ERGASTOLO

Enciclopedia Italiana (1932)

ERGASTOLO

Ugo CONTI
Aristide CALDERlNl
Ugo CONTI

. Nei tempi moderni, da quando cioè il carcere in generale, da semplice informe custodia, anche di processati, ha assunto un carattere di pena, con la parola ergastolo s'intende sia un vero e proprio stabilimento di pena sia la pena che in esso si sconta.

Diverso e più limitato il significato della parola in Grecia e in Roma. In Grecia la parola ἐργαστήριον fu usata come sinonimo di officina, mentre a Roma ergastulum fu detto un edificio, più solitamente sotterraneo, che serviva di abitazione a schiavi o a condannati, adoperati in varî lavori e specialmente nella coltura del suolo. Come tale troviamo illustrata la parola soprattutto da Columella (I, 6, 3; I, 8, 16; XI, 1, 22); nelle grandi proprietà rurali gli ergastoli servivano a rinchiudere nei momenti di riposo la numerosa popolazione servile, che lasciata libera avrebbe potuto costituire un pericolo per i custodi. Poi ergastoli furono annessi a ogni altro genere di lavori, che occuparono in discreto numero la mano d'opera servile in campagna e in città; e poté anche accadere che uomini liberi vi fossero attirati e rinchiusi. Augusto e Tiberio ordinarono perciò ispezioni negli ergastoli d'Italia e Adriano li avrebbe aboliti. Non occorre dire che la vita condotta negli ergastoli era delle più terribili; essi alimentarono poi le rivolte degli schiavi disposti a ogni sacrificio pur di non ritornare nell'antica degradazione. Mario, Antonio e Pompeo vi trassero talora soldati per riempire i vuoti dei loro eserciti.

L'ergastolo moderno. - Nozionalmente, la pena carceraria è una sola: e l'ergastolo non è così che un modo di pena carceraria, particolarmente caratterizzata dalla perpetuità della durata. La pena dell'ergastolo, come pena carceraria in genere, è detenzione del condannato in apposito stabilimento sotto particolare disciplina, e in specie, detenzione perpetua, in uno stabilimento distinto da ogni altro stabilimento carcerario, e con disciplina egualmente distinta, per un concetto di speciale rigore. Perpetuità, ossia durata quanto la vita umana, a partire dal giorno dell'inizio della pena: perpetuità propria così anche della pena interdittiva, la quale però consente la riabilitazione.

Contro l'ergastolo, quale pena carceraria di durata perpetua, si pronunciarono già alcuni scrittori, ma i più sono a sua difesa. Si può dire che tutte le legislazioni penali, portano la pena carceraria perpetua, e la maggior parte, accanto alla pena di morte, mentre pochissime ammettono la sola pena carceraria temporanea, protratta generalmente fino a trenta anni di durata, e di regola, questa pena temporanea accanto alla pena di morte.

I casi d'applicazione della pena dell'ergastolo sono pochi, ma per sé la pena stessa non è da considerarsi mai una pena d'eccezione, sibbene sottoposta alle ordinarie regole di diritto sostanziale e processuale. La perpetuità della detenzione è la nota caratteristica dell'ergastolo modernamente inteso: le discipline dovranno essere in corrispondenza severe, ma non eccessivamente.

Nel 1770 Maria Teresa faceva costruire a Milano un ergastolo quale luogo ordinario di pena, e come pena carceraria perpetua (ed essenzialmente tale) troviamo l'ergastolo nelle leggi successive. E così pel codice penale delle Due Sicilie del 1819 la voce ergastolo designava appunto la reclusione perpetua, da scontarsi nel forte di un'isola (art. 37). Ergastolo era pure la pena carceraria perpetua per il codice penale toscano del 1853, vigente fino all'unificazione legislativa (articoli 13, 15, e decreto 10 gennaio 1860). Ergastolo era pena carceraria perpetua e temporanea per il codice penale estense del 1855 (articoli 10, 15). Il codice penale parmense del 1820 aveva i lavori forzati a vita (art. 17): e cosi il codice penale sardo del 1859, esteso alle provincie meridionali il 17 febbraio 1861, e vigente fino all'unificazione legislativa (articoli 13, 16, 119-121); il regolamento pontificio del 1832 aveva la galera perpetua (art. 50); il codice penale austriaco del 1852, pel Lombardo-Veneto, aveva il carcere duro, in perpetuo (articoli 16, 18-24). E in tutti questi codici (meno il toscano, dopo il decreto d'abolizione 30 aprile 1859) la pena carceraria perpetua seguiva nella scala penale alla pena di morte. Nei lavori preparatorî del codice unico per il regno d'Italia, 30 giugno 1889, vigente fino al 1° luglio 1931, si discusse lungamente dell'ergastolo, o facendolo comunque seguire alla pena di morte, o aggiungendovi altra pena carceraria perpetua, come i lavori forzati a vita, o portandolo solo come pena massima per i delitti nel suo carattere essenziale di perpetuità. Secondo il codice 1889 la pena dell'ergastolo si sconta in stabilimenti speciali, per i primi sette anni in segregazione cellulare continua, con l'obbligo del lavoro, negli anni successivi il lavoro diviene comune, con l'obbligo però del silenzio (articoli 12 e 23). Gli articoli 31, 33, 43, 87 segnavano gli speciali effetti della condanna all'ergastolo. E quando particolari circostanze facessero sostituire all'ergastolo la reclusione, questa si portava fino al massimo di trent'anni (articoli 32, 56, 58, 59, 63 e 90), mentre concorrendo con l'ergastolo altre pene si aumentava per esso il periodo della segregazione cellulare (articoli 67, 76), fino alla segregazione cellulare in perpetuo in caso di recidiva (art. 84). La prescrizione estingueva l'azione penale in venti anni se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo (art. 91), mentre la condanna all'ergastolo non si prescriveva mai. L'ergastolo, d'altronde, era comminato (articoli 104, 106, 117, 366) per i delitti di attentato e macchinazioni contro la patria, di attacco contro il sovrano, e d'omicidio qualificato. Tralasciamo i richiami, per le disposizioni di attuazione di questo codice, ai codici della marina mercantile, al cod. pen. per l'esercito e al cod. pen. militare marittimo, come ai vecchi codici penali, e tralasciamo pure le disposizioni relative all'ergastolo contenute nel regolamento carcerario sempre in rapporto al detto codice. I condannati alla pena dell'ergastolo in Italia, dal 10 gennaio 1890 al 10 luglio 1931, e cioè dal nascere al morire del codice penale unico del 1889, dànno una cifra media di circa cento all'anno, mentre erano il doppio sotto i vecchi codici surrichiamati, e il triplo e più calcolando anche i casi di commutazione della pena di morte nella pena dei lavori forzati a vita.

Per il codice penale italiano 19 ottobre 1930 il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo è punito secondo la legge medesima sempreché si trovi nel territorio dello stato (art. 9-11). L'ergastolo è la seconda fra le "pene principali stabilite per i delitti", dopo la pena di morte, e seguita dalla reclusione e dalla multa (art. 17); è pena restrittiva della libertà personale, come la reclusione e l'arresto (art. 18): "La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto. Il Ministro della giustizia può disporre che l'esecuzione della pena abbia luogo in una colonia, o in altro possedimento d'oltremare. Il condannato, che sconta la pena in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare, può essere ammesso al lavoro all'aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel primo capoverso" (art. 22). La condanna all'ergastolo importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici (art. 29). "Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa anche la perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna" (art. 32). "La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato" (art. 36). Per quanto riguarda la sua condizione giuridica il condannato all'ergastolo è equiparato al condannato a morte (art. 38). Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni (art. 65): se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce l'ergastolo (art. 67). "Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni" (art. 72). "Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo" (art. 73). Le donne scontano anche la pena dell'ergastolo in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini (art. 141), e all'ergastolo si applicano le altre norme generali di cui agli articoli 143-145, 148, 149. La prescrizione non estingue il reato, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, né la pena stessa si estingue col decorso del tempo. Estinta la pena dell'ergastolo per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena detentiva temporanea, inflitta per un reato concorrente, è regolata secondo le norme dell'art. 184 del codice. Casi d'applicabilità dell'ergastolo sono quelli definiti agli articoli 242, 258, 261, 265, 268, 276, 283, 284, 286, 287, 295, 298 (delitti contro la personalità dello stato), 422, 438, 439 (strage, epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 577 (circostanze aggravanti dell'omicidio che non portano la pena di morte). Per il codice di procedura penale 19 ottobre 1930, la cognizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo appartiene alla corte d'assise (art. 29); il mandato di cattura è obbligatorio (art. 253), esclusa la libertà provvisoria (art. 277).

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