Finzione giuridica

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Ipotesi in cui la legge considera vero o avvenuto un fatto: a) nell’impossibilità di accertare se il fatto sia realmente accaduto; b) nonostante sia accertata una realtà contraria, nel qual caso la finzione prevale su ciò che è accaduto (fictio iuris idem operatur, quod veritas). Nella legislazione vigente, il primo caso si ritiene tradizionalmente esemplificato dalla commorienza , di cui all’art. 4 c.c., in base alla quale, quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. Tra gli esempi relativi al caso b), si usa fare riferimento alla finzione di avveramento della condizione, di cui all’art. 1359 c.c.: la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.

Voci correlate

Condizione