Esecuzione forzata

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Con riferimento al processo civile, è l’attività giurisdizionale cui ricorre il creditore quando il debitore non adempie spontaneamente al suo obbligo. Sono parti del processo esecutivo: l’ufficiale giudiziario, il giudice dell’esecuzione, il creditore procedente e il debitore esecutato. Per poter dar luogo all’esecuzione forzata il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo «per un diritto certo, liquido e esigibile» (art. 474 c.p.c.), titolo che è il presupposto necessario e sufficiente per instaurare il processo esecutivo.

L’esecuzione forzata si distingue in esecuzione in forma generica o per espropriazione ed esecuzione diretta o in forma specifica. Con l’esecuzione diretta o esecuzione in forma specifica, in caso di inadempimento dell’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenerne la consegna o il rilascio (esecuzione forzata per consegna o rilascio, artt. 2930 c.c. e 605-611 c.p.c.). In tal caso il precetto deve contenere anche la «descrizione sommaria» del bene del quale si chiede la consegna o il rilascio. Le difficoltà che sorgono nel corso di questa esecuzione sono decise dal giudice dell’esecuzione, su istanza che può essere proposta da ciascuna parte. In caso di inadempimento di una sentenza (o di altro provvedimento giurisdizionale) di condanna relativa a un obbligo di fare o non fare, il creditore può proporre ricorso al giudice dell’esecuzione: quest’ultimo procede, con ordinanza, alla determinazione delle modalità dell’esecuzione (esecuzione e. in forma specifica degli obblighi di fare e non fare, art. 2931 c.c. e 612-614 c.p.c.). Eventuali difficoltà sono risolte dal giudice dell’esecuzione con decreto, il quale provvede anche sulle spese dell’esecuzione.

In occasione di un processo esecutivo possono sorgere delle opposizioni. Si tratta dell’opposizione all’esecuzione con la quale il debitore esecutato contesta il diritto a procedere a esecuzione forzata o la pignorabilità dei beni (art. 615-616). Con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta il ‘come’ dell’esecuzione, ossia la regolarità formale o l’opportunità degli atti esecutivi (art. 617-618). L’opposizione all’esecuzione e quella agli atti esecutivi si propongono con citazione prima dell’inizio dell’esecuzione mentre, se quest’ultima è già iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione. L’opposizione di terzo all’esecuzione è proposta da colui che afferma essere proprietario o titolare di un diritto reale minore sui beni pignorati (art. 619-622 c.p.c.). Quest’ultimo tipo di opposizione si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione.

Nei casi stabiliti dalla legge il processo esecutivo può essere sospeso dal giudice dell’esecuzione (art. 623-628 c.p.c.). Il processo esecutivo si estingue per rinuncia del creditore procedente e di quelli intervenuti o per inattività delle parti (art. 629-632 c.p.c.).

Voci correlate

Azione. Diritto processuale civile

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Processo civile