EPOBELIA

Enciclopedia Italiana (1932)

EPOBELIA (gr. ἐπωβελία; letteralmente "pagamento di un obolo per ogni dracma")

Ugo Enrico Paoli

È un istituto di diritto attico, che concorreva con altri istituti analoghi a porre un freno alle liti temerarie, favorendo l'economia dei processi. Esso consisteva in una somma corrispondente in ragione di un obolo per ogni dracma al valore della causa, che nelle cause private l'attore soccombente pagava allorché non vesse riportato il quinto dei voti dei giudici a suo favore. L'epobelia, data la sua natura, colpiva l'attore ma in certi casi anche il convenuto poteva essere obbligato a pagarla, come avveniva nei giudizî paragrafici, dove cioè dev'essere preliminarmente risolta un'eccezione di diritto (παραγραϕή).

Non sembra che in tutte le cause private l'attore temerario corresse il rischio di pagare l'epobelia. Tarde notizie informano che il rischio dell'epobelia era limitato alle cause di cui era oggetto una somma di denaro (δίκαι χρηματικαί). Risulta, invece, che l'epobelia era sempre comminata dalla legge nelle cause commerciali, e che il debitore era tenuto in ceppi sinché non avesse effettuato il pagamento. Da alcuni passi si ricava che il pagamento dell'epobelia era effettuato all'avversario, da altri invece parrebbe che l'epobelia si pagasse allo stato. È probabile che secondo i casi la legge statuisse nell'uno o nell'altro modo.

Bibl.: A. Boeckh, Staatshaushalt. d. Atherner, 3ª ed., I, Berlino 1886, p. 416 segg. (trad. nella Bibl. di storia econ. di V. Pareto, I, Milano 1903, p. 446 segg.); Th. Thalheim, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., VI (1907), col. 226, s. v. ἐπωβελία; J. H. Lipsius, Attisches Recht, III, Lipsia 1915, p. 937 segg.; U. E. Paoli, Giudizi paragrafici, in Riv. di dir. process. civile, II (1925), p. 218.

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