema elettorale applicabile alle elezioni municipali varia a seconda del numero degli abitanti dei singoli comuni. Nei comuni con popolazione inferiore ai 3500 abitanti viene applicato il principio maggioritario a doppio turno con collegi plurinominali e scrutinio di lista. Le liste elettorali devono comprendere un numero di candidature pari al numero dei seggi da assegnare. Nei comuni con popolazione inferiore ai 2500 abitanti è prevista la presentazione di candidature fuori lista.

Superano il primo turno quei candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, che deve corrispondere ad almeno un quarto del numero degli aventi diritto al voto. Nel secondo turno vengono eletti coloro che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti validi espressi, indipendentemente dal numero dei votanti.

Nei comuni con popolazione superiore ai 3500 abitanti viene adottato lo scrutinio maggioritario di lista a doppio turno con rappresentanza proporzionale delle minoranze partitiche che abbiano conseguito almeno il 5% dei voti validi. Fra il primo e il secondo turno sono ammesse alcune modificazioni delle liste elettorali: le liste, infatti, che abbiano ottenuto il diritto a partecipare al secondo turno possono includere dei candidati iscritti in liste che al primo turno abbiano conseguito almeno il 5% dei voti e che non si siano presentate al secondo turno.

Ciascun consiglio municipale elegge, scegliendolo tra i propri componenti, il sindaco. Un regime speciale vige per la città di Parigi, dove accanto al sindaco della capitale, eletto dal consiglio municipale, vi sono i sindaci dei dodici arrondissements eletti dai rispettivi consigli tra i propri membri, che, precedentemente soppressi, sono stati reintrodotti nel 1982.

Le e. cantonali si fondano sul sistema uninominale maggioritario a doppio turno, con soglia di ammissione al ballottaggio pari al 10% degli elettori iscritti; quelle regionali si effettuano sulla base dello scrutinio proporzionale a base dipartimentale e prevedono una soglia di esclusione del 5%.

Germania. - Nella Repubblica Federale di Germania l'art. 28, co. 1° del Grundgesetz ha dichiarato fondamentali per le e. comunali e regionali quegli stessi principi sanciti per le e. federali (e. generali, dirette, libere, uguali e segrete) astenendosi, però, dal determinare espressamente il sistema elettorale, rimesso alla disciplina dei singoli Länder. Tale sistema è generalmente fondato sul principio proporzionale ed è prevista la clausola di sbarramento al 5%. In alcuni Länder il sindaco (Bürgermeister) è eletto direttamente dai cittadini (Baviera), in altri invece dalla rappresentanza consiliare (Vestfalia), mentre i consigli municipali di città come Berlino, Brema e Amburgo eleggono il borgomastro a maggioranza semplice e con voto segreto.

Spagna. - I sistemi elettorali regionali sono disciplinati dai diversi Statuti delle comunità autonome e dalle leggi che in applicazione di quelli si sono date le comunità stesse che, diversamente dalle regioni italiane, dispongono di una vasta potestà legislativa in materia di e. dei propri organi legislativi; i sistemi elettorali dei comuni sono disciplinati, invece, dalla legge organica nr. 5 del 19 giugno 1985 che stabilisce, oltre ai meccanismi precedentemente descritti per l'e. dei membri del Congreso, anche quelli per l'e. dei componenti dei consigli provinciali e dei rappresentanti spagnoli al Parlamento europeo.

A livello regionale i deputati della comunità autonoma sono eletti con un sistema proporzionale, con formula d'Hondt, con liste chiuse e bloccate (per cui i seggi sono attribuiti secondo l'ordine di presentazione delle candidature), con una soglia di esclusione variabile dal 3% al 5% a seconda della comunità, il cui territorio viene ripartito in collegi plurinominali.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 100 abitanti viene applicato un regime speciale definito sistema del Consiglio aperto, in base al quale il comune è retto da un sindaco eletto da un'assemblea composta da tutti gli elettori. Tale sistema può essere applicato anche a comuni con popolazione superiore, ricorrendo particolari condizioni previste dalla legge elettorale generale, previa espressa deliberazione della comunità autonoma che deve essere adottata su richiesta di almeno 1/3 dei membri del consiglio del comune stesso.

Nei comuni con popolazione compresa tra i 100 e i 250 abitanti i membri del consiglio municipale sono eletti con un sistema di tipo maggioritario, a voto limitato, che consente anche una rappresentanza delle minoranze partitiche.

Nei comuni con popolazione superiore ai 250 abitanti il consiglio è eletto con formula proporzionale, con una soglia di sbarramento del 5%, con liste chiuse e bloccate e la ripartizione dei seggi tra le liste viene compiuta secondo il metodo di calcolo d'Hondt.

Nonostante la Costituzione consenta l'e. diretta del sindaco, la legge elettorale del 1985 ha previsto l'e. da parte del consiglio municipale. Possono candidarsi alla carica di sindaco soltanto i consiglieri capolista di ciascun partito. Viene eletto il consigliere che ha ottenuto alla prima votazione la maggioranza assoluta dei voti. Nell'ipotesi che nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, viene proclamato eletto il candidato capolista della lista che abbia ottenuto, alle elezioni consiliari, il maggior numero dei voti. In caso di parità si procede al sorteggio.

Nei comuni con popolazione compresa tra i 100 e i 250 abitanti tutti i consiglieri possono candidarsi alla carica di sindaco, che viene eletto con sistema maggioritario.

Gran Bretagna. - Il sistema elettorale locale è analogo a quello vigente per le elezioni politiche, cioè un sistema maggioritario semplice o plurality system.

Ai fini elettorali il territorio delle contee viene diviso in tanti collegi elettorali uninominali quanti sono i consiglieri da eleggere; i distretti sono invece divisi in circoscrizioni elettorali che eleggono un numero variabile di candidati (da uno a tre).

Ogni elettore può esprimere un numero di voti pari al numero dei seggi assegnati al proprio collegio elettorale. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Ciascun consiglio cittadino elegge annualmente uno dei suoi membri alla carica di sindaco, al quale si affianca, eletto dai membri del consiglio appartenenti al partito di maggioranza, un city manager, scelto per la sua competenza professionale.

bibliografia

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