Forze armate Il complesso delle persone, dei mezzi e delle strutture organizzative di cui ogni Stato dispone per il perseguimento dei compiti militari. In Italia le F. dipendono dal ministero della Difesa e sono costituite da: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri, corpo elevato al rango di F. nel 2000 (d. legisl. 297/2000, art. 2). Non rientrano fra le F. propriamente dette i seguenti corpi dello Stato: Polizia e Vigili del fuoco, Guardia di finanza, agenti di custodia, Guardie forestali, dipendenti, i primi due, dal ministero dell’Interno, gli altri, rispettivamente, dal ministero dell’Economia, della Giustizia, dell’Ambiente.
La Costituzione, che all’art. 11 sancisce il ripudio della guerra, prevede che l’ordinamento delle F. sia informato allo spirito democratico della Repubblica (art. 52, co. 2); ne affida il comando al presidente della Repubblica (art. 87, co. 9); stabilisce i principi fondamentali sulla giurisdizione militare (art. 103, co. 3) e assegna allo Stato la legislazione esclusiva in materia di difesa e di F. (art. 117, c. 2, lett. d). Nel rispetto di tali principi, la l. 331/2000 assegna alle F. la funzione prioritaria della difesa dello Stato, nonché quella di operare, in conformità al diritto internazionale, al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, di concorrere alla salvaguardia delle istituzioni e di svolgere compiti specifici in circostanze di pubblica calamità o in casi di straordinaria necessità o urgenza (art. 1). La stessa legge, poi, stabilisce che le F. siano organizzate su base obbligatoria e su base professionale, dettando disposizioni per disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva – ai quali si può ancora ricorrere solo in caso di stato di guerra o di grave crisi internazionale – con personale professionale su base volontaria (art. 2, 3). Tale trasformazione è stata definita dal d. legisl. 215/2001 che ha sospeso le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005 (art. 7).
L’assetto organizzativo delle F. risalente al 1965 è stato riformato alla fine degli anni 1990, secondo un modello basato su un assetto interforze con un vertice unitario, il ministro della Difesa, massimo organo gerarchico e disciplinare (l. 25/1997, art. 1) da cui dipende il capo di Stato maggiore della Difesa, responsabile, in base alle direttive impartite dal ministro, della pianificazione, predisposizione e impiego delle F. (l. 25/1997, art. 3). Ogni F. è poi affidata al comando di un capo di Stato maggiore, che è gerarchicamente sottordinato al capo di Stato maggiore della Difesa ed è componente del Comitato dei capi di Stato maggiore delle F. (l. 25/1997, art. 4, 6). La riforma ha comportato anche una razionalizzazione dell’apparato con la soppressione dei comandi regionali militari (d. legisl. 464/1997, art. 2), la costituzione dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale degli ufficiali delle F. (d. legisl. 464/1997, art. 3) e l’ampliamento delle F. alla componente femminile (l. 380/1999 e d. legisl. 24/2000).
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Habyarimana ‹abiarimanà›, Juvénal. - Uomo politico del Ruanda (Gaziza, Gisenyi, 1937 - Kigali 1994). Alto ufficiale delle forze armate, dal 1965 capo della polizia, H. guidò nel 1973 il colpo di stato con il quale fu destituito G. Kayibanda, capo del