FIDUCIA

Enciclopedia Italiana (1932)

FIDUCIA

Gino LUZZATTO
Emilio ALBERTARIO

. Diritto romano. - Nel diritto romano si chiama fiducia tanto la garanzia reale che consisteva nel trasferire al creditore la proprietà di una res mancipi fino al soddisfacimento del debito, quanto la convenzione con la quale una delle parti (fiduciario), ricevendo dall'altra (fiduciante) una cosa nella forma della mancipatio o della cessio in iure, assumeva l'obbligo di usarne a uno scopo determinato, e, solitamente almeno, di restituirla, esaurito lo scopo. Lo scopo più frequente era quello di procurare una garanzia reale al creditore (fiducia contratta pignoris iure cum creditore). Gli altri scopi erano i più varî: nel tempo anteriore al riconoscimento pretorio del deposito e del comodato essa doveva servire a realizzare quelle finalità pratiche a cui soddisfecero poi questi nuovi negozî; nei periodi più gravi delle guerre civili alla fiducia probabilmente si faceva ricorso per affidare a persone, che dessero maggiori garanzie d'immunità, i proprî beni immobili minacciati da incursione. In tutti questi, e in altri analoghi casi, la fiducia si diceva contratta cum amico. Che i Romani vedessero in siffatta convenzione un contratto reale non è dubbio, nonostante che A. Pernice lo neghi. Viceversa la designazione di questa convenzione come pactum, benché consueta nella letteratura romanistica, non è reperibile nelle nostre fonti. Quando la fiducia veniva contratta cum creditore, al trasferimento della proprietà non andava di regola congiunto il trasferimento del possesso, sicché il debitore poteva mediante il possesso ricuperare la proprietà (questa usucapione, importando il recupero di cosa propria, si diceva usureceptio). Ad evitare il grave inconveniente, che avrebbe privato il creditore della sua garanzia, il possesso stesso veniva espressamente rilasciato al debitore a titolo di precario o di locazione. L'actio fiduciae, data al fiduciante, d'origine incerta, prima in factum (secondo l'opinione dominante), poi in ius, stabilita per la restituzione della cosa, venne successivamente estesa a colpire ogni uso illecito della cosa stessa. L'azione era infamante: è plausibile ipotesi che il fiduciario non rispondesse, almeno per lungo tempo, se non per il dolo. Al fiduciario era data l'actio fiduciae contraria per il rimborso di quanto avesse speso per la conservazione della cosa. La fiducia scomparve nell'epoca romano-ellenica; e i compilatori giustinianei ne hanno evitato il nome nei Digesti sostituendolo con quello di pignus.

Bibl.: P. Örtmann, Die fiducia im röm. Privatrecht, Berlino 1890; O. Jacquelin, De la fiducie, Parigi 1891; O. Gradenwitz, in Grünhut's Zeitschr., XVIII (1895), pp. 349-353; A. Pernice, Labeo, III, i, Halle 1892, pp. 128-46; O. Karlowa, Röm. Rechtsgesch., Lipsia 1901, II, p. 560 segg.; O. Lenel, in Zeitschr. Savigny-St. f. Rechtsgesch. Röm. Abt., XXX (1909), pp. 344-354; G. Rotondi, Scritti giur., Milano 1922, pp. 137-158.

Economia. - La fiducia (fr. confiance; sp. confianza; ted. Vertrauen, Kredit; ingl. trust) è uno dei principali fondamenti psicologici della moderna economia. Il commercio, che in tempi abbastanza recenti richiedeva la presenza contemporanea del mercante e della merce, si esercita oggi, almeno negli scambî all'ingrosso, per mezzo di agenti, su campioni e anzi più spesso sulla semplice indicazione generica della qualità della merce che forma oggetto del contratto. Nelle grandi borse-merci, in cui su una semplice parola si stipulano contratti per il valore di molti milioni, condizione indispensabile per il normale funzionamento del mercato è la piena e assoluta fiducia di cui godono le ditte ammesse. Non minore importanza ha oggi la fiducia nel campo della grande industria: la raccolta dei capitali per una società anonima o per un'accomandita per azioni, dove l'azionista sa preventivamente di non potere esercitare un controllo sull'azienda, si fonda completamente, almeno al momento della prima costituzione, sulla fiducia che ispirano le persone dei promotori e dei dirigenti.

Ma la fiducia ha importanza decisiva nel credito, tanto che i due termini s'identificano. La fiducia personale è la condizione indispensabile per tutti quegli scambî nei quali a una prestazione immediata corrisponde la promessa di una controprestazione futura. Per molti economisti anzi, sebbene con evidente esagerazione, questo elemento soggettivo costituisce da solo tutta l'essenza del credito. Come nei rapporti fra privati, la fiducia ha un'importanza decisiva nei rapporti creditizî fra stato e cittadini, fra stato e stato, e in tutto il campo, strettamente connesso con questo, della circolazione monetaria. La cura degli stati moderni di pagare puntualmente gl'interessi del debito pubblico si spiega appunto con la necessità dello stato di conservare la fiducia di fronte ai suoi creditori sia nazionali sia esteri. Così nel campo della circolazione, in paesi come l'Inghilterra in cui l'uso del pagamento per mezzo di chèques ha uno sviluppo enorme, la circolazione si fonda principalmente sulla fiducia di liquidità e d'immediata solvibilità di cui godono le banche ordinarie; nei paesi invece in cui prevale la circolazione dei biglietti di banca e di stato, essa si fonda sulla fiducia nella banca di emissione e soprattutto nelle finanze statali. A questo proposito si è parlato più d'una volta nel dopoguerra, a proposito della sterlina, di "crisi di fiducia". La frase è effettivamente appropriata quando si tratti di fenomeni improvvisi e temporanei, che possono derivare da elementi puramente psicologici; ma bisogna vedere se al disotto di questi vi siano o no cause oggettive.

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