Frumento

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Denominazione delle piante appartenenti al genere Triticum, le quali forniscono le cariossidi dette anch’esse f.; spesso si usa il sinonimo grano (➔).

Nell’esercito romano, in origine, il frumentario era l’addetto al vettovagliamento delle truppe; in età imperiale i frumentari compaiono come una gendarmeria con svariate mansioni: un grosso reparto era a Roma; altri erano distaccati nei porti o sulle grandi vie consolari. Furono soppressi da Diocleziano.

Le frumentationes erano le distribuzioni di f. a basso prezzo. Erano regolate dalle leggi frumentarie, di cui la prima fu proposta nel 123 a.C. da G. Sempronio Gracco (lex Sempronia). In seguito le frumentationes divennero un’istituzione permanente a carico dello Stato. La vendita avveniva mensilmente, forse a metà prezzo rispetto al normale; era fissata la quantità massima di f. che un cittadino poteva acquistare. Nel 100 a.C. un’altra legge, fatta approvare dal tribuno L. Apuleio Saturnino (lex Apuleia), rendeva le frumentationes quasi gratuite, ma risultò così gravosa per l’erario che fu abrogata dopo la caduta del suo autore. Le distribuzioni, abolite da Silla, furono ristabilite alla sua morte da M. Emilio Lepido (lex Aemilia), che fissò a 5 moggi mensili la quantità di f. che un cittadino poteva acquistare. La lex Terentia Cassia di G. Cassio Varo e M. Terenzio Lucullo (73 a.C.) limitò il numero dei cittadini ammessi alle frumentationes: limitazione tolta nel 63 a.C. da un senatoconsulto proposto da Catone. Nel 58 a.C. il tribuno Clodio fece approvare una lex Clodia frumentaria che rendeva del tutto gratuite le frumentationes al proletariato di Roma, ma lo stesso Cesare, che ne era stato l’ispiratore, attraverso un recensus, cercò di limitare (nel 46 a.C.) il numero degli aventi diritto. La materia fu regolata in età imperiale da disposizioni prese dagli appositi magistrati o dal principe.

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